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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30933/2022 del 10/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che ha confermato l'aggravamento della misura cautelare da arresti domiciliari a custodia cautelare in carcere per presunte violazioni delle prescrizioni. Il ricorrente contestava che il Tribunale non avesse considerato la sua assoluzione rispetto alla detenzione illegittima dell'arma e l'esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità per i reati di stupefacenti, elementi che avrebbero attenuato le esigenze cautelari. Denunciava inoltre che la violazione del divieto di comunicare fosse stata una sola e non reiterata, che il ritrovamento di piccola quantità di stupefacente in occasione della frequentazione autorizzata del SERT non dimostrasse rapporti con spacciatori, e che il carcere avrebbe compromesso il percorso riabilitativo e l'opportunità lavorativa intrapresa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per essere sostanzialmente un rilancio di argomenti già esaminati e respinti in appello e dal Tribunale del riesame. Ha ritenuto che il ricorso non abbia indicato specifiche lacune o incoerenze della motivazione impugnata e che le valutazioni di merito del Tribunale, adeguatamente motivate, non sono sindacabili in sede di legittimità. Il Tribunale aveva fondato l'aggravamento sulla reiterazione e gravità delle violazioni accertate in due controlli (contatti continuativi con terze persone tramite console per videogiochi e messaggistica, e il possesso di 2,78 g e 1 g di hashish rispettivamente sequestrati l'8/2/2022 e l'11/3/2022), ritenute indicative di carenza di autocontrollo e rischio di reiterazione del reato. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende e ha disposto la trasmissione dell'ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come titolo dell'impugnazione avverso l'ordinanza; la Corte tuttavia ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per genericità, richiamando i criteri di ammissibilità a questa tutela.

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90

    Norma sostanziale richiamata in relazione ai reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti contestati al ricorrente.

  • artt. 2 e 7 L. n. 895/67

    Norme sostanziali richiamate in relazione al reato di illegittima detenzione di arma; la Corte segnala comunque che l'eventuale assoluzione su questo capo non è stata ritenuta idonea a rendere generiche le valutazioni cautelari già motivate dal giudice del merito.

  • art. 276, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente l'aggravamento della misura cautelare: il giudice del merito può sostituire la misura con una più grave se le violazioni delle prescrizioni mostrano l'inefficacia della misura in corso rispetto alle esigenze cautelari.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti conseguenti allo stato cautelare.

  • Giurisprudenza (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco; altre pronunce richiamate)

    Principi di legittimità richiamati: il ricorso per cassazione è inammissibile se le doglianze sono generiche o si limitano a proporre una tesi alternativa senza indicare precise carenze argomentative; non sono sindacabili in cassazione le valutazioni di merito adeguatamente motivate.

Massime di principio

  • In Cassazione il ricorso deve indicare specifiche lacune, contraddizioni o errori di motivazione; non è sufficiente riproporre in termini generici una tesi alternativa già esaminata e respinta in sede di merito.
  • Il giudice del merito ha discrezionalità nel valutare se procedere all'aggravamento della misura cautelare: è legittimo l'inasprimento se emergono violazioni delle prescrizioni che denotano carenza di autocontrollo e rischio di reiterazione del reato.
  • Violazioni ripetute delle prescrizioni (es. comunicazioni continuative con terzi non consentiti, uso di strumenti per contatti quali console o app di messaggistica) e il rinvenimento anche di piccole quantità di stupefacente possono essere valutati congiuntamente come indice di pericolo di reiterazione e giustificare misure più afflittive.
  • L'esistenza di un percorso terapeutico o di iniziative lavorative non impedisce automaticamente l'aggravamento cautelare se le condotte del soggetto mostrano inadeguatezza rispetto alle esigenze cautelari.
  • Riproporre in cassazione i medesimi motivi già valutati e motivatamente respinti dal giudice di merito comporta elevato rischio di inammissibilità e possibili condanne alle spese e ammende.

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