Cassazione Penale, Sentenza n. 25315/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Latina che aveva rigettato l'istanza di riesame ex art. 324 c.p.p. e confermato il sequestro preventivo di un terreno e di un mezzo meccanico (beni di proprietà della Juwi Sviluppo Italia -01 srl) nell'ambito di indagini per violazione dell'art. 181, comma 1, d.lvo n. 42/2004. Il ricorrente denunciava vizio di apparente motivazione e omissione di risposta rispetto al secondo motivo di riesame: la Procura non avrebbe trasmesso al Tribunale del riesame atti fondamentali (allegati alla CNR quali foto aeree, visure catastali e camerali, comunicazione della società ai Carabinieri forestali del 14/12/2021, relazione vegetazionale dell'agronomo), e contestava altresì la motivazione relativa al periculum in mora
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'indagato, pur astrattamente legittimato a richiedere il riesame, non ha dimostrato di avere un interesse concreto e attuale alla restituzione dei beni sequestrati (che sono di proprietà della società). La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui chi non è titolare del bene deve allegare un diritto alla restituzione per avere interesse all'impugnazione. Per tali ragioni non si è entrati nel merito delle doglianze sulla trasmissione degli atti o sulla motivazione del periculum in mora. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare, in via equitativa, Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Disciplina il riesame del sequestro preventivo; il ricorso è stato valutato alla luce della normativa sul riesame ma è stato dichiarato inammissibile per mancanza di interesse all'impugnazione
art. 181 comma 1 d.lvo n. 42/2004
Norma sostanziale relativa al reato oggetto delle indagini che ha giustificato il provvedimento di sequestro preventivo originario
art. 322 cod. proc. pen.
Attribuisce legittimazione astratta a proporre il riesame (imputato, persona cui sono state sequestrate le cose, o chi avrebbe diritto alla restituzione); la Corte ha precisato che oltre alla legittimazione astratta è necessario l'interesse concreto alla restituzione
art. 568 cod. proc. pen.
Richiama il principio secondo cui la legittimazione all'impugnazione richiede concreto interesse; applicabile anche al procedimento di riesame ex art. 322 c.p.p.
art. 606, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai motivi di cassazione per vizio di motivazione/apparente motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo privo di rilevanza in assenza di interesse all'impugnazione
art. 616 cod. proc. pen.
Base per la condanna alle spese processuali in cassazione
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata dalla Corte di Cassazione per valutare l'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e per giustificare la misura equitativa della sanzione alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Un indagato che non sia proprietario del bene sequestrato può proporre il riesame solo se allega e dimostra un interesse concreto e attuale alla restituzione (es. titolo di proprietà, diritto di possesso, rapporto contrattuale o altro diritto reale o personale che giustifichi la restituzione).
- La legittimazione astratta prevista dall'art. 322 c.p.p. non è sufficiente: va dimostrato il risultato tipico dell'impugnazione (la restituzione della cosa) per evitare l'inammissibilità.
- Se manca l'interesse alla restituzione, il giudice di legittimità può dichiarare il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle questioni processuali o probatorie sollevate (es. mancata trasmissione di atti, vizio di motivazione sul periculum in mora).
- Chi impugna deve documentare fin dall'inizio il proprio diritto alla restituzione con elementi probatori specifici; in mancanza, le doglianze procedurali rischiano di restare inefficaci.
- Le impugnazioni infondate o inammissibili possono comportare condanna alle spese e sanzioni (anche versamento alla Cassa delle Ammende), salvo che non ricorra colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- In casi analoghi è utile articolare distintamente: (a) la prova del diritto alla restituzione; (b) la contestazione formale dei vizi procedurali (con indicazione precisa degli atti mancanti e del loro impatto sul provvedimento); (c) la documentazione probatoria a supporto delle esigenze di urgenza/periculum in mora.
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