Sentenza n. 84/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del 12.3.2025 (notificato il 18.3.2025), con la quale il Questore -OMISSIS- ha disposto, ai sensi dell’art. 6 L. n. 401/1989, che il sig. -OMISSIS- non può accedere, per 7 anni decorrenti dalla notifica (cioè fino al 18.3.2032), “a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale durante lo svolgimento di incontri di calcio cui partecipano le rappresentative nazionali e delle gare valevoli per i campionati di calcio di serie A, B, C, Dilettanti, per i campionati regionali e per le competizioni ufficiali, anche di coppe, organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Dilettanti e dei Comitati regionali, incontri di calcio di squadre di club nazionali, di Champions League, Europa League e Conference League”, con estensione del “divieto di accesso ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle citate competizioni e comunque di non avvinarsi o dirigersi verso i predetti luoghi entro un raggio di 500 m., se già presente, allontanarsi immediatamente”, con la prescrizione ex art. art. 6, comma 2, L. n. 401/1989 “di comparire personalmente presso il Commissariato della Polizia di Stato di -OMISSIS- al 15° minuto del primo tempo ed al 30° minuto del secondo tempo di ogni incontro che sarà disputato dalla squadra di calcio della -OMISSIS-anche in trasferta e fuori sede per tutta la durata del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, vale a dire per 7 anni a partire dalla convalida della prescrizione da parte dell’Autorità Giudiziaria competente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO della durata di sette anni, con divieto di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi di sosta, transito e trasporto degli spettatori, nonché prescrizione di presentazione presso un Commissariato di polizia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile adottato ai sensi dell'art. 6 della l. n. 401/1989, deducendo tre motivi. Con il primo ha lamentato difetto di istruttoria, sostenendo di non avere commesso alcuno dei reati indicati dall'art. 6, comma 1, lett. c), della l. n. 401/1989. Con il secondo ha dedotto ulteriore difetto di istruttoria, affermando di non avere posto in essere condotte violente. Con il terzo ha denunciato difetto di motivazione in relazione alla durata settennale del DASPO. La vicenda traeva origine dal divieto prefettizio di vendita dei biglietti ai residenti di una determinata provincia per una partita di calcio, adottato dopo gravi episodi di violenza tra tifoserie. Nel giorno della partita il ricorrente, residente nella provincia interessata dal divieto, era stato fermato nei pressi dello stadio mentre si trovava, insieme ad altra persona, a ridosso della recinzione degli spalti, con l'intenzione di accedere all'impianto eludendo il divieto. Il Questore aveva inoltre valorizzato numerosi precedenti di polizia e cinque DASPO già adottati nei confronti dell'interessato, relativi a danneggiamento, radunata sediziosa, lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo, possesso e accensione di artifici pirotecnici, nonché a episodi di tentato omicidio in concorso, rissa aggravata, porto di oggetti atti a offendere, istigazione, accensione di fuochi pericolosi, lancio di oggetti pericolosi e danneggiamento aggravato. Il procedimento era stato preceduto dalla comunicazione di avvio e dalla partecipazione dell'interessato, che aveva presentato una memoria difensiva.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto che la legittimità del DASPO non dipendesse necessariamente dalla commissione di uno dei reati elencati dall'art. 6, comma 1, lett. c), poiché la condotta era riconducibile alla fattispecie preventiva di cui alla lett. a), relativa a chi abbia preso parte attiva a episodi di violenza o abbia posto in essere condotte idonee a incitare, inneggiare o indurre alla violenza in occasione di manifestazioni sportive. La presenza del ricorrente nei pressi dello stadio, nonostante il divieto prefettizio di vendita dei biglietti ai residenti della provincia e con l'intento di entrare clandestinamente, è stata ritenuta violazione della finalità preventiva del divieto e condotta idonea a creare una situazione di potenziale allarme o pericolo per l'ordine pubblico. Il TAR ha quindi considerato irrilevante la mancata prova di una nuova concreta aggressione fisica. Ha respinto anche la censura sulla durata del DASPO: l'art. 6, comma 5, della l. n. 401/1989 consente, in caso di recidiva, una durata compresa tra cinque e dieci anni, anche quando il precedente DASPO sia già scaduto. Considerati i cinque precedenti DASPO e la pluralità e gravità delle condotte violente contestate, la durata di sette anni è stata ritenuta congrua e non incongrua. Le spese sono state compensate per eccezionali motivi.
Norme richiamate
art. 6 l. n. 401/1989
Il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ed a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime può essere adottato nei confronti dei soggetti indicati dal comma 1.
Il DASPO ha funzione preventiva e può essere adottato, ai sensi del comma 1, lett. a), anche in presenza di una condotta che, pur non integrando necessariamente uno dei reati elencati alla lett. c), violi la finalità preventiva di un divieto prefettizio e risulti idonea a creare una situazione di potenziale allarme o pericolo per l'ordine pubblico.
art. 6, comma 1, lett. a), l. n. 401/1989
coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza
La disposizione è stata applicata in chiave preventiva alla condotta di chi si rechi nei pressi dello stadio per eludere un divieto prefettizio di accesso o di vendita dei biglietti, creando una situazione potenzialmente pericolosa per l'ordine pubblico.
art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401/1989
coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati indicati dalla disposizione
La fattispecie di cui alla lett. c) non esaurisce i presupposti del DASPO, che può essere fondato autonomamente sulla diversa fattispecie preventiva della lett. a).
art. 6, comma 5, l. n. 401/1989
non inferiore ad 1 anno e non superiore a 5 anni; in caso di recidiva ... non inferiore ad 5 anni e non superiore a 10 anni
In caso di recidiva il nuovo DASPO può durare da cinque a dieci anni anche se il precedente divieto è ormai scaduto. La durata di sette anni è stata ritenuta congrua alla luce dei cinque precedenti DASPO e della gravità e pluralità delle condotte pregresse.
art. 6, comma 2, l. n. 401/1989
prescrizione ... di comparire personalmente presso un ufficio o comando di polizia
La prescrizione di presentazione personale è stata disposta unitamente al divieto di accesso; il testo riferisce che essa è stata successivamente convalidata dal giudice per le indagini preliminari, con limitazione della durata a cinque anni.
Massime di principio
- Il DASPO previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a), della l. n. 401/1989 ha natura preventiva e può essere adottato anche senza che la condotta integri uno dei reati tassativamente richiamati dalla lett. c), quando gli elementi di fatto evidenzino una condotta collegata a una manifestazione sportiva e idonea a compromettere la sicurezza o l'ordine pubblico.
- La violazione consapevole di un divieto prefettizio volto a impedire la presenza di determinate categorie di tifosi in occasione di una partita può costituire, anche in assenza di una nuova aggressione fisica, un comportamento idoneo a creare una situazione di potenziale allarme o pericolo e giustificare l'adozione del DASPO.
- In caso di recidiva, la durata del nuovo DASPO può essere stabilita tra cinque e dieci anni anche quando il precedente DASPO sia già scaduto; la recidiva rilevante ai fini della durata non richiede che il precedente divieto sia ancora efficace al momento del nuovo provvedimento.
- La scelta della durata concreta del DASPO entro il limite quinquennale-decennale è adeguatamente giustificata dal richiamo alla pluralità, gravità e natura delle precedenti condotte violente e dei precedenti DASPO, purché tali elementi consentano di ritenere congrua la misura adottata.
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