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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14310/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva chiesto l'accertamento con adesione lamentando l'erroneità dei dati contenuti nell'avviso di rettifica e liquidazione e la mancata ricezione dell'invito a comparire. Dopo due incontri in contraddittorio, l'Ufficio confermava la pretesa. Il ricorso introduttivo proposto dinanzi al giudice tributario era stato rigettato in primo grado; in appello, la commissione tributaria regionale dichiarava l'inammissibilità del ricorso originario per mancata produzione in giudizio della prova della notificazione dell'avviso di liquidazione. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché il giudice d'appello avrebbe affrontato una questione non sollevata dalle parti; 2) violazione dell'art. 21 del d.lgs. 546/1992, degli artt. 101 e 183, quarto comma, c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che un giudicato implicito avrebbe impedito il rilievo officioso dell'inammissibilità in assenza di eccezione dell'Ufficio; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata valutazione del contenuto sostanziale della domanda.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la tardività o l'inosservanza di termini decadenziali che incidono sull'ammissibilità della domanda o dell'impugnazione sono rilevabili d'ufficio e non sono preclusi dall'art. 101 c.p.c.; ha inoltre ribadito che grava sulla parte che agisce per far valere un diritto soggetto a termine decadenziale l'onere di provare la diversa data di ricezione dell'atto e la tempestività dell'impugnazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e comunque incompatibile con la declaratoria di inammissibilità originaria del ricorso introduttivo. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per dedurre ultrapetizione, ma la Corte esclude la violazione perché il rilievo officioso dell'inammissibilità per tardività o decadenza non integra decisione su questione estranea al thema decidendum in senso vietato.

  • art. 101 c.p.c.

    "non soggiace al divieto posto dall’art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività della impugnazione o dell’intervenuta decadenza dalla opposizione"

    La norma è interpretata in senso restrittivo: il contraddittorio preventivo non osta al rilievo d'ufficio di questioni di ammissibilità fondate su termini perentori o decadenze processuali.

  • art. 183, quarto comma, c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 101 c.p.c. dalla ricorrente, senza che la Corte ne ravvisi violazione autonoma.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura, ma non ritenuto violato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura, ma non ritenuto violato.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È la norma sulla tempestività dell'impugnazione tributaria; la Corte ribadisce che la parte che vuole far valere il diritto deve dimostrare la tempestiva proposizione dell'atto impugnatorio o la diversa data di ricezione dell'atto.

  • artt. 20 e 21 d.lgs. n. 546/1992

    Vengono richiamati per confermare che il ricorso introduttivo era originariamente inammissibile per difetto della prova della notificazione e della tempestività.

  • artt. 325 c.p.c. e 327 c.p.c.

    Richiamati come esempi di termini perentori la cui osservanza incide sull'ammissibilità e può essere rilevata d'ufficio.

  • artt. 617 c.p.c. e 641 c.p.c.

    Richiamati come ulteriori ipotesi di termini perentori la cui violazione può essere rilevata d'ufficio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5

    Richiamato nel fatto come norma sull'invito a comparire nell'accertamento con adesione.

  • d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 2

    Richiamato nel fatto come base dell'istanza di accertamento con adesione.

Massime di principio

  • Nei giudizi in cui la tempestività dell'impugnazione o la proponibilità della domanda dipendono da termini perentori o da decadenze, il giudice può rilevare d'ufficio l'eventuale inosservanza anche se la parte controinteressata non abbia sollevato specifica eccezione.
  • L'art. 101, comma 2, c.p.c. non impedisce il rilievo officioso di questioni che attengono a condizioni processuali già insite nel perimetro prevedibile della lite, come la tardività dell'impugnazione o la decadenza dall'azione.
  • Chi agisce per far valere un diritto soggetto a termine decadenziale ha l'onere di provare la tempestività dell'iniziativa processuale, e quindi anche la diversa data di ricezione dell'atto da cui decorre il termine.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito della controversia quando la decisione impugnata si fonda correttamente su una declaratoria di inammissibilità originaria del ricorso.
  • Il giudice tributario può dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo se manca la prova della notificazione dell'atto impugnato e, quindi, della tempestività dell'impugnazione tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

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