Cassazione Penale, Sentenza n. 18901/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ronga impugna l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato l'appello contro l'aggravamento della misura cautelare disposto dalla Corte d'appello di Napoli il 23 agosto 2022. Denuncia (1) violazione di legge e vizi motivazionali per presunta mancata considerazione degli elementi difensivi sulla insussistenza delle esigenze cautelari e (2) vizi motivazionali in relazione alla prognosi di pericolosità specifica, richiamando l'art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è ritenuto generico perché si limita a riprodurre principi di diritto senza indicare le doglianze specifiche trascurate, mentre l'ordinanza impugnata è considerata dotata di motivazione articolata e congrua sulle ragioni dell'aggravamento. Il secondo motivo è ritenuto aspecifico e finalizzato a una rivalutazione in sede di legittimità del merito (cosa non consentita). Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
La norma richiede che la motivazione sulla prognosi di pericolosità specifica sia chiara e specifica; la Corte ha ritenuto che il motivo formulato dalla difesa fosse aspecifico e volto a ottenere una rivalutazione del merito, quindi non idoneo a censurare la motivazione del Tribunale del Riesame
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa una mera riproposizione di principi generali: i motivi devono indicare con precisione le doglianze e i punti di illegittimità o illogicità della motivazione impugnata
- Non si può usare il ricorso per ottenere una rivalutazione di merito degli elementi fattuali e valutativi esaminati dal giudice di merito; la Suprema Corte verifica vizi di diritto e carenze logico-giuridiche nella motivazione
- Quando si censura la prognosi di pericolosità (art. 292 c.p.p.), occorre puntualmente indicare dove la valutazione è carente, contraddittoria o illogica, con riferimento agli elementi probatori, altrimenti il motivo sarà dichiarato aspecifico
- Se il ricorso è manifestamente inammissibile o generico, si rischia la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (es. ammenda), per cui è importante una selezione rigorosa e motivata dei punti di doglianza prima di proporre il ricorso
- Distinguere sempre tra censure sul provvedimento originario di applicazione della misura e censure sull'aggravamento: i rispettivi ambiti di valutazione sono diversi e vanno specificamente affrontati nel ricorso
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