Cassazione Civile, Ordinanza n. 14310/2025 del 29/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva chiesto l'accertamento con adesione lamentando l'erroneità dei dati contenuti nell'avviso di rettifica e liquidazione e la mancata ricezione dell'invito a comparire. Dopo due incontri in contraddittorio, l'Ufficio confermava la pretesa. Il ricorso introduttivo proposto dinanzi al giudice tributario era stato rigettato in primo grado; in appello, la commissione tributaria regionale dichiarava l'inammissibilità del ricorso originario per mancata produzione in giudizio della prova della notificazione dell'avviso di liquidazione. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché il giudice d'appello avrebbe affrontato una questione non sollevata dalle parti; 2) violazione dell'art. 21 del d.lgs. 546/1992, degli artt. 101 e 183, quarto comma, c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che un giudicato implicito avrebbe impedito il rilievo officioso dell'inammissibilità in assenza di eccezione dell'Ufficio; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata valutazione del contenuto sostanziale della domanda.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la tardività o l'inosservanza di termini decadenziali che incidono sull'ammissibilità della domanda o dell'impugnazione sono rilevabili d'ufficio e non sono preclusi dall'art. 101 c.p.c.; ha inoltre ribadito che grava sulla parte che agisce per far valere un diritto soggetto a termine decadenziale l'onere di provare la diversa data di ricezione dell'atto e la tempestività dell'impugnazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e comunque incompatibile con la declaratoria di inammissibilità originaria del ricorso introduttivo. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
È invocato per dedurre ultrapetizione, ma la Corte esclude la violazione perché il rilievo officioso dell'inammissibilità per tardività o decadenza non integra decisione su questione estranea al thema decidendum in senso vietato.
art. 101 c.p.c.
"non soggiace al divieto posto dall’art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività della impugnazione o dell’intervenuta decadenza dalla opposizione"
La norma è interpretata in senso restrittivo: il contraddittorio preventivo non osta al rilievo d'ufficio di questioni di ammissibilità fondate su termini perentori o decadenze processuali.
art. 183, quarto comma, c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 101 c.p.c. dalla ricorrente, senza che la Corte ne ravvisi violazione autonoma.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura, ma non ritenuto violato.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura, ma non ritenuto violato.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È la norma sulla tempestività dell'impugnazione tributaria; la Corte ribadisce che la parte che vuole far valere il diritto deve dimostrare la tempestiva proposizione dell'atto impugnatorio o la diversa data di ricezione dell'atto.
artt. 20 e 21 d.lgs. n. 546/1992
Vengono richiamati per confermare che il ricorso introduttivo era originariamente inammissibile per difetto della prova della notificazione e della tempestività.
artt. 325 c.p.c. e 327 c.p.c.
Richiamati come esempi di termini perentori la cui osservanza incide sull'ammissibilità e può essere rilevata d'ufficio.
artt. 617 c.p.c. e 641 c.p.c.
Richiamati come ulteriori ipotesi di termini perentori la cui violazione può essere rilevata d'ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5
Richiamato nel fatto come norma sull'invito a comparire nell'accertamento con adesione.
d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 2
Richiamato nel fatto come base dell'istanza di accertamento con adesione.
Massime di principio
- Nei giudizi in cui la tempestività dell'impugnazione o la proponibilità della domanda dipendono da termini perentori o da decadenze, il giudice può rilevare d'ufficio l'eventuale inosservanza anche se la parte controinteressata non abbia sollevato specifica eccezione.
- L'art. 101, comma 2, c.p.c. non impedisce il rilievo officioso di questioni che attengono a condizioni processuali già insite nel perimetro prevedibile della lite, come la tardività dell'impugnazione o la decadenza dall'azione.
- Chi agisce per far valere un diritto soggetto a termine decadenziale ha l'onere di provare la tempestività dell'iniziativa processuale, e quindi anche la diversa data di ricezione dell'atto da cui decorre il termine.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito della controversia quando la decisione impugnata si fonda correttamente su una declaratoria di inammissibilità originaria del ricorso.
- Il giudice tributario può dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo se manca la prova della notificazione dell'atto impugnato e, quindi, della tempestività dell'impugnazione tributaria.
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