Parere n. 205/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla signora -OMISSIS- contro la Prefettura di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento n. k10/c/535952 del 10 luglio 2019 prot. n. 72926 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della concessione della cittadinanza italiana per matrimonio, adottato dalla Prefettura di -OMISSIS- con provvedimento del 10 luglio 2019
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario il provvedimento prefettizio che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di conferimento della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91 del 1992, ritenendo carente il certificato penale del Paese di origine, legalizzato e tradotto, con validità di sei mesi. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione, sostenendo che la domanda fosse corredata dalla documentazione richiesta. Il Ministero dell’interno ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario, e ha chiesto comunque il rigetto del ricorso. Il Consiglio di Stato ha dovuto stabilire se il ricorso straordinario fosse ammissibile in relazione alla natura della posizione giuridica azionata e all’eventuale esercizio di potere discrezionale dell’amministrazione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione. In materia di acquisto della cittadinanza italiana per iuris communicatio, il coniuge di cittadino italiano è titolare di un diritto soggettivo, che si affievolisce a interesse legittimo soltanto quando l’amministrazione esercita il potere discrezionale di valutare la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91 del 1992. Poiché il diniego impugnato non riguardava tale specifica causa ostativa, ma la pretesa incompletezza della documentazione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Il ricorso straordinario è stato pertanto dichiarato inammissibile, con assorbimento dell’istanza cautelare. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, purché essa sia riproposta dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione del Presidente della Repubblica, ferme restando le preclusioni e decadenze già intervenute.
Osservazioni
Difetto di giurisdizione
Il ricorso straordinario è inammissibile perché la controversia riguarda un diritto soggettivo alla cittadinanza per matrimonio e non l’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione in materia di sicurezza della Repubblica. La giurisdizione spetta quindi al giudice ordinario.
Istanza cautelare
L’istanza sospensiva è assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ripresentazione della domanda al giudice ordinario
Sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se riproposta dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione presidenziale, ferme restando le preclusioni e decadenze già intervenute.
Norme richiamate
art. 5 l. 91/1992
essendo la medesima coniugata con cittadino italiano
La disposizione costituisce la base della domanda di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, rispetto alla quale, salvo l’esercizio del potere discrezionale per motivi di sicurezza della Repubblica, la posizione dell’interessato ha natura di diritto soggettivo.
art. 6, comma 1, lett. c), l. 91/1992
comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
È individuata come l’unica causa preclusiva rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione nell’acquisto della cittadinanza per iuris communicatio; solo in tale ipotesi la posizione soggettiva si affievolisce a interesse legittimo.
art. 8, comma 2, l. 91/1992
quando dalla data di presentazione dell’istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni
Il parere richiama l’abrogazione della disposizione, intervenuta per effetto dell’art. 14 del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito dalla legge n. 132 del 2018.
art. 14 d.l. 113/2018, convertito dalla l. 132/2018
abrogato il comma 2 dell’art. 8, legge n. 91 del 1992
La disposizione è richiamata per delimitare temporalmente uno dei precedenti orientamenti sulla giurisdizione, relativo ai dinieghi anteriori alla sua entrata in vigore.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme all’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, il coniuge di cittadino italiano è titolare di un diritto soggettivo, salvo che il diniego derivi dall’esercizio del potere discrezionale previsto per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
- La giurisdizione sulle controversie in materia di cittadinanza per matrimonio spetta al giudice ordinario quando il diniego sia fondato su ragioni diverse dall’accertamento discrezionale di motivi di sicurezza della Repubblica, come l’asserita incompletezza della documentazione.
- Nel ricorso straordinario, quando la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dalla notificazione della decisione presidenziale, salve le preclusioni e decadenze già maturate.
- L’istanza cautelare proposta nell’ambito di un ricorso straordinario resta assorbita quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Diniego di cittadinanza italiana per matrimonio
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cittadina marocchina coniugata con cittadino italiano contro il diniego prefettizio della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il diniego era motivato dalla carenza del certificato penale del Paese di origine, legalizzato e tradotto, con validità di sei mesi.
Premesse e svolgimento del procedimento
La ricorrente aveva presentato l’istanza di cittadinanza il 2 marzo 2018. La Prefettura aveva dichiarato l’istanza inammissibile, ritenendo incompleta la documentazione trasmessa online. Con ricorso notificato il 1° agosto 2019, la ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione, sostenendo che la documentazione richiesta fosse stata prodotta.
Il Ministero dell’interno, nella relazione trasmessa al Consiglio di Stato, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso. La relazione ministeriale è stata comunicata alla ricorrente, che non ha presentato osservazioni o controdeduzioni; il contraddittorio è stato quindi ritenuto regolarmente garantito.
Questione di giurisdizione
Il Consiglio di Stato ha richiamato il più recente e prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Corte di cassazione a Sezioni Unite. In materia di acquisto della cittadinanza per iuris communicatio, il coniuge del cittadino italiano è titolare di un diritto soggettivo.
La posizione giuridica si affievolisce a interesse legittimo soltanto quando l’amministrazione esercita il potere discrezionale di valutare la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91 del 1992.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, il diniego non era fondato su motivi di sicurezza della Repubblica, ma sulla ritenuta mancanza o irregolarità di un documento necessario per l’istruttoria. La controversia, pertanto, non riguardava l’esercizio di un potere discrezionale amministrativo, bensì l’accertamento della sussistenza dei presupposti per l’acquisto della cittadinanza.
Per tale ragione, la posizione della ricorrente conserva natura di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il parere richiama, tra gli altri, Cass., Sez. Un., 7 luglio 1993, n. 7441, Cass., Sez. Un., 27 gennaio 1995, n. 1000, e Cass., Sez. Un., 21 ottobre 2021, n. 29297, nonché i precedenti della stessa Sezione n. 512 del 23 marzo 2023 e n. 405 del 28 aprile 2025. Viene invece considerato superato il precedente orientamento contrario espresso dalla Sezione con il parere n. 1387 del 5 agosto 2020.
Decisione sul ricorso e sull’istanza cautelare
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario sia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. L’istanza cautelare è stata assorbita dalla decisione sul ricorso principale.
Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, purché la ricorrente la riproponga davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione adottata dal Presidente della Repubblica. Restano ferme le preclusioni e le decadenze già intervenute.
Oscuramento dei dati personali
Il parere dispone l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e l’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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