Sentenza n. 415/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento - della determinazione del Dirigente del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche e del Verde Pubblico del Comune di Ragusa n. 807 del 17.10.2024, mercè la quale è stata approvata la “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (art. 14 D.Lgs. 201/2022)” dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed è stato disposto che la gestione del servizio avvenga mediante appalto pubblico di servizi da aggiudicare con OEPV; - della determinazione del Dirigente del medesimo Settore 05 n. 655 del 13.8.2025 con cui è stato approvato il progetto del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati e altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Ragusa” della durata di 8 anni, per l'importo complessivo di € 105.616.122,57, con il relativo bando di gara, disciplinare e capitolato; - della nota del Segretario Generale del Comune di Ragusa del 30.10.2025, priva di protocollo, recante il rigetto dell'istanza del 15.10.2025 di annullamento in autotutela degli atti descritti; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazioni dirigenziali relative alla scelta dell'appalto quale forma di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, all'approvazione del relativo progetto e nota del Segretario Generale di riscontro all'istanza di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (ente locale e SRR)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, nella qualità di consiglieri comunali, hanno impugnato la determinazione del 17 ottobre 2024, con cui era stata approvata la relazione sulle ragioni e sui requisiti della forma di affidamento del servizio rifiuti, la determinazione del 13 agosto 2025, con cui era stato approvato il progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti per otto anni e con importo complessivo superiore a 105 milioni di euro, nonché la nota del Segretario Generale del 30 ottobre 2025 di riscontro a una loro istanza di annullamento in autotutela. Con il primo motivo hanno dedotto l'incompetenza del dirigente comunale, sostenendo che la scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale spettasse al Consiglio comunale, in violazione degli artt. 42, comma 2, lettera e), e 107 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 14 del d.lgs. 201/2022. Con il secondo motivo hanno sostenuto che la determinazione del 2025 avesse introdotto una nuova e diversa strutturazione del servizio, modificandone durata, costo e modalità operative e tecniche, con conseguente violazione delle medesime disposizioni, carenza di potere ed eccesso di potere per sviamento. Con il terzo motivo hanno contestato la nota del Segretario Generale, ritenendola un autonomo provvedimento di rigetto dell'istanza di autotutela, adottato a seguito di nuova istruttoria e nuova ponderazione degli interessi. Il Comune e la SRR hanno eccepito l'irricevibilità delle impugnazioni delle determinazioni dirigenziali, l'inammissibilità dell'impugnazione della nota del Segretario Generale in quanto meramente confermativa e la successiva improcedibilità per mancata impugnazione del bando di gara. I ricorrenti hanno contestato l'applicabilità del rito appalti, sostenendo di agire a tutela delle prerogative consiliari.
La decisione
Il TAR ha ritenuto applicabile il rito ordinario, e non il rito speciale degli appalti, perché gli atti impugnati erano anteriori all'avvio della procedura comparativa: le procedure di affidamento iniziano con l'adozione e la pubblicazione del bando, mentre il ricorso riguardava atti prodromici all'indizione della gara. Ciò non ha tuttavia consentito di superare la tardività. Le determinazioni del 2024 e del 2025, pubblicate all'albo pretorio ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l. 69/2009, erano impugnabili entro sessanta giorni dalla pubblicazione. Poiché i ricorrenti, terzi non direttamente contemplati dagli atti, hanno notificato il ricorso soltanto il 7 novembre 2025, le relative domande di annullamento sono state dichiarate irricevibili. L'impugnazione della nota del Segretario Generale era tempestiva, ma inammissibile. Il giudice ha ritenuto che l'autotutela decisoria sia un potere discrezionale e che la presentazione di un'istanza non obblighi l'amministrazione ad avviare un procedimento di secondo grado. La nota non costituiva un autonomo diniego di autotutela, ma un mero riscontro volto a ribadire le ragioni degli atti precedenti, senza nuova istruttoria, nuova motivazione o nuova ponderazione degli interessi. Anche il richiamo ai chiarimenti del Dipartimento regionale sul riparto di competenze tra Comune e SRR non dimostrava la riapertura dell'istruttoria né attribuiva alla nota natura di atto di conferma in senso proprio. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori in favore del Comune e in € 2.000,00 oltre accessori in favore della SRR.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, lettera e), d.lgs. 267/2000
È stata invocata dai ricorrenti per sostenere la competenza del Consiglio comunale sulla scelta delle modalità di gestione del servizio pubblico locale; il giudice non ha esaminato nel merito la censura per l'irricevibilità dell'impugnazione.
art. 107 d.lgs. 267/2000
È stato invocato per contestare la competenza dirigenziale; la relativa questione sostanziale non è stata esaminata per ragioni processuali.
art. 14 d.lgs. 201/2022
È stato indicato quale parametro della scelta della forma di gestione del servizio pubblico locale; il giudice non ha deciso la legittimità sostanziale degli atti.
art. 119, comma 1, lettera a), c.p.a.
"provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture"
Il rito abbreviato speciale si applica alle impugnazioni concernenti procedure di affidamento già avviate; non si applica agli atti amministrativi prodromici anteriori all'adozione e pubblicazione del bando.
art. 120 c.p.a.
Il rito speciale degli appalti non è stato ritenuto applicabile alla controversia, perché gli atti impugnati erano anteriori all'avvio della gara.
art. 29 c.p.a.
L'azione di annullamento deve essere proposta entro il termine decadenziale decorrente, per i terzi non direttamente contemplati dall'atto, dalla pubblicazione nell'albo pretorio quando questa renda conoscibile l'atto lesivo.
art. 32, comma 1, l. 69/2009
La pubblicazione delle determinazioni nell'albo pretorio ha costituito il dies a quo per il termine di impugnazione da parte dei ricorrenti, qualificati come terzi rispetto agli atti.
artt. 21-octies e 21-nonies l. 241/1990
Sono stati richiamati dai ricorrenti in relazione alla legittimità della nota di riscontro all'istanza di autotutela; il giudice ha deciso l'impugnazione in rito senza esaminare i vizi sostanziali dedotti.
Massime di principio
- Le impugnazioni di atti amministrativi prodromici all'indizione di una gara, anteriori all'adozione e pubblicazione del bando, seguono il rito ordinario e non il rito speciale previsto per le controversie sulle procedure di affidamento.
- Per i terzi non direttamente contemplati da un atto amministrativo, il termine decadenziale per proporre l'azione di annullamento decorre dalla pubblicazione all'albo pretorio, quando essa renda conoscibili l'esistenza dell'atto e la sua potenziale lesività.
- La presentazione di un'istanza di annullamento in autotutela non obbliga l'amministrazione ad avviare un procedimento di secondo grado né sospende o riapre il termine per impugnare l'atto originario.
- È meramente confermativo e non autonomamente impugnabile l'atto con cui l'amministrazione si limita a ribadire le ragioni giuridiche e fattuali dell'atto precedente, senza una nuova istruttoria, una nuova valutazione degli elementi di fatto e di diritto e una nuova ponderazione degli interessi.
- La qualificazione di un atto successivo come atto di conferma in senso proprio, autonomamente impugnabile, richiede la prova di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi; il semplice richiamo a chiarimenti giuridici o la diversa esposizione delle ragioni dell'atto precedente non è sufficiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 380/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 381/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 382/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 383/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 384/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 385/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →