Cassazione Penale, Sentenza n. 28155/2025 del 31/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza irrevocabile del 12/06/2011. Il ricorrente sosteneva che la pena si fosse estinta per decorso del termine decennale calcolato dalla data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso la sospensione condizionale (12/12/2011), mentre il giudice dell'esecuzione aveva fatto decorrere il dies a quo dal provvedimento di revoca della sospensione per mancato adempimento dell'obbligo (versamento all'INPS). Il motivo di cassazione denunciava violazione dell'art. 172, comma 5, c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, quando la sospensione condizionale della pena è subordinata all'adempimento di un obbligo ex art. 165 c.p., l'inosservanza non determina automaticamente la perdita del beneficio ma necessita dell'accertamento giudiziale; pertanto la revoca ha natura costitutiva e il termine per l'estinzione della pena ex art. 172 c.p. decorre dalla definitività del provvedimento di revoca (data della decisione che accerta l'inadempimento), non dalla scadenza del termine fissato in sentenza. Conseguentemente la pena non risultava estinta e il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 172 cod. pen., comma 5
Stabilisce che, se la sospensione è subordinata a termine o condizione, il tempo per l'estinzione della pena decorre dalla scadenza del termine o dal verificarsi della condizione. La Corte interpreta la norma distinguendo i casi in cui la condizione si realizza automaticamente e quelli in cui è necessaria la mediazione di un provvedimento giudiziale; per i benefici subordinati ex art. 165 c.p. il dies a quo è la data di definitività del provvedimento di revoca.
art. 165 cod. pen.
Norma che consente di subordinare la sospensione condizionale a termini o obblighi. La Corte evidenzia che l'inosservanza di tali obblighi non comporta automaticamente la perdita del beneficio, perché il condannato può allegare cause non imputabili che giustifichino l'inadempimento; ciò rende la revoca un atto discrezionale e costitutivo.
art. 168 cod. pen.
Disciplina le ipotesi di revoca della sospensione; la Corte distingue tra revoca di diritto (automatiche, con funzione ricognitiva) e la revoca per inadempimento di obblighi ex art. 165 (che richiede valutazione e produce provvedimento costitutivo).
art. 163 cod. pen.
Richiamato quale riferimento normativo per i termini ordinari che possono fissare il termine per adempiere quando il giudice non lo determina espressamente (5 o 2 anni); la Corte menziona la giurisprudenza che utilizza tale riferimento.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)
Norma processuale invocata nella denuncia di violazione di legge sul motivo di cassazione; qui citata come riferimento formale per la censura dedotta in cassazione.
Sez. U., n. 2 del 30/10/2014 (Maiorella)
Nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio
Le Sezioni Unite hanno stabilito che, per la revoca dell'indulto (caso in cui la revoca è mero accertamento), il dies a quo decorre dal passaggio in giudicato della sentenza. La Corte utilizza questo principio come quadro generale ma lo distingue dal caso della sospensione subordinata ad obblighi, dove la revoca richiede un accertamento giudiziale e il dies a quo coincide con la definitività del provvedimento di revoca.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 27449 del 28/06/2005 (Malavasi) e altre
L'estinzione della pena ex art. 172 c.p. presuppone ... che, nell'ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale all'assolvimento di un determinato obbligo, il momento iniziale del termine di prescrizione coincide ... con la data in cui il provvedimento di revoca è divenuto definitivo
Orientamento consolidato secondo cui, quando la sospensione è subordinata ad un obbligo, il dies a quo del termine estintivo è la definitività del provvedimento di revoca; la Corte riprende e conferma questo insegnamento.
Massime di principio
- Se la sospensione condizionale è subordinata all'adempimento di un obbligo ex art. 165 c.p., l'inosservanza non comporta automaticamente la decadenza: la revoca è un atto costitutivo e il termine per l'estinzione della pena decorre dalla definitività del provvedimento di revoca.
- Nei casi di revoca che sono mero accertamento (es. revoca dell'indulto per effetto di sentenza irrevocabile che fa venire meno il beneficio), il dies a quo può decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che realizza la causa revocante (Sez. U. Maiorella).
- L'onere di provare l'impossibilità di adempiere agli obblighi condizionanti grava sul beneficiario della sospensione: allegazioni fondate possono impedire la revoca.
- Per valutare la decorrenza dei termini estintivi è necessario distinguere la natura della revoca (automatica/ricognitiva vs discrezionale/costruttiva) e verificare se sia stato adottato e divenuto definitivo un provvedimento di revoca.
- In pratica, quando si contesta la revoca per inadempimento, monitorare la data del provvedimento giudiziale (e della sua definitività) piuttosto che la sola scadenza del termine fissato in sentenza.
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