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Sentenza

Sentenza del 09/08/2017 n. 19832 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha contestato la detrazione dell'IVA operata dalla società contribuente sulle fatture emesse da Aegis Media Italia s.p.a. per i cosiddetti "premi impegnativa" o "overcommission", riconosciuti al raggiungimento di determinati volumi d'affari. Secondo l'Amministrazione, tali somme non remuneravano una specifica attività di intermediazione o procacciamento d'affari, poiché Aegis non era contrattualmente obbligata a svolgere alcuna prestazione in favore della concessionaria. Si trattava quindi di mere erogazioni gratuite di denaro, escluse dal campo IVA. L'Agenzia ha denunciato la violazione della disciplina IVA e delle norme civilistiche sull'interpretazione dei contratti, sulla mediazione e sull'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha preliminarmente ritenuto tempestivo il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Nel merito lo ha accolto, affermando che il diritto alla detrazione IVA presuppone l'esistenza effettiva di un'operazione imponibile e di un nesso diretto tra una prestazione individualizzabile e il relativo corrispettivo. Nel caso concreto mancava un contratto sinallagmatico: Aegis non aveva assunto alcun obbligo di svolgere attività di intermediazione o di procurare clienti, mentre il raggiungimento del fatturato costituiva soltanto una condizione per l'erogazione del premio e non un'obbligazione di servizio. Il premio è stato quindi qualificato come mera cessione di denaro non soggetta a IVA. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata con rinvio alla medesima Commissione, in diversa composizione, per una nuova valutazione della controversia e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. a)

    Le cessioni di denaro non sono considerate cessioni di beni rilevanti ai fini IVA.

    Le somme corrisposte come premi, quando non costituiscono il corrispettivo di una specifica prestazione, sono mere cessioni di denaro escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 1

    Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti o da altri titoli.

    L'imponibilità richiede una prestazione di servizi effettiva, individualizzabile e collegata da un nesso diretto al corrispettivo. La mera corresponsione di una somma subordinata al raggiungimento di un risultato non basta.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21

    Il diritto alla detrazione e la fatturazione presuppongono l'esistenza di un'operazione imponibile effettiva; l'emissione o il pagamento di una fattura non legittimano la detrazione se manca il presupposto sostanziale dell'operazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3

    Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

    Il pagamento incide sull'esigibilità e sulla fatturazione, ma non sostituisce la necessaria esistenza di una prestazione effettiva e di un rapporto di corrispettività.

  • Sesta Direttiva 77/388/CEE, artt. 2, par. 1, lett. c), e 6, par. 1

    Sono soggette all'imposta le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso; si considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce cessione di un bene.

    Ai fini IVA occorre un'operazione economicamente reale, effettuata a titolo oneroso e caratterizzata da un rapporto giuridico con prestazioni reciproche e da un nesso diretto tra servizio e compenso.

  • Codice civile, artt. 1333, 1355, 1362, 1754 e 2697

    La Corte ha qualificato l'accordo come proposta contrattuale con obbligazioni a carico di una sola parte, condizionata al raggiungimento di un determinato fatturato, escludendo che si trattasse di mediazione o di un contratto sinallagmatico. La società che invoca la detrazione deve inoltre provare i presupposti sostanziali del diritto.

Massime di principio

  • Per detrarre l'IVA non è sufficiente possedere una fattura formalmente corretta o avere effettivamente pagato l'imposta: occorre dimostrare che la prestazione imponibile sia realmente esistita.
  • Un bonus o premio commerciale è soggetto a IVA solo se remunera direttamente una prestazione specifica e obbligatoria, prevista da un rapporto contrattuale sinallagmatico.
  • Il semplice raggiungimento di un certo fatturato, se configurato come condizione per ottenere il premio e non come obbligo di svolgere un'attività, non costituisce di per sé una prestazione di servizi.
  • La qualificazione fiscale deve considerare la realtà economica e commerciale dell'operazione, ma la prassi tra le parti e i documenti non contrattuali non possono sostituire la prova di un obbligo giuridico effettivo.
  • In caso di contestazione, il contribuente deve documentare contratto, prestazione concretamente resa, obblighi delle parti e collegamento diretto tra prestazione e compenso; in mancanza, la somma può essere trattata come erogazione finanziaria fuori campo IVA.

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