Sentenza del 23/05/2017 n. 1923 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente contestava una cartella di pagamento relativa all'ICI 2008, pari a euro 6.350,82, emessa per omesso versamento dell'imposta su un terreno inizialmente qualificato come agricolo e successivamente divenuto edificabile in seguito a una modifica del PRG. Deduceva che il Comune non le aveva comunicato la variazione di destinazione urbanistica, impedendole di conoscere l'aumento della base imponibile e di effettuare correttamente l'autoliquidazione. Contestava inoltre la legittimità della cartella perché emessa mentre era ancora pendente il giudizio sull'avviso di accertamento presupposto e lamentava il difetto di motivazione della sentenza di primo grado.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale e annullato la cartella di pagamento. Ha ritenuto che il Comune avesse violato l'obbligo di comunicare alla proprietaria, tramite servizio postale, la variazione della destinazione del terreno da agricola a edificabile, come previsto dall'art. 31, comma 20, della legge n. 289/2002. La mancata comunicazione, unitamente alle risultanze catastali ancora riferite alla natura agricola del terreno e alla buona fede della contribuente, ha determinato la nullità della cartella. Il Collegio ha inoltre ritenuto illegittima l'emissione della cartella mentre era pendente il giudizio sull'avviso di accertamento, senza attenderne l'esito. Il Comune di Siracusa è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.335,00, oltre IVA e accessori.
Norme richiamate
Art. 31, comma 20, legge n. 289/2002
Il Comune deve comunicare al proprietario la variazione di destinazione d'uso del terreno da agricolo a edificabile mediante servizio postale, così da garantirne l'effettiva conoscenza.
La comunicazione individuale della trasformazione urbanistica è necessaria per rendere concretamente conoscibile al contribuente il mutamento rilevante ai fini ICI. In assenza di tale comunicazione, non può essere imputata al proprietario la mancata autoliquidazione dell'imposta secondo il maggior valore edificatorio.
D.M. Giustizia n. 55/2014
È stato richiamato per la liquidazione delle spese di giudizio poste a carico del Comune soccombente.
Massime di principio
- Quando un terreno agricolo viene trasformato urbanisticamente in area edificabile, il Comune deve informare direttamente il proprietario con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza; la sola modifica dello strumento urbanistico o la pubblicità catastale possono non essere sufficienti.
- Se il catasto continua a riportare qualità, classi e redditi agricoli, il contribuente può essere considerato in buona fede qualora abbia calcolato l'imposta sulla base di tali risultanze non aggiornate, soprattutto in assenza di una comunicazione comunale.
- L'amministrazione deve evitare di procedere alla riscossione coattiva definitiva mentre è ancora pendente il giudizio sull'atto presupposto, salvo che ricorrano i presupposti normativi per una riscossione provvisoria e nei limiti consentiti dalla legge.
- La responsabilità sostanziale per la corretta qualificazione urbanistica e per la comunicazione della variazione ricade sull'ente impositore; l'Agente della riscossione può essere estraneo alle contestazioni relative al merito dell'imposta se si è limitato a eseguire la riscossione.
- In casi analoghi è opportuno verificare sia l'avvenuta comunicazione della variazione urbanistica sia la pendenza di eventuali impugnazioni dell'avviso di accertamento presupposto, poiché entrambe le circostanze possono incidere sulla validità della cartella.
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