Ordinanza n. 4726/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto n. 1724 del 18 aprile 2025, notificato in pari data, con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto l'esclusione del sig. -OMISSIS-: (i) dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto n. 362 del 29 ottobre 2024; (ii) dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo dei vigili del fuoco di cui al decreto n. 238 del 14 novembre 2018; - del verbale n. 188 dell’11 aprile 2025, richiamato dal decreto n. 1724 del 18 aprile 2025, con cui il Ministero dell'Interno ha ritenuto, a carico del sig. -OMISSIS-, la causa di esclusione di “Deficit Visus (OD 4/10, V.N. OS 7/10) Lang assente, cover test esofr-tr, Titmus vede fino a 60” d'arco. Worth diplopia” ai sensi e per l'effetto dell'art. 1, comma 1, lettera d), lettera e) punto 1, e art. 1, Allegato A, punto 8 del decreto ministeriale del 4 novembre 2019, n. 166, rubricato “Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative”; - del decreto n. 362 del 29 ottobre 2024, art. 8, laddove prevede che “i candidati idonei alla prova di cui al precedente articolo sono sottoposti, secondo l'ordine della graduatoria finale, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, sino alla copertura dei posti messi a concorso”, anziché far riferimento all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166 rubricato “Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali”, e – di conseguenza – dell'art. 2 del precitato decreto ove fosse interpretato alla luce dell'art. 8 in parola; - di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso ovvero consequenziale, ivi compresi – ove occorra – l'avviso di accertamento del 19 marzo 2025, laddove – riproponendo la clausola di cui all'art. 8 del decreto n. 362 del 29 ottobre 2024 – prevede che “[i] candidati idonei alla prova selettiva della procedura in questione […] saranno sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166”, e la scheda medica dell'11 aprile 2025; - della nota prot. n. 43545 dell'11 giugno 2025, con la quale il Ministero dell'Interno ha avviato la procedura di scelta sede, escludendo il ricorrente dall'elenco di coloro ammessi a tale scelta di cui all'elenco allegato alla nota; - del decreto n. 166 del 4 novembre 2019, art. 2, commi. 1 e 2, ove dovesse interpretarsi – secondo il Ministero dell'Interno – nel senso che il quadro clinico del sig. -OMISSIS- vada ritenuto causa di non idoneità alla mansione di operatore del Corpo. per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 30 settembre 2025: - della nota prot. n. 46217 del 20 giugno 2025, con la quale l’amministrazione ha comunicato la scelta sede da parte dei candidati che vi hanno partecipato, assegnando così a ciascuno di costoro la sede riportata accanto al nominativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalle procedure speciali di reclutamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per ritenuta non idoneità fisica e conseguente esclusione dalla procedura di scelta della sede
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che lo ha escluso da due procedure speciali di reclutamento, il verbale degli accertamenti sanitari e gli atti connessi, deducendo l'illegittimità della valutazione di non idoneità fondata su un deficit visivo e contestando l'applicazione dell'art. 1, anziché dell'art. 2, del decreto ministeriale 4 novembre 2019, n. 166. Ha inoltre censurato la clausola dell'avviso e dell'art. 8 del decreto di indizione della procedura nella parte in cui richiamavano i requisiti di idoneità previsti per il personale operativo, anziché quelli relativi ai ruoli tecnico-professionali, nonché la successiva esclusione dalla scelta della sede e l'assegnazione delle sedi agli altri candidati con motivi aggiunti. Il testo dell'ordinanza non riferisce la decisione nel merito di tali censure.
La decisione
Il TAR non ha deciso la legittimità dell'esclusione né degli ulteriori atti impugnati. Ritenuta necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria della procedura, inclusi vincitori e idonei, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Interno di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi dell'ordinanza, con indicazione nominativa di tutti gli interessati. Il ricorrente deve adempiere entro trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell'ordinanza, e depositare la prova dell'avvenuto adempimento entro i successivi dieci giorni. È stata fissata per il 6 novembre 2026 l'udienza pubblica di prosecuzione del giudizio. Disposto inoltre l'oscuramento delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 1 d.m. 4 novembre 2019, n. 166
Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative
È la disposizione richiamata dall'amministrazione quale base della causa di esclusione sanitaria e contestata dal ricorrente in relazione all'applicabilità alla procedura.
art. 2, commi 1 e 2, d.m. 4 novembre 2019, n. 166
Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali
Il ricorrente sostiene che i requisiti applicabili alla qualifica di operatore dovessero essere quelli dei ruoli tecnico-professionali.
art. 8 decreto n. 362 del 29 ottobre 2024
i candidati idonei alla prova di cui al precedente articolo sono sottoposti, secondo l'ordine della graduatoria finale, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, sino alla copertura dei posti messi a concorso
La clausola è impugnata nella parte in cui richiama i requisiti dell'art. 1 del d.m. n. 166/2019 invece di quelli dell'art. 2.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Quando il ricorso e i motivi aggiunti incidono sulla posizione di tutti i soggetti collocati in una graduatoria, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti gli interessati, inclusi vincitori e idonei.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, indicando nel provvedimento contenuti, destinatari e termini dell'adempimento.
- L'ordine di integrazione del contraddittorio può riguardare anche i motivi aggiunti quando questi incidono su posizioni di soggetti già collocati nella graduatoria o comunque interessati dagli atti sopravvenuti.
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