Sentenza n. 1129/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare imputato per i periodi 2000/01 e 2005/06, nonché connesso aggiornamento del Registro nazionale dei debiti
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola ha impugnato la comunicazione AGEA ricevuta il 5 dicembre 2022, con la quale era stato comunicato il ricalcolo del prelievo supplementare relativo al regime delle quote latte, con applicazione degli interessi, nonché gli atti connessi, compreso l'eventuale aggiornamento del Registro nazionale dei debiti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha rappresentato che l'art. 10-bis, comma 4, del decreto-legge n. 69/2023, convertito dalla legge n. 103/2023, ha previsto che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione fossero prive di effetto e sostituite da nuove comunicazioni effettuate secondo la disciplina introdotta dai commi precedenti. Poiché l'atto impugnato era stato notificato il 5 dicembre 2022, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e l'estinzione del giudizio. AGEA ha aderito alla medesima conclusione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la sopravvenienza normativa ha privato di effetto la comunicazione di ricalcolo impugnata, in quanto notificata prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, e ne ha previsto la sostituzione con una nuova comunicazione. Il Collegio ha aderito alle concordi richieste delle parti, senza esaminare nel merito la legittimità degli atti originariamente impugnati. Le spese di lite sono state integralmente compensate, poiché l'improcedibilità è dipesa da un factum principis.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023
Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
La disposizione rende prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione e ne impone la sostituzione con nuove comunicazioni; tale sopravvenienza determina la carenza di interesse alla decisione sul ricorso contro l'atto originario.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla trattazione della causa in udienza di smaltimento.
Massime di principio
- Quando una sopravvenienza normativa priva di effetto l'atto amministrativo impugnato e ne prevede la sostituzione con un nuovo atto, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso contro l'atto originario, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando la nuova disciplina non definisce nel merito la pretesa sostanziale, ma elimina gli effetti dell'atto impugnato e ne impone la rinnovazione secondo regole diverse.
- Quando l'improcedibilità deriva direttamente da un intervento normativo sopravvenuto riconducibile a un factum principis, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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