Ordinanza n. 1170/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell'Informazione Antimafia Interdittiva emessa dal Ministero dell'Interno - Struttura per la prevenzione antimafia, prot. interno n.-OMISSIS- del 18 dicembre 2025, notificata a mezzo PEC in pari data; b) del provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe Antimafia degli Esecutori comunicato con nota del 18 dicembre 2025; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi gli atti istruttori del Gruppo Interforze citati nel provvedimento gravato, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva del 18 dicembre 2025, provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe Antimafia degli Esecutori e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (autorità prefettizia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'informazione antimafia interdittiva e la conseguente cancellazione dall'Anagrafe Antimafia degli Esecutori, chiedendone la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono contestazioni riferite alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'interdittiva e per l'esclusione dalla prevenzione collaborativa. La società ha valorizzato, in particolare, la presenza di un socio estraneo alle vicende familiari oggetto di attenzione, titolare del 51% del capitale sociale, nonché l'avvio di misure di self cleaning; l'Amministrazione ha invece evidenziato la costituzione della società poco dopo l'interdittiva emessa nei confronti di altra impresa riconducibile alla medesima famiglia, i rapporti familiari, lavorativi e societari tra le imprese, il transito di dipendenti e di un componente della famiglia nella nuova società, la provenienza di numerose maestranze da imprese interdette o attenzionate, i plurimi trasferimenti della sede legale e l'assenza di una mera occasionalità dell'agevolazione mafiosa. La ricorrente ha inoltre dedotto un'asserita omonimia erroneamente considerata dall'Amministrazione, ritenuta però smentita documentalmente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che l'interdittiva antimafia non richiede accertamenti penali definitivi, potendo fondarsi su un complesso di elementi sintomatici e indiziari idonei a evidenziare un fondato pericolo di infiltrazione o condizionamento mafioso. Nel caso concreto, valutati unitariamente i rapporti familiari, lavorativi e societari, la tempistica di costituzione della ricorrente, il passaggio di dipendenti e soggetti collegati all'impresa precedentemente interdetta, la provenienza delle maestranze, i trasferimenti della sede e gli altri elementi istruttori, il provvedimento è apparso prima facie sorretto da motivazione e valutazioni non irragionevoli. Le misure di self cleaning sono state avviate dopo l'adozione dell'interdittiva e la loro efficacia potrà eventualmente essere verificata in futuro dall'autorità prefettizia. Quanto al periculum in mora, il bilanciamento degli interessi ha fatto prevalere l'interesse pubblico a evitare l'afflusso di denaro pubblico verso imprese esposte al condizionamento della criminalità organizzata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
La prevenzione collaborativa presuppone, secondo quanto considerato nell'ordinanza, l'occasionalità dell'agevolazione mafiosa; tale presupposto è stato ritenuto assente in ragione del complesso degli elementi indiziari emersi.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale e il relativo esame da parte del giudice amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- L'informazione antimafia interdittiva può essere fondata su un insieme di elementi sintomatici e indiziari dai quali emerga, secondo una valutazione prognostica complessiva, un fondato pericolo di infiltrazione o condizionamento della criminalità organizzata, senza che siano necessari accertamenti penali definitivi.
- Nella valutazione del rischio di infiltrazione mafiosa possono assumere rilievo unitariamente considerati la costituzione di una nuova impresa subito dopo l'interdittiva di altra impresa collegata, i rapporti familiari, societari e lavorativi, il transito di dipendenti e maestranze e i collegamenti con imprese interdette o attenzionate.
- La presenza di un socio estraneo alle vicende familiari oggetto di attenzione non è, di per sé, decisiva quando il complesso degli altri elementi istruttori evidenzi un rischio di condizionamento mafioso nella gestione dell'impresa.
- Le misure di self cleaning adottate dopo l'emanazione dell'interdittiva non incidono automaticamente sulla legittimità originaria del provvedimento, potendo la loro efficacia essere valutata successivamente dall'autorità prefettizia.
- In sede cautelare, nel bilanciamento degli interessi, può prevalere l'interesse pubblico a impedire l'afflusso di denaro pubblico verso imprese esposte al condizionamento della criminalità organizzata, quando il provvedimento interdittivo appaia prima facie non irragionevole.
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