Cassazione Penale, Sentenza n. 39752/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 02/03/2023 che aveva parzialmente accolto l'appello del Pubblico Ministero contro l'ordinanza del GIP del 31/12/2022. Contestano in primo luogo (tutti e tre) la violazione degli artt. 125 e 581 c.p.p. e la carenza di motivazione circa la mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello del PM con riferimento al capo D), sostenendo che il Tribunale non abbia esaminato l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa e che l'appello del PM si limiti a riproporre le critiche già esposte nel decreto di fermo senza adeguata disarticolazione del ragionamento del GIP. Il solo MAGGIORE deduce inoltre violazione degli artt. 125 e 274 c.p.p., lamentando che il Tribunale del riesame non abbia adeguatamente motivato perché gli arresti domiciliari (già disposti dal GIP) fossero insufficienti, dato il profilo personale (giovane età, incensuratezza, rispetto delle prescrizioni) e dunque non abbia valutato correttamente l'adeguatezza della misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte di legittimità dichiara i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte osserva che la censura relativa all'inammissibilità dell'appello del PM è stata sollevata per la prima volta in Cassazione ed è manifestamente infondata: dagli atti risulta che la difesa non aveva eccepito l'inammissibilità in sede di appello e, in ogni caso, l'atto di impugnazione del PM indicava specificamente i punti contestati con argomentazioni pertinenti, rendendo l'appello ammissibile. Sul secondo motivo, relativo al MAGGIORE, la Corte ritiene la censura apodittica e aspecifica perché la difesa non ha confutato il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame; il Tribunale aveva invece valutato specificamente la situazione individuale, ritenendo l'unica misura adeguata la custodia cautelare in considerazione dell'estrema aggressività degli indagati, dell'uso del metodo mafioso, della personalità spregiudicata del MAGGIORE e dell'assenza di elementi che dimostrassero un allontanamento dai contesti criminali. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamata dai ricorrenti per contestare profili di motivazione e ammissibilità; la Corte osserva che le questioni di ammissibilità devono essere tempestivamente sollevate nei gradi di merito e che la mancata eccezione in sede di appello rende inammissibile la relativa doglianza sollevata per la prima volta in Cassazione, salvo fondate ragioni.
art. 581 cod. proc. pen.
Richiesto nella censura sull'oggetto e sul contenuto dell'impugnazione; la Corte rileva che l'atto di impugnazione del PM indicava specificamente i punti del provvedimento contestati e gli argomenti di fatto e di diritto, pertanto l'appello del PM non può essere considerato inammissibile per generica carenza di specificazione.
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato dal MAGGIORE in relazione alla valutazione della adeguatezza della misura cautelare; la Corte evidenzia che per censurare la motivazione sui provvedimenti cautelari occorre confrontarsi con il percorso argomentativo dei giudici del merito, non limitandosi ad affermazioni apodittiche, e che la valutazione dei fatti e della personalità resta prerogativa del giudice del merito salvo manifesta illogicità.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre le conseguenze dell'inammissibilità dei ricorsi: condanna al pagamento delle spese e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende (equi fissata in euro 3.000).
Massime di principio
- Le questioni processuali relative all'ammissibilità di un'appello (es. inammissibilità dell'atto di impugnazione) devono essere sollevate tempestivamente nel grado di merito: sollevarle per la prima volta in Cassazione è, di norma, inammissibile salvo casi particolari.
- L'appello del Pubblico Ministero non è automaticamente inammissibile: è ammesso se l'atto di impugnazione indica con sufficiente specificità i punti del provvedimento contestato e gli argomenti a fondamento delle censure.
- Per impugnare la motivazione sulla misura cautelare occorre un confronto specifico e argomentato con il percorso motivazionale seguito dai giudici del merito; affermazioni generiche, apodittiche o aspecifiche sono destinate a fallire in Cassazione.
- La Corte di Cassazione è limitata nella sindacabilità delle valutazioni di fatto e della ponderazione delle esigenze cautelari: tali apprezzamenti del giudice del merito sono insindacabili salvo manifesta illogicità, contraddittorietà o vizi logico-giuridici evidenti.
- Se il giudice del riesame fonda la custodia su elementi quali metodo mafioso, elevata aggressività e collegamenti a contesti criminali, è probabile che le misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) vengano ritenute inadeguate.
- L'inammissibilità dei ricorsi può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); le difese devono valutare la fondatezza delle impugnazioni per evitare esiti sanzionatori.
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