Cassazione Penale, Sentenza n. 26202/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un incidente di esecuzione in cui il tribunale competente ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati già giudicati con tre sentenze irrevocabili e ha rideterminato la pena complessiva in anni 3 di reclusione, assumendo come pena base quella di anni 2 inflitta con la sentenza più recente del Tribunale di Reggio Emilia. L'istante ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre censure: 1) violazione degli artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p. perché il giudice dell'esecuzione avrebbe individuato la pena base nella pena già determinata per una sentenza che, a sua volta, aveva applicato la continuazione tra due truffe, senza procedere al necessario scorporo dei reati; 2) violazione degli artt. 177 e 125 c.p.p. e mancanza di motivazione, per l'assenza di giustificazione sugli aumenti in continuazione per i reati satellite nonostante fossero molto contenuti; 3) violazione degli artt. 81 c.p., 671 e 442 c.p.p., sostenendo che, poiché tutti i reati unificati erano stati giudicati con rito abbreviato, anche gli aumenti relativi ai reati satellite avrebbero dovuto essere ridotti in base alla diminuzione premiale del rito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondate le doglianze perché l'ordinanza impugnata non si è discostata dai principi in tema di rideterminazione della pena in executivis: il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati già unificati in continuazione e individuare il più grave, ma nel caso concreto non occorreva un ulteriore scorporo della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, poiché essa non aveva riconosciuto una continuazione interna tra più reati di truffa, avendo accertato un unico reato di truffa commesso mediante una pluralità di condotte artificiose. Inoltre, la Corte ha rilevato che la motivazione, pur sintetica e per relationem, era sufficiente, e che la dosimetria degli aumenti per i reati satellite era stata ricostruita richiamando le sentenze di cognizione, nelle quali la diminuzione per il rito abbreviato era già stata considerata e le scelte sanzionatorie erano state giustificate ai sensi dell'art. 133 c.p.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
disciplina la continuazione e impone, in executivis, di determinare la pena base sul reato più grave e di applicare aumenti per i reati satellite nei limiti di legge.
art. 671 c.p.p.
consente al giudice dell'esecuzione di applicare la disciplina del reato continuato e di rideterminare la pena complessiva.
art. 177 c.p.p.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione di legge, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
art. 125 c.p.p.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte reputa sufficiente la motivazione sintetica per relationem.
art. 442 c.p.p.
la riduzione premiale del rito abbreviato si applica anche agli aumenti per i reati satellite quando il relativo giudizio sia stato celebrato con rito abbreviato, e il giudice deve darne conto in motivazione.
art. 132 c.p.
fondamento del potere discrezionale di determinazione della pena nei limiti di legge.
art. 133 c.p.
criteri di commisurazione della pena richiamati per la motivazione sulle scelte sanzionatorie.
Massime di principio
- Nel riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, quando le sentenze precedenti abbiano già unificato più violazioni, il giudice deve prima scorporare i reati già riuniti, individuare quello più grave e solo poi operare gli aumenti per i reati satellite sulla pena base così determinata.
- Se la sentenza posta a base della rideterminazione non ha riconosciuto una continuazione interna ma ha accertato un solo reato commesso attraverso più condotte, non è necessario un ulteriore scorporo di quella decisione ai fini del nuovo calcolo della pena.
- La quantificazione della pena in executivis deve essere motivata in modo tale da consentire il controllo logico-giuridico del percorso seguito; tuttavia la motivazione può essere sintetica e per relationem, purché dal complesso degli atti emerga il rispetto dei criteri legali e del rapporto di proporzione tra pena base e aumenti.
- Quando i reati satellite sono stati giudicati con rito abbreviato, la riduzione premiale prevista dall'art. 442 c.p.p. opera anche sugli aumenti di pena in continuazione, e il giudice deve espressamente dar conto di averla considerata, senza necessità di una autonoma quantificazione analitica della percentuale di riduzione.
- Il rispetto del solo limite massimo del triplo della pena base non esonera il giudice dall'onere di motivare sugli aumenti in continuazione, ma il livello di dettaglio richiesto dipende dall'entità degli aumenti e dalla necessità di escludere un surrettizio cumulo materiale di pene.
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