Sentenza del 28/12/2022 n. 6358 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Imu - Esenzione per i c.d. immobili-merce - Presupposto - Presentazione della denuncia dichiarazione - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'addebito IMU su immobili-merce sostenendo l'applicabilità dell'esenzione. La questione centrale era se l'esenzione prevista per i cd. immobili-merce potesse operare anche in assenza della specifica denuncia/dichiarazione prevista dall'art. 2, comma 5-bis della legge n. 124/2013, o se tale adempimento fosse condizione necessaria per beneficiare dell'esenzione.
La decisione
La giurisprudenza ha stabilito che l'esenzione IMU per gli immobili-merce è applicabile solo a seguito della presentazione della denuncia/dichiarazione di cui all'art. 2, co. 5-bis della legge n. 124/2013. La mancata presentazione della dichiarazione determina l'obbligo del pagamento del tributo: l'onere dichiarativo è un preciso e specifico requisito formale previsto a pena di decadenza e non può essere sostituito da altre forme di comunicazione né essere compensato dal fatto che il Comune fosse a conoscenza dei fatti che giustificherebbero l'esenzione. La decisione è in linea con Cass. 21465/20.
Norme richiamate
La norma impone la presentazione di una specifica denuncia/dichiarazione come condizione per fruire dell'esenzione IMU per gli immobili-merce; si tratta di un onere formale a pena di decadenza.
Cass. 21465/20
La giurisprudenza di legittimità conferma che l'assenza della dichiarazione ex art. 2, co. 5-bis esclude l'applicabilità dell'esenzione e legittima l'azione impositiva del Comune.
Massime di principio
- L'esenzione IMU per gli immobili-merce è subordinata alla preventiva presentazione della denuncia/dichiarazione prevista dall'art. 2, co. 5-bis della l. n. 124/2013: senza questa dichiarazione l'esenzione non opera.
- L'onere dichiarativo è una condizione sostanziale per ottenere il beneficio e va adempiuto nei termini e nelle forme previste: la mancata presentazione determina la perdita del beneficio (decadenza).
- La conoscenza 'aliunde' del Comune sui fatti che giustificherebbero l'esenzione non surroga l'obbligo formale del contribuente; l'amministrazione non è obbligata a riconoscere l'esenzione se manca la dichiarazione.
- In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe prioritariamente presentare la dichiarazione prevista per conservare il diritto all'esenzione; in caso di omissione, gli eventuali rimedi (ricorsi, istanze) dovranno tener conto che la norma prevede decadenza per mancato adempimento.
- Per evitare contestazioni future è opportuno conservare e dimostrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione nei termini stabiliti e, in caso di incertezza, richiedere chiarimenti/istruzioni al Comune prima della scadenza.
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