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Ordinanza

Ordinanza n. 2345/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Seconda, n. 71/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202604170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a., ritenendo, con la sommaria cognizione propria della fase cautelare, insussistente il periculum in mora. Il pregiudizio prospettato non è stato ritenuto attuale perché non era ancora stato adottato il provvedimento di demolizione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione della peculiarità della controversia.

Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna, Sez. II, n. 71/2026, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro atti amministrativi connessi a un intervento edilizio, prima dell'adozione del provvedimento di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I proprietari privati hanno appellato l'ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto la loro domanda cautelare. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di censura dedotti in appello né gli atti amministrativi presupposti; emerge soltanto che la controversia riguarda una possibile futura demolizione e che erano intimate il Comune di Monte San Pietro e la Regione Emilia-Romagna.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; l'istanza è stata esaminata e respinta.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la misura può essere negata quando il periculum in mora non sia attuale e concreto, perché il pregiudizio dipenda dall'adozione futura di un provvedimento amministrativo non ancora emanato.
  • La mancata adozione del provvedimento di demolizione esclude, allo stato, l'attualità del danno cautelare derivante dalla sua esecuzione, salvo ulteriori elementi concreti di pregiudizio.
  • Il giudice cautelare valuta la sussistenza del periculum in mora con cognizione sommaria e riferita alla situazione esistente al momento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelareAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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