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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41719/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, enunciando nel dispositivo la causa dell'annullamento: i reati sono estinti per morte dell'imputato. L'annullamento è motivato dal fatto che la morte, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, esaurisce il rapporto processuale e impedisce ogni pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi della normativa e della giurisprudenza richiamata.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Vara Alessandro era stato ritenuto penalmente responsabile, al termine del giudizio abbreviato, di più condotte di bancarotta fraudolenta e condannato dal G.I.P. di Palermo. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza dell'08/01/2021, aveva confermato la sentenza di primo grado. Contro tale conferma l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi (non ulteriormente specificati nella decisione). Successivamente alla proposizione del ricorso, l'imputato è deceduto il 25/10/2021.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La morte dell'imputato estingue il reato e, se intervenuta dopo la proposizione del gravame, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; risulta preclusa ogni pronuncia di proscioglimento nel merito.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata

    Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016 (Patti, Rv. 26738401); Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010 (Lombardo, Rv. 24779001); Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995 (Torri, Rv. 20324101)

    Orientamenti consolidati secondo cui la morte del ricorrente dopo la proposizione del ricorso comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la dichiarazione di estinzione del reato; la vicenda processuale si estingue e non può pronunciarsi sul merito per proscioglimento.

Massime di principio

  • Se l'imputato muore dopo aver proposto ricorso (anche per cassazione), il processo penale si estingue e la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l'estinzione dei reati.
  • La morte dell'imputato impedisce alla Corte di pronunciarsi sul merito con una sentenza di proscioglimento; l'annullamento è formale per estinzione del rapporto processuale.
  • La norma e la giurisprudenza tutelano l'interruzione del procedimento a causa della morte: la fase processuale successiva al decesso non prosegue, salvo questioni civili o diverse disposizioni di legge espressamente previste.
  • In situazioni analoghe occorre verificare il momento in cui è intervenuta la morte rispetto agli impugnativi: se il decesso è anteriore alla proposizione del rimedio, le conseguenze processuali possono essere diverse; se è successivo, si applica l'annullamento per estinzione del reato.

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