Cassazione Civile, Sentenza n. 30825/2021 del 29/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro una pronuncia di primo grado che aveva annullato un avviso di rettifica e liquidazione delle imposte di registro e ipocatastali relativo a una divisione di massa ereditaria. Il ricorrente denunzia carenza, insufficienza e apparente motivazione della sentenza di gravame: il giudice di appello si sarebbe limitato a enunciazioni di stile e a generici richiami (compreso l'uso dei dati OMI e di una stima dell'Ufficio) senza esporre il percorso logico-giuridico e la valutazione puntuale dei fatti e degli elementi di prova specifici relativi alla stima del valore degli immobili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i secondi e terzi motivi di ricorso (denuncia di motivazione apparente/incomprensibile e nullità per violazione delle norme sul contenuto della decisione) ritenendo che la motivazione della Commissione regionale non consentisse di conoscere l'iter logico seguito né la valutazione della stima adottata dall'Ufficio e del richiamo ai dati OMI. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato; rinvio anche in ordine alle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
art. 360, c. 1, n. 5 cod. proc. civ.
Consentire il gravame per omessa o insufficiente motivazione; richiamato come parametro per censurare la sentenza impugnata
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
art. 360, c. 1, n. 4 cod. proc. civ.
Consentire il gravame per violazione di norme processuali; utilizzato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente
d.lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, c. 2, n. 4
Previsioni sulla motivazione delle sentenze nel processo tributario; la mancata illustrazione delle ragioni della decisione integra vizio di motivazione
d.lgs. n. 546/1992, art. 61
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 61
Norma richiamata nell'ambito delle censure sulla correttezza del procedimento e della motivazione (evincibile dal testo)
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
art. 118, disp. att. cod. proc. civ.
Richiamato nella censura di nullità per motivazione apparente delle decisioni di gravame
artt. 132, comma 2, n. 4; 156; 161 c.p.c.
art. 132 c.2 n.4; art. 156; art. 161 cod. proc. civ.
Norme sul sistema delle prove e sull'onere di motivazione delle decisioni; utilizzate per sostenere che la sentenza d'appello non ha adeguatamente illustrato la valutazione probatoria
artt. 91 e 92 c.p.c.
art. 91 e art. 92 cod. proc. civ.
Norme sulle spese di lite e sulla liquidazione delle spese; richiamate nella censura relativa alla statuizione sulle spese
D.P.R. n. 131/1986, art. 51, comma 3
d.p.r. n. 131 del 1986, art. 51, c. 3
Stabilisce i presupposti (parametro comparativo, parametro del reddito, altri elementi) per la rettifica del valore immobiliare a fini di registro; la Corte ricorda che tali presupposti sono alternativi e che gli elementi usati dall'Ufficio non hanno efficacia automatica
Massime di principio
- Una sentenza di gravame deve esporre chiaramente l'iter logico-giuridico e la valutazione degli elementi di prova: formulazioni generiche o meri richiami non sono sufficienti e possono determinare la cassazione per motivazione apparente.
- La motivazione apparente (grafica ma non comprensibile nel suo contenuto argomentativo) integra un vizio tale da rendere la decisione nulla per cassazione quando il testo della sentenza non consente di ricostruire il percorso logico del giudice.
- I dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) e le stime dell'Ufficio costituiscono strumenti indicativi e non prove assolute: il giudice deve verificare e motivare in che modo tali elementi giustificano la rettifica del valore, considerando parametri specifici (ubicazione, superficie, destinazione, stato di conservazione, rendita catastale, ecc.).
- L'onere di provare e di spiegare la valutazione spetta al giudice che conferma una rettifica fiscale: non è possibile attribuire automaticamente efficacia probatoria alle stime d'ufficio senza valutazione critica e motivata.
- In caso di vizio motivazionale la Corte di Cassazione normalmente cassa la decisione e rinvia la causa al giudice di merito per un nuovo esame, anche relativamente alle spese processuali.
- Le censure processuali fondate su insufficiente o mancata motivazione devono essere formulate richiamando le norme processuali pertinenti (art. 360 c.p.c. e norme del processo tributario) e possono condurre all'annullamento della sentenza d'appello.
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