Sentenza n. 423/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto datato 04/04/2025 e notificato in pari data, con cui il Sig. Questore della Provincia di Grosseto ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato per conversione da lavoro stagionale presentata dal sig. Muhtarovski Akjif perché irricevibile e stabilendo che allo stesso non può essere rilasciato permesso ad altro titolo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3/12/2025: - del decreto datato 09/07/2025 con cui il Questore della Provincia di Grosseto ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato per conversione da lavoro stagionale presentata dal sig. Muhtarovski Akjif perché irricevibile stabilendo che allo stesso non può essere rilasciato permesso ad altro titolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi del Questore di Grosseto, del 4 aprile 2025 e del 9 luglio 2025, relativi alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale con scadenza il 17 novembre 2024, aveva presentato prima della scadenza domanda di conversione in permesso per lavoro subordinato. Il primo diniego dichiarava l'istanza irricevibile e affermava che non poteva essere rilasciato un permesso ad altro titolo, sul presupposto che la domanda avrebbe dovuto essere indirizzata allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura e che mancava la certificazione relativa alla richiesta di una quota per la conversione. A seguito dell'accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame, la Questura adottava un secondo provvedimento, sostanzialmente confermativo e convalidante del primo, ribadendo la propria incompetenza a sostituirsi allo Sportello Unico per l'Immigrazione per la verifica dell'istanza, qualificata come conversione fuori quota. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 24, comma 10, del d.lgs. 286/1998, come modificato dal d.l. 145/2024, nonché eccesso di potere. Sosteneva che la conversione dovesse avvenire senza riserva di quota, che la domanda era stata presentata online sul portale ministeriale e che l'eventuale errore nell'utilizzo del kit postale fosse scusabile e avrebbe dovuto essere regolarizzato mediante soccorso istruttorio, in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede. Con i motivi aggiunti contestava inoltre la validità della comunicazione del secondo decreto, effettuata via PEC al difensore, deducendo violazione delle norme sulla comunicazione diretta allo straniero e delle regole sulle notificazioni telematiche, per mancanza di relata, firma digitale e attestazione di conformità.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso originario e i motivi aggiunti e ha annullato entrambi i provvedimenti. Ha ritenuto che il decreto del 9 luglio 2025 avesse natura confermativa e convalidante del precedente, poiché, all'esito del riesame, ribadiva il medesimo diniego sulla base della stessa ricostruzione normativa e organizzativa. Nel merito, il Collegio ha rilevato che il d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024, ha soppresso dall'art. 24, comma 10, del d.lgs. 286/1998 il riferimento alla conversione nei limiti delle quote di cui all'art. 3, comma 4, eliminando la necessità dell'attestazione relativa alla capienza delle quote. La novella non ha tuttavia modificato la competenza della Questura al rilascio del permesso di soggiorno. La previsione secondo cui l'istanza è presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione ha rilievo organizzativo, ma non consente alla Questura di dichiarare irricevibile o inammissibile la domanda presentata presso un diverso ufficio del medesimo plesso amministrativo, senza instaurare il contraddittorio e consentire la regolarizzazione dell'errore procedurale. L'Amministrazione non aveva contestato la sussistenza dei requisiti sostanziali per la conversione e non poteva fondare il diniego sulla sola mancanza della verifica formale della quota o sulla modalità di presentazione della domanda. Il TAR ha ritenuto assorbiti per carenza di interesse concreto il primo e il secondo motivo dei motivi aggiunti concernenti la validità della notificazione del secondo decreto. Le spese sono state compensate in ragione della novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4
La disposizione, dopo la novella del 2024, non richiede più la conversione nei limiti delle quote; la competenza al rilascio del permesso resta in capo alla Questura e la presentazione dell'istanza presso lo Sportello Unico ha rilievo organizzativo, non tale da giustificare l'irricevibilità automatica della domanda presentata presso la Questura.
art. 1 d.l. 145/2024, convertito in l. 187/2024
Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023
La novella ha soppresso dall'art. 24, comma 10, del d.lgs. 286/1998 le parole relative ai limiti delle quote, eliminando la necessità dell'attestazione della disponibilità della quota per la conversione.
art. 3, comma 4, d.lgs. 286/1998
È la disposizione cui faceva rinvio la precedente formulazione dell'art. 24, comma 10, in tema di quote annuali dei flussi; il relativo limite non costituisce più presupposto della conversione dopo la novella del 2024.
art. 2 l. 241/1990
nei casi in cui esso consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio
L'Amministrazione è tenuta ad avviare e concludere il procedimento con un provvedimento espresso quando l'interessato presenta un'istanza riconducibile a una situazione soggettiva protetta, senza arrestare il procedimento per un errore meramente organizzativo o formale.
art. 3-bis l. 53/1994
La questione relativa alla validità della notificazione telematica del secondo decreto è stata esaminata solo come motivo dedotto, ma non decisa nel merito perché assorbita dall'accoglimento delle censure sostanziali.
Massime di principio
- La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 24, comma 10, del d.lgs. 286/1998, dopo la soppressione del riferimento alle quote operata dal d.l. 145/2024, non è subordinata alla produzione da parte del richiedente di un'attestazione sulla disponibilità della quota.
- La novella del 2024 ha eliminato il limite delle quote, ma non ha trasferito dalla Questura ad altro ufficio la competenza al rilascio del permesso di soggiorno; la Questura resta competente per il relativo procedimento.
- La presentazione dell'istanza di conversione presso la Questura anziché presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione non consente, di per sé, di dichiarare irricevibile o inammissibile la domanda, trattandosi di uffici appartenenti al medesimo plesso amministrativo e avendo la previsione della presentazione presso lo Sportello Unico natura organizzativa.
- Quando l'istanza presenta un errore procedurale regolarizzabile e l'Amministrazione non contesta la sussistenza dei requisiti sostanziali, l'ufficio deve instaurare il contraddittorio e consentire la regolarizzazione, in applicazione dei doveri di collaborazione e buona fede, anziché adottare un diniego fondato su rigidità meramente formali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 468/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 469/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 31/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 32/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 33/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 404/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →