Sentenza n. 157/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 531/2024 in data 29 novembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 531/2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a rendere disponibile la Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo complessivo di 1.000 euro oltre interessi. Il ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 16 dicembre 2024 e il suo successivo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia. Ha chiesto l’ordine di completa esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il giudicato del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e l’omesso adempimento. Ha ritenuto inoltre decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di provvedere entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. È stata accolta anche la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., disponendo una somma pari agli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, calcolata dalla notificazione della presente sentenza fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all’esecuzione commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
ove ritenuto opportuno e non sussistano ragioni ostative, di fissare una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una somma a carico dell’amministrazione inadempiente per incentivare l’esecuzione del giudicato e sanzionare l’ulteriore ritardo.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.
Fondano il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’attuazione del giudicato anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato
La somma dovuta per l’ulteriore inottemperanza è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, dal momento della notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997
il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali
Il decorso del termine di 120 giorni per l’adempimento, decorrente dalla notificazione del provvedimento, concorre a integrare i presupposti per l’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione statale.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
diritto ... ad usufruire del beneficio economico
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta docente riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’amministrazione non vi abbia dato spontanea attuazione.
- La notificazione della sentenza all’amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 costituiscono elementi rilevanti per accertare l’inadempimento dell’amministrazione statale e accogliere la domanda di ottemperanza.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o sostitutivo.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice, l’attività commissariale può essere espletata senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.
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