Sentenza n. 1678/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivato dalla revoca del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia con visto per lavoro subordinato non stagionale rilasciato sulla base di un nulla osta richiesto da un datore di lavoro operante in provincia di Napoli, riferiva di non essere riuscito a contattare quel datore e di avere poi trovato un’occupazione presso un’azienda agricola in provincia di Salerno. Impugnava il diniego della Questura di Salerno alla richiesta di permesso di soggiorno per lavoro. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 286/1998, dell’art. 8 CEDU e delle indicazioni procedurali ministeriali, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento, carenza d’istruttoria e di motivazione, violazione del giusto procedimento, contraddittorietà e lesione dell’affidamento: sosteneva che il visto, mai formalmente revocato, e il rapporto di lavoro effettivamente instaurato avrebbero consentito il rilascio del permesso, mentre la revoca del nulla osta era un atto autonomo, impugnato davanti al TAR Campania, sede di Napoli, e non avrebbe dovuto determinare il rigetto dell’istanza di soggiorno. Con il secondo motivo lamentava l’invalidità della notificazione del diniego, redatto e comunicato soltanto in italiano, per violazione dell’art. 12, comma 2, della direttiva 2008/115/CE, dell’art. 13, comma 7, e dell’art. 2, commi 5 e 6, del d.lgs. 286/1998, dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 394/1999 e degli artt. 2 e 24 Cost.
La decisione
Il TAR respinge il ricorso. Sul primo motivo afferma che la disciplina degli artt. 5, 22 e 24 del d.lgs. 286/1998 configura una sequenza procedimentale vincolata: il nulla osta è presupposto del visto e il permesso di soggiorno è rilasciato per le attività previste dal visto, dopo il completamento degli adempimenti previsti, tra cui la stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico. La revoca del nulla osta impediva quindi il rilascio del permesso e vincolava la Questura al diniego; il fatto che la revoca fosse contestata in un distinto giudizio non ne sospendeva, allo stato, validità ed efficacia. Sul secondo motivo ritiene che l’omessa traduzione del provvedimento nella lingua conosciuta dallo straniero non ne determina l’illegittimità. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 286/1998
successivamente lo straniero, una volta giunto sul territorio nazionale in possesso di regolare visto (e propedeutico nulla osta), ha l’onere di richiedere il permesso di soggiorno “al Questore della provincia in cui lo straniero si trova” entro otto giorni lavorativi “dal suo ingresso nel territorio dello Stato” e tale titolo “è rilasciato per le attività previste dal visto d’ingresso” (art. 5, comma 2, T.U.I.).
Il permesso va richiesto al Questore entro otto giorni lavorativi dall’ingresso ed è rilasciato per le attività contemplate dal visto; il suo rilascio presuppone il regolare completamento della procedura di ingresso e soggiorno.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo (…) conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.
La revoca del nulla osta si inserisce in una sequenza di effetti che coinvolge visto, contratto di soggiorno e permesso, confermando la stretta interconnessione tra i relativi atti.
art. 24 d.lgs. 286/1998
Al riguardo, dall’analisi della normativa di settore (enucleabile dagli artt. 5, 22 e 24 del T.U.I.) è possibile individuare una rigida sequenza procedimentale volta a consentire la legittima costituzione di un rapporto lavorativo tra un “datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia” e “uno straniero residente all’estero”.
La disciplina del lavoro subordinato dello straniero è ricostruita come una sequenza procedimentale rigida, diretta alla legittima instaurazione del rapporto di lavoro, della quale il nulla osta e gli adempimenti successivi costituiscono passaggi necessari.
Massime di principio
- Nel procedimento di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato, il nulla osta al lavoro costituisce presupposto del visto e il permesso di soggiorno è rilasciato per le attività contemplate dal visto, una volta completati gli adempimenti prescritti dalla disciplina; la revoca efficace del nulla osta preclude il rilascio del permesso e rende vincolato il diniego della Questura.
- La pendenza dell’impugnazione contro la revoca del nulla osta non ne elimina, di per sé, la validità e l’efficacia; finché la revoca resta efficace, essa può fondare il diniego del permesso di soggiorno.
- L’omessa traduzione del diniego di un permesso di soggiorno nella lingua conosciuta dallo straniero non costituisce, secondo l’orientamento richiamato e applicato dal giudice, causa di illegittimità del provvedimento.
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