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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30648/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rossato impugnava la condanna per il reato di cui all'art. 256, commi 2 e 3, d.lgs. n. 152/2006 (realizzazione/gestione di discarica abusiva o, in via alternativa, abbandono/deposito incontrollato di rifiuti). Denunciava errata applicazione della norma e carenza di motivazione nella qualificazione della condotta come discarica anziché deposito controllato, sostenendo di aver avuto intenzione di riutilizzare i materiali. Chiedeva inoltre l'applicazione della non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., contestava il trattamento sanzionatorio (quantificazione della pena) e impugnava la liquidazione del risarcimento alle parti civili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato la sentenza della Corte d'appello. Ha ritenuto provato l'accumulo pluriennale e sistematico di rifiuti su 7.000 m2 (circa 293.820 kg), la loro eterogeneità, stratificazione, interramento/colmatura in punti e il degrado dell'area, nonché l'organizzazione professionale del titolare dell'impresa. Ha escluso rilevanza alla sola dichiarata intenzione soggettiva di riutilizzo, richiamando la nozione oggettiva di "rifiuto" e la giurisprudenza comunitaria e nazionale. Ha quindi qualificato la condotta come gestione di discarica abusiva (art. 256, comma 3), esclusa la particolare tenuità per l'entità del danno/pericolo, l'abitualità della condotta e la professionalità; ha ritenuto congrua la pena (8 mesi di arresto e 6.000 euro di ammenda dopo le attenuanti) e ha confermato la condanna al risarcimento a favore di Provincia e Comune (10.000 euro ciascuna in primo grado, oltre spese). Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152/2006, art. 256, commi 2 e 3

    Il comma 3 punisce la realizzazione o gestione di discarica non autorizzata; la Corte ha applicato questa fattispecie ritenendo sussistenti i requisiti materiali (accumulo pluriennale, eterogeneità, definitività, degrado) e ha escluso che si trattasse di mera condotta occasionale riconducibile al comma 2 (abbandono/deposito occasionale).

  • d.lgs. n. 152/2006, art. 183, comma 1, lett. a)

    Definizione di "rifiuto" come cosa di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi: la Corte ha sottolineato che la qualificazione come rifiuto deve fondarsi su elementi oggettivi e non su dichiarazioni soggettive dell'agente.

  • d.lgs. n. 36/2003, art. 2, lett. g

    Definizione normativa di discarica come area adibita allo smaltimento mediante deposito sul suolo o nel suolo; la Corte l'ha richiamata per confermare che non è necessario un'organizzazione formale di mezzi/personale, ma la destinazione effettiva dell'area a luogo di smaltimento permanente.

  • codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ricordato che l'applicazione richiede valutazione complessiva degli elementi della fattispecie (modalità della condotta, entità del danno/pericolo, grado di colpevolezza) e ha escluso la sua applicabilità per l'ingente quantità di rifiuti, l'estensione dell'area, la reiterazione e la professionalità dell'operatore.

  • codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la pena inflitta sul piano della adeguatezza, considerando gravità, abitualità della condotta e circostanze attenuanti già valutate dai giudici di merito.

  • codice di procedura penale, artt. 538 e seguenti

    Norme relative al procedimento per il risarcimento del danno in sede penale: la Corte ha ritenuto adeguata e sufficientemente motivata la liquidazione del danno non patrimoniale alle parti civili, svolta dai giudici di merito secondo i criteri di fatto e di equità.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Previsione delle spese e sanzioni in caso di ricorso inammissibile: la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e, ritenendola ascrivibile a colpa del ricorrente, lo ha condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Per distinguere tra 'abbandono/deposito occasionale' e 'discarica abusiva' occorre valutare dimensioni dell'area, quantità ed eterogeneità dei materiali, pluriennalità/reiterazione dei conferimenti, carattere definitivo dell'abbandono e eventuale degrado: elementi oggettivi prevalgono su dichiarazioni soggettive di intenzione al riutilizzo.
  • La qualificazione di 'rifiuto' si basa su criteri oggettivi (stato fisico, accatastamento alla rinfusa, esposizione agli agenti atmosferici, interramento), non sulla mera volontà del detentore di riutilizzare il materiale.
  • L'istituto della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva e comparata di condotta, danno/pericolo e colpevolezza: quantità rilevanti di rifiuti, estensione dell'area, professionalità e reiterazione della condotta escludono generalmente l'applicazione dell'istituto.
  • La successiva bonifica o rimozione dei rifiuti, effettuata dopo l'accertamento, non annulla automaticamente la responsabilità penale né rende il fatto di particolare tenuità; può essere considerata ai fini attenuanti ma non sovverte la gravità del fatto al momento della consumazione.
  • Nella determinazione della pena il giudice di merito ha ampia discrezionalità; se la pena è inferiore alla media edittale non è sempre necessaria una motivazione dettagliata oltre il richiamo ai criteri di adeguatezza stabiliti dall'art. 133 c.p.
  • Per la liquidazione del danno non patrimoniale in sede penale è sufficiente che la decisione di merito indichi i fatti materiali considerati e il percorso logico; il sindacato di legittimità è limitato a vizi gravi di motivazione o a macroscopici scostamenti dai dati di esperienza comune.

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