Sentenza n. 5509/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento a) dei decreti di rigetto emessi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulle istanze dei ricorrenti dirette al riconoscimento dei titoli esteri di specializzazione per le attività di sostegno (classe di concorso ADEE), ovvero per le attività di sostegno nella scuola primaria con titolo di accesso diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002 o laurea in scienze della formazione primaria, conseguiti presso il Kolegji Universitar WISDOM (Tirana, Albania) – “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar” (trad. “Master di Educazione Speciale per l’Istruzione Preuniversitaria”) – comunicati in data come da Allegato 1; b) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi preavvisi ex art. 10- bis l. 241/1990 e richieste/pareri endoprocedimentali; e, per l’effetto, per l’ordine all’Amministrazione resistente di: c) procedere al riesame comparativo nel merito dei percorsi formativi dei ricorrenti ai sensi della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. 206/2007, con puntuale comparazione (ECTS, contenuti, tirocinio, esame) rispetto ai parametri del D.M. 249/2010; d) applicare, ove ritenute necessarie, misure compensative ex art. 22 d.lgs. 206/2007 (prova attitudinale e/o tirocinio di adattamento) in luogo del diniego; e) in ulteriore subordine, ammettere i ricorrenti al TFA Sostegno con riconoscimento/abbreviazione dei crediti/tirocinio già maturati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali di rigetto delle istanze di riconoscimento di titoli esteri di specializzazione per le attività di sostegno nella scuola primaria, nonché gli atti presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i decreti con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha respinto le loro istanze di riconoscimento dei titoli conseguiti presso un istituto universitario albanese, relativi alla specializzazione per l'educazione speciale nell'istruzione preuniversitaria. Hanno chiesto l'annullamento dei dinieghi e degli atti connessi, nonché l'ordine al Ministero di procedere a una rivalutazione comparativa dei percorsi formativi secondo la direttiva 2005/36/CE e il d.lgs. 206/2007, con riferimento ai parametri del d.m. 249/2010, eventualmente applicando misure compensative quali prova attitudinale o tirocinio di adattamento. In subordine, hanno chiesto l'ammissione al TFA sostegno con riconoscimento o abbreviazione dei crediti e del tirocinio già maturati.
La decisione
Il TAR, decidendo in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. I ricorrenti avevano depositato atti di rinuncia al ricorso, notificati oltre il termine previsto dall'art. 84 c.p.a.; il Collegio ha tuttavia ritenuto che da tali atti emergesse inequivocabilmente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Non sono stati quindi esaminati i motivi relativi alla legittimità dei dinieghi ministeriali, alla comparazione dei titoli esteri o all'applicazione di misure compensative. Le spese sono state compensate in ragione della novità della questione e della difesa di mero stile del Ministero.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso; benché gli atti di rinuncia fossero tardivi rispetto al termine previsto, il TAR ne ha valorizzato il contenuto quale inequivoca manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse.
direttiva 2005/36/CE
Indicata dai ricorrenti quale parametro per il riesame comparativo dei titoli esteri, senza essere applicata dal giudice in ragione dell'improcedibilità.
d.lgs. 206/2007
Indicato dai ricorrenti quale disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali e delle eventuali misure compensative, senza esame nel merito.
art. 22 d.lgs. 206/2007
Invocato per chiedere l'applicazione di una prova attitudinale e/o di un tirocinio di adattamento, questione non esaminata per l'improcedibilità.
d.m. 249/2010
Indicato quale parametro per la comparazione dei percorsi formativi, senza valutazione giudiziale nel merito.
Massime di principio
- La sopravvenuta e inequivoca carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, anche quando la manifestazione di volontà del ricorrente sia contenuta in atti di rinuncia notificati oltre il termine formale previsto per la rinuncia al ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina i motivi di legittimità dedotti contro il provvedimento amministrativo né le domande consequenziali di riesame o di applicazione di misure compensative.
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