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Ordinanza

Ordinanza n. 29/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento previa adozione di idonea misura cautelare - della determinazione dell’AREACOM n. 236 del 30 dicembre 2025, recante ad oggetto “Gara europea a procedura aperta per l’affidamento quinquennale dei Servizi integrati per la gestione, manutenzione e collaudo di sistemi e Apparecchiature elettromedicali ed assimilate delle Aziende Sanitarie Regionali dell’Abruzzo e del Molise - GARA SIMOG N.9523214. Provvedimento di annullamento in autotutela”, con riferimento al lotto 2; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, relativo al lotto 2, ivi inclusi: a) la nota dell’AREACOM prot. n. 5220 del 9 dicembre 2025, di avvio del procedimento di autotutela; b) la determinazione del Direttore Generale dell’AREACOM n. 173 del 23 settembre 2025, con la quale è stata disposta la sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione di cui alla determinazione n. 80 del 18 aprile 2025, ove intesa quale presupposto del provvedimento di annullamento in autotutela; c) la deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 427 del 9 luglio 2025, con la quale è stato approvato il “Programma Operativo 2025-2027 Regione Abruzzo”, nella parte relativa all’interesse azionato; d) ogni atto e provvedimento posto in essere dalle Aziende Sanitarie Locali resistenti al fine di indire gare ponte o disporre affidamenti di qualsiasi genere, aventi ad oggetto i servizi oggetto di gara; e) ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente rispetto ai suddetti; nonché per la dichiarazione di inefficacia dei contratti ponte e delle convenzioni, eventualmente stipulati, aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi de quibus; e per la conseguente condanna al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante aggiudicazione del lotto 2 alla società ricorrente, ovvero, in subordine, per equivalente monetario.

Giustizia amministrativa202600044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento in autotutela dell'aggiudicazione del lotto 2 di una gara europea per servizi integrati relativi a sistemi e apparecchiature elettromedicali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa misura cautelare, la determinazione di AREACOM che ha annullato in autotutela, con riferimento al lotto 2, la procedura di gara o l'aggiudicazione relativa all'affidamento quinquennale di servizi integrati per la gestione, manutenzione e collaudo di sistemi e apparecchiature elettromedicali delle aziende sanitarie regionali dell'Abruzzo e del Molise. Sono stati altresì impugnati gli atti presupposti e connessi, tra cui l'avvio del procedimento di autotutela, la sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione, il programma operativo regionale 2025-2027, gli eventuali atti delle aziende sanitarie diretti a indire gare ponte o disporre affidamenti aventi il medesimo oggetto, nonché gli eventuali contratti ponte e convenzioni, dei quali è stata chiesta la dichiarazione di inefficacia. La ricorrente ha domandato anche il risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione del lotto, o in subordine per equivalente. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli vizi di legittimità dedotti né le specifiche censure articolate nel ricorso.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha deciso nel merito né ha adottato una misura cautelare sospensiva. Ha ritenuto che le esigenze di tutela della ricorrente potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la rapida trattazione del merito e ha quindi fissato la pubblica udienza del 25 marzo 2026, rinviando a tale udienza la decisione sul giudizio. La mancata decisione cautelare non consente di individuare un'effettiva soccombenza nella fase cautelare; perciò le spese della fase sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Il testo richiama l'articolo 55, comma 10, del codice del processo amministrativo.

    Il giudice ha utilizzato la disposizione per definire la domanda cautelare mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica di merito, ritenendo così adeguatamente soddisfatte le esigenze di tutela della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Quando, nell'ambito della domanda cautelare, il giudice ritiene che le esigenze di tutela possano essere adeguatamente soddisfatte mediante una rapida trattazione del merito, può omettere di adottare una specifica misura cautelare e fissare direttamente l'udienza pubblica di merito.
  • La mancata adozione di una misura cautelare non determina, di per sé, una soccombenza processuale effettiva nella fase cautelare; in tale situazione le spese della fase possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTutela cautelare

Testo integrale

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