Cassazione Penale, Sentenza n. 7386/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. I motivi principali sono: (1) mancata motivazione della Corte territoriale circa la distrazione di specifici beni strumentali elencati nella seconda parte dell'imputazione (macchinari e autocarri) e mancata risposta alla richiesta di integrazione istruttoria ex art. 603 c.p.p.; (2) motivazione insufficiente e apodittica circa il dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale, poiché la Corte avrebbe ricavato il dolo dalla semplice omissione della tenuta delle scritture senza un concreto nesso probatorio che dimostri la volontà di recare pregiudizio ai creditori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi nei limiti esposti. Ha statuito che: (1) la Corte d'appello non ha dato motivazione adeguata e specifica in relazione ai beni indicati nella seconda parte dell'imputazione e non ha risposto alla richiesta di rinnovazione istruttoria; (2) per la bancarotta documentale specifica è richiesto un onere motivazionale più stringente, essendo necessario accertare il dolo specifico di voler pregiudicare i creditori, ed è errato limitarsi ad affermare che l'omessa tenuta fosse finalizzata a nascondere distrazioni senza spiegarne gli elementi. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame e adeguata motivazione.
Norme richiamate
legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 216
art. 216 ultimo comma; art. 216, comma primo, lett. b)
Disciplina la bancarotta fraudolenta sia distrattiva che documentale; la Corte ricorda che la fattispecie di bancarotta documentale specifica (art. 216, lett. b) comma primo) richiede dolo specifico diretto a recare pregiudizio ai creditori e va distinta dalla bancarotta documentale generica.
codice di procedura penale, art. 603
Norma che consente la richiesta di rinnovazione istruttoria in appello; la Corte territoriale doveva valutare e eventualmente decidere sulla richiesta di integrazione istruttoria circa il reperimento dei beni indicati.
Giurisprudenza rilevante - Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020 (Costantino)
Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020
Principio consolidato secondo cui la prova della distrazione o occultamento dei beni può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni non rinvenuti; grava quindi sull'amministratore l'onere di chiarire la destinazione effettiva dei beni sociali.
Giurisprudenza rilevante - Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020
Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020
Affermato il principio di distinzione tra occultamento/omessa tenuta delle scritture (fattispecie autonoma che richiede dolo specifico) e la fraudolenta tenuta delle scritture (reato a dolo generico), con conseguente diverso onere probatorio e motivazionale.
Massime di principio
- Quando sono contestate distrazioni di beni elencati in imputazione, la corte deve motivare specificamente e valutare la richiesta di integrazione istruttoria; l'assenza di motivazione su singoli beni può determinare l'annullamento.
- Sussiste un onere probatorio a carico dell'amministratore per dimostrare la destinazione dei beni non reperiti: la mancata giustificazione può essere desunta come prova di distrazione.
- La bancarotta documentale specifica richiede dolo specifico diretto a arrecare pregiudizio ai creditori; non è sufficiente l'affermazione generica che l'omessa tenuta delle scritture serviva a nascondere distrazioni senza adeguata esposizione degli elementi da cui il dolo è desunto.
- Se la motivazione della Corte territoriale è insufficiente o apparente su punti essenziali dell'imputazione, la Cassazione annulla e rinvia per un nuovo esame e per un approfondimento motivazionale.
- Le richieste di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. devono essere valutate e motivate dal giudice d'appello; il mancato esame può costituire vizio di motivazione.
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