Cassazione Penale, Sentenza n. 30933/2022 del 10/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che ha confermato l'aggravamento della misura cautelare da arresti domiciliari a custodia cautelare in carcere per presunte violazioni delle prescrizioni. Il ricorrente contestava che il Tribunale non avesse considerato la sua assoluzione rispetto alla detenzione illegittima dell'arma e l'esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità per i reati di stupefacenti, elementi che avrebbero attenuato le esigenze cautelari. Denunciava inoltre che la violazione del divieto di comunicare fosse stata una sola e non reiterata, che il ritrovamento di piccola quantità di stupefacente in occasione della frequentazione autorizzata del SERT non dimostrasse rapporti con spacciatori, e che il carcere avrebbe compromesso il percorso riabilitativo e l'opportunità lavorativa intrapresa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per essere sostanzialmente un rilancio di argomenti già esaminati e respinti in appello e dal Tribunale del riesame. Ha ritenuto che il ricorso non abbia indicato specifiche lacune o incoerenze della motivazione impugnata e che le valutazioni di merito del Tribunale, adeguatamente motivate, non sono sindacabili in sede di legittimità. Il Tribunale aveva fondato l'aggravamento sulla reiterazione e gravità delle violazioni accertate in due controlli (contatti continuativi con terze persone tramite console per videogiochi e messaggistica, e il possesso di 2,78 g e 1 g di hashish rispettivamente sequestrati l'8/2/2022 e l'11/3/2022), ritenute indicative di carenza di autocontrollo e rischio di reiterazione del reato. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende e ha disposto la trasmissione dell'ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata come titolo dell'impugnazione avverso l'ordinanza; la Corte tuttavia ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per genericità, richiamando i criteri di ammissibilità a questa tutela.
art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90
Norma sostanziale richiamata in relazione ai reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti contestati al ricorrente.
artt. 2 e 7 L. n. 895/67
Norme sostanziali richiamate in relazione al reato di illegittima detenzione di arma; la Corte segnala comunque che l'eventuale assoluzione su questo capo non è stata ritenuta idonea a rendere generiche le valutazioni cautelari già motivate dal giudice del merito.
art. 276, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente l'aggravamento della misura cautelare: il giudice del merito può sostituire la misura con una più grave se le violazioni delle prescrizioni mostrano l'inefficacia della misura in corso rispetto alle esigenze cautelari.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti conseguenti allo stato cautelare.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco; altre pronunce richiamate)
Principi di legittimità richiamati: il ricorso per cassazione è inammissibile se le doglianze sono generiche o si limitano a proporre una tesi alternativa senza indicare precise carenze argomentative; non sono sindacabili in cassazione le valutazioni di merito adeguatamente motivate.
Massime di principio
- In Cassazione il ricorso deve indicare specifiche lacune, contraddizioni o errori di motivazione; non è sufficiente riproporre in termini generici una tesi alternativa già esaminata e respinta in sede di merito.
- Il giudice del merito ha discrezionalità nel valutare se procedere all'aggravamento della misura cautelare: è legittimo l'inasprimento se emergono violazioni delle prescrizioni che denotano carenza di autocontrollo e rischio di reiterazione del reato.
- Violazioni ripetute delle prescrizioni (es. comunicazioni continuative con terzi non consentiti, uso di strumenti per contatti quali console o app di messaggistica) e il rinvenimento anche di piccole quantità di stupefacente possono essere valutati congiuntamente come indice di pericolo di reiterazione e giustificare misure più afflittive.
- L'esistenza di un percorso terapeutico o di iniziative lavorative non impedisce automaticamente l'aggravamento cautelare se le condotte del soggetto mostrano inadeguatezza rispetto alle esigenze cautelari.
- Riproporre in cassazione i medesimi motivi già valutati e motivatamente respinti dal giudice di merito comporta elevato rischio di inammissibilità e possibili condanne alle spese e ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30920/2022 del 10/08/2022
- Sentenza penale · 10 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30921/2022 del 10/08/2022
- Sentenza penale · 10 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30923/2022 del 10/08/2022
- Sentenza penale · 10 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30924/2022 del 10/08/2022
- Sentenza penale · 10 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30925/2022 del 10/08/2022
- Sentenza penale · 10 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30926/2022 del 10/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →