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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13234/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha contestato che la sentenza di patteggiamento avrebbe applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente anziché la revoca, obbligatoria, secondo l'art. 186 comma 2-bis c.d.s., quando l'agente ha causato un incidente stradale; dunque si deduceva violazione di legge sulla sanzione accessoria applicata

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, pur essendo applicabili le sanzioni amministrative accessorie nella sentenza di "patteggiamento" e pur essendo la revoca prevista in astratto per alcune ipotesi aggravate, nel caso di specie non risulta né dalla sentenza né dall'imputazione che l'imputato abbia causato un incidente (circostanza prevista dall'art. 186 comma 2-bis c.d.s.). Risultava invece contestata un'aggravante diversa (orario notturno), che non determina l'automatismo invocato dal ricorrente. Sul piano processuale la Corte ha richiamato la limitazione dei motivi di impugnazione ex art. 448 comma 2-bis c.p.p., precisando che le statuizioni fuori dall'accordo possono essere dedotte in Cassazione secondo l'art. 606 comma 2 c.p.p., ma nel merito il motivo è stato giudicato manifestamente infondato. Decisione del 9 marzo 2022, estensore il Consigliere Gabriella Cappello

Norme richiamate

  • Codice della Strada, art. 186

    art. 186, comma 2; comma 2-bis; comma 2-sexies

    L'art. 186 disciplina le sanzioni per guida in stato di alterazione; il comma 2-bis prevede la revoca della patente quando il conducente ha causato un incidente. La Corte ha rilevato che la revoca è obbligatoria solo se la causazione dell'incidente è specificamente contestata o risultante dagli atti, cosa che nel caso non ricorreva

  • Codice della Strada, art. 186-bis

    art. 186-bis, comma 1, lett. a)

    Il richiamo all'art. 186-bis indica la fattispecie di guida in stato di alterazione punita, con richiamo alle aggravanti; la sentenza di patteggiamento applica le sanzioni previste purché i fatti siano effettivamente imputati

  • Codice di Procedura Penale, art. 448 comma 2-bis

    art. 448 comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1 comma 51, legge n. 103 del 2017

    La norma limita i motivi di impugnazione delle sentenze di patteggiamento ai profili indicati (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena); la Corte ha applicato tale disciplina ratione temporis per valutare l'impugnazione

  • Codice di Procedura Penale, art. 606 comma 2

    art. 606 comma 2, cod. proc. pen.

    Permette la proposizione di ricorso per cassazione per le questioni che riguardano statuizioni fuori dall'accordo di patteggiamento; la Corte ha comunque ritenuto il vizio dedotto manifestamente infondato

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 21369 del 26/9/2019)

    Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, Melzani, Rv. 279349

    Riferimento giurisprudenziale che conferma come le statuizioni al di fuori del patteggiamento possano essere oggetto di impugnazione in Cassazione secondo la disciplina generale

Massime di principio

  • La revoca della patente prevista dall'art. 186 comma 2-bis c.d.s. è obbligatoria solo se la causazione dell'incidente è espressamente contestata o emerge dagli atti; in mancanza, non si applica automaticamente la revoca
  • Nelle sentenze di patteggiamento le sanzioni amministrative accessorie possono essere applicate, ma la loro natura (sospensione vs revoca) dipende dalla concreta fattispecie e dalle aggravanti effettivamente contestate
  • L'impugnazione di una sentenza di patteggiamento è soggetta alle restrizioni previste dall'art. 448 comma 2-bis c.p.p.; tuttavia, le disposizioni o statuizioni esterne all'accordo possono essere dedotte in Cassazione ai sensi dell'art. 606 comma 2
  • Prima di richiedere la modifica di una sanzione accessoria (es. trasformare sospensione in revoca) è necessario verificare che l'imputazione contenga l'aggravante che giustifica la revoca; in assenza di tale elemento, la contestazione è destinata a essere rigettata
  • Chi impugna per violazione di legge relativa a una misura accessoria deve fondare il motivo su elementi probatori o di imputazione che dimostrino la ricorrenza dell'aggravante che determina l'automatismo sanzionatorio

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