Cassazione Penale, Sentenza n. 10391/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la conferma della condanna per il reato di inottemperanza all'ordine di esibizione del permesso di soggiorno (art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998). La difesa ha dedotto che l'imputato non era in possesso del permesso di soggiorno al momento del controllo, avendo invece prodotto la ricevuta della domanda di rinnovo (poi accolta), e che quindi non poteva essere chiamato a rispondere del reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riguardo al capo relativo all'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, annullando senza rinvio la sentenza impugnata per insussistenza del fatto rispetto a quel capo. La Cassazione ha eliminato la porzione di pena riferibile a quel reato (20 giorni di reclusione, corrispondente alla riduzione per il rito rispetto a un mese originario) e ha rideterminato la pena complessiva residua per il restante reato (falsificazione di certificazione amministrativa) in mesi sette e giorni dieci di reclusione. Pertanto la condanna per il capo relativo al permesso di soggiorno è cassata per non sussistenza del fatto, mentre resta ferma la responsabilità e la pena per il reato di falsificazione (capo 1).
Norme richiamate
art. 6, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Il reato è configurabile solo se lo straniero, effettivamente in possesso del titolo di soggiorno, omette di esibirlo su richiesta: dopo la modifica del 2009 è richiesta la concorrenza dell'esibizione del documento d'identità e del titolo di soggiorno, per cui la fattispecie non si applica agli stranieri in posizione irregolare che non sono in possesso del permesso
artt. 482 e 477 cod. pen.
Norme penali richiamate per il capo 1) (falsificazione di una certificazione amministrativa); la condanna per questo reato è rimasta confermata e la pena relativa è stata mantenuta nella misura rideterminata
art. 1, comma 22, lett. h), legge 15 luglio 2009, n. 94
La modifica ha introdotto l'obbligo di esibire congiuntamente documento d'identità e titolo di soggiorno, determinando l'abolitio criminis della parte di fattispecie riferibile agli stranieri irregolari
art. 2, secondo comma, cod. pen.
Richiamato per spiegare l'effetto di abolitio criminis conseguente alla modifica normativa: se viene meno la fattispecie penale per una parte degli elementi, quella parte non può più essere punita
Massime di principio
- Il reato di cui all'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 richiede che lo straniero sia effettivamente in possesso del permesso di soggiorno al momento della richiesta: l'assenza del documento esclude la fattispecie
- La produzione di una ricevuta di domanda di rinnovo e/o di altri documenti che attestino la presentazione dell'istanza non equivale al possesso del permesso: può giustificare la permanenza provvisoria, ma conferma che il titolo richiesto non era detenuto
- Dopo la modifica normativa del 2009 la fattispecie non può più essere applicata agli stranieri in posizione irregolare; i controlli e le contestazioni devono tener conto della distinzione tra possesso effettivo del titolo e posizione irregolare
- In caso di annullamento per insussistenza del fatto su un capo, la Corte di cassazione può eliminare direttamente la porzione di pena riferibile a quel capo e rideterminare il trattamento sanzionatorio residuo senza rinvio, tenendo conto delle riduzioni per il rito
- La difesa deve documentare tempestivamente la mancanza del titolo (es. ricevuta di rinnovo) per ottenere l'esclusione della fattispecie; la mancanza di tale prova può precludere il successo del ricorso
- La presenza di altri reati (es. falsificazione di certificazione amministrativa) comporta che l'annullamento su un capo non implica l'assoluzione complessiva: restano operanti gli altri capi e relative pene
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