Sentenza n. 526/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Marigliano n.19 del 30.5.2022 di approvazione del Piano urbanistico Comunale – PUC.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio Comunale di Marigliano n. 19 del 30 maggio 2022 di approvazione del PUC, limitatamente alla destinazione urbanistica impressa al lotto delle ricorrenti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno contestato la classificazione del proprio lotto come ambito agricolo periurbano, sostenendo che esso fosse inserito in una zona urbanizzata, servita da infrastrutture e storicamente ricompresa in un unico comparto edificatorio insieme a fondi limitrofi. Hanno dedotto, in primo luogo, la violazione della disciplina regionale urbanistica e del regolamento regionale sulla formazione del PUC, lamentando il mancato adeguamento del piano ai rilievi della Città Metropolitana e l'assenza di una dichiarazione di coerenza con il PTC. In secondo luogo, hanno censurato la validità della VAS, ritenendo che l'ufficio competente non fosse distinto dall'ufficio urbanistico. In terzo luogo, hanno dedotto difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento e sviamento, poiché il Comune aveva accolto le osservazioni dei proprietari di particelle limitrofe, attribuendo loro una destinazione edificatoria in funzione della densificazione dei margini urbani e della nuova viabilità, mentre aveva respinto l'osservazione delle ricorrenti mantenendo la destinazione agricola periurbana. Le ricorrenti hanno evidenziato l'incoerenza tra le motivazioni del diverso trattamento e la situazione concreta del loro fondo, anch'esso prossimo ad aree edificate, alla nuova strada e ad altri lotti urbanizzati.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Città Metropolitana, della Soprintendenza e dell'Autorità di Bacino, poiché non erano state formulate specifiche censure contro atti di loro competenza. Ha poi dichiarato inammissibili, per difetto di interesse e comunque per genericità, le censure procedimentali relative all'adeguamento del PUC ai rilievi degli enti sovraordinati e alla VAS. L'impugnazione di vizi procedimentali di uno strumento urbanistico richiede infatti che il ricorrente dimostri l'incidenza concreta del vizio sulla specifica disciplina del proprio fondo; non è sufficiente un interesse strumentale a una riedizione generale della pianificazione. Quanto al terzo motivo, il Collegio ha ricordato che le scelte urbanistiche sono ampiamente discrezionali e sindacabili solo per errori di fatto, abnorme illogicità, violazioni procedurali o lesione di affidamenti qualificati. Nel caso concreto, tuttavia, la documentazione istruttoria ha evidenziato che il fondo delle ricorrenti presentava caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle dei lotti limitrofi cui era stata riconosciuta la destinazione edificatoria: era prospiciente la nuova viabilità, in continuità con nuclei edificati, confinava con aree edificate e poteva contribuire alla riqualificazione del margine urbano. Inoltre, la presenza di edifici sul lato opposto della strada escludeva la continuità ecologica e agricola invocata dal Comune per giustificare il diverso trattamento. La destinazione impugnata è stata quindi ritenuta incoerente con la motivazione posta a suo fondamento e affetta da errore di fatto. Il ricorso è stato accolto limitatamente a tale profilo: è stata annullata la classificazione urbanistica della particella, con salvezza degli ulteriori atti dell'Amministrazione e obbligo conformativo per il Comune di attribuire una nuova classificazione coerente con le scelte di piano e con i principi indicati in motivazione. Le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili e le spese compensate.
Norme richiamate
artt. 22, 23 e 24 l.r. Campania n. 16/2004
Le ricorrenti li hanno invocati in relazione alla coerenza del PUC con la pianificazione sovraordinata; le relative censure sono state ritenute generiche e inidonee a dimostrare l'incidenza concreta dei vizi sulla destinazione del fondo.
art. 3 regolamento regionale Campania n. 5/2011
Richiamato con riferimento alla verifica di coerenza del PUC strutturale con le strategie sovracomunali; la censura sul mancato adeguamento ai rilievi della Città Metropolitana è stata dichiarata inammissibile per genericità.
art. 7 regolamento regionale Campania n. 5/2011
l'ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica è individuato all'interno dell'ente territoriale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia.
La censura relativa alla VAS è stata dichiarata inammissibile e generica, poiché risultava che il Comune disponesse di due organi distinti, l'Ufficio di Piano e l'Ufficio Ambiente.
art. 25 NTA del PUC
Disciplina gli ambiti agricoli periurbani, classificazione originariamente attribuita al lotto delle ricorrenti e mantenuta dal PUC approvato.
art. 37 NTA del PUC
Disciplina gli ambiti urbani con tessuti parzialmente edificati o simili, destinazione attribuita ai fondi limitrofi a seguito dell'accoglimento delle osservazioni dei relativi proprietari.
art. 49 NTA del PUC
Richiamato in relazione alla nuova viabilità carrabile di potenziamento, elemento utilizzato dal Comune per giustificare la diversa classificazione dei fondi limitrofi.
art. 53 NTA del PUC
La classificazione delle aree di riqualificazione urbanistica e ambientale è stata richiamata dalle ricorrenti quale elemento di incoerenza interna della pianificazione.
Massime di principio
- L'interesse a impugnare uno strumento urbanistico per vizi procedimentali non può consistere nel mero interesse strumentale a una riedizione della pianificazione, ma richiede la dimostrazione che il vizio abbia inciso concretamente sulla specifica disciplina urbanistica del fondo del ricorrente.
- Le censure relative alla VAS di uno strumento urbanistico sono ammissibili solo se il ricorrente chiarisce in quale modo le irregolarità della valutazione ambientale abbiano condizionato causalmente la destinazione impressa al proprio fondo.
- Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili dal giudice amministrativo, in via estrinseca, quando risultino affette da errori di fatto, abnorme illogicità, difetti istruttori o violazioni dei principi di imparzialità, uguaglianza e ragionevolezza.
- Anche nell'esercizio della discrezionalità pianificatoria, l'Amministrazione deve motivare coerentemente il diverso trattamento di aree che presentino caratteristiche sostanzialmente analoghe; l'attribuzione di destinazioni differenti è illegittima quando la motivazione si fondi su una ricostruzione fattuale erronea o su differenze insussistenti.
- Quando una destinazione urbanistica viene annullata per errore di fatto e incoerenza motivazionale, il giudice può disporre l'annullamento con salvezza degli ulteriori atti e imporre all'Amministrazione una riedizione del potere conforme ai principi ricavabili dalla sentenza, senza sostituire la propria valutazione a quella pianificatoria dell'ente.
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