Sentenza n. 2648/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del T.a.r. Sardegna, sez. II, -OMISSIS-, che ha dichiarato inammissibile il ricorso n.-OMISSIS- R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per l’annullamento dei seguenti atti del Comune di Elmas, concernenti l’opera pubblica denominata “PNRR - M5C2 - INV. 2.2. Interventi di miglioramento della qualità ambientale del territorio - fascia laguna Santa Gilla”: (ricorso principale) a) della nota 25 gennaio 2024, conosciuta il 3 febbraio successivo, con cui il Dirigente del Settore III- Lavori pubblici ed espropriazioni ha comunicato l’approvazione del progetto definitivo dell’opera e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità; b) della deliberazione 11 gennaio 2024 n.1, con cui il Consiglio comunale ha approvato il progetto definitivo dell’opera; c) della deliberazione 25 febbraio 2022 n.21, con cui la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell’opera; (I motivi aggiunti, depositati il giorno 31 ottobre 2024) d) del decreto 11 luglio 2024 n.2, conosciuto il successivo 9 ottobre, con cui il predetto Responsabile ha disposto l’occupazione d’urgenza degli immobili necessari all’opera e) della nota 12 luglio 2024, conosciuta il successivo 9 ottobre, con cui il predetto Responsabile ha avvisato dell’esecuzione dell’occupazione predetta; (II motivi aggiunti, depositati il giorno 30 aprile 2025) f) del decreto 24 febbraio 2025 n.1, comunicato con nota 6 marzo 2025, ricevuta il 27 marzo successivo, con cui il medesimo Responsabile ha disposto l’esproprio; g) della determinazione 26 novembre 2024 n.93, con cui il medesimo Responsabile ha determinato in via provvisoria la indennità di esproprio; e comunque di ogni altro atto ovvero provvedimento ai predetti antecedente, presupposto, connesso ovvero consequenziale,;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro gli atti di approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità, occupazione d’urgenza, determinazione dell’indennità e decreto di esproprio relativi a un’opera finanziata dal PNRR
Esito
Favorevole al resistente (comune espropriante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava la sentenza del TAR sostenendo che, ai fini della legittimazione a ricorrere, fosse sufficiente la prospettazione della titolarità della posizione giuridica, mentre l’effettiva titolarità della proprietà avrebbe riguardato il merito. Deduceva la violazione dei principi del giusto processo e dell’effettività della tutela, delle regole sulle condizioni dell’azione, dell’art. 24 Cost. e dell’art. 35 c.p.a. Sosteneva inoltre che la proprietà risultasse dai registri catastali e, successivamente, dalla dichiarazione di successione. La controversia riguardava una procedura espropriativa avente a oggetto terreni che l’appellante affermava di avere acquisito per successione testamentaria. Il TAR aveva ritenuto non comprovata la sua titolarità, valorizzando l’ultimo testamento pubblicato, con cui la de cuius aveva revocato i precedenti testamenti e attribuito i terreni alla figlia dell’appellante.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha affermato che, nel processo amministrativo, la legittimazione ad agire non consiste nella mera allegazione della titolarità dell’interesse legittimo, ma richiede la dimostrazione dell’effettiva titolarità della situazione giuridica fatta valere. L’interesse legittimo, essendo individuabile in relazione allo specifico rapporto tra il soggetto e il potere amministrativo concretamente esercitato, determina una connotazione sostanziale della legittimazione. Nel caso concreto, l’appellante non ha dimostrato di essere proprietario dei terreni sottoposti a esproprio. La dichiarazione di successione ha valore fiscale e non costituisce titolo attributivo dei diritti ereditari. Le risultanze catastali possono assumere valore presuntivo, ma non attestano di per sé la proprietà. Poiché l’acquisto era invocato a titolo ereditario, occorreva fare riferimento all’ultimo testamento pubblicato. Tale testamento aveva revocato ogni precedente disposizione e, mediante una clausola residuale, attribuito i terreni alla sorella dell’appellante. È stata quindi esclusa la legittimazione dell’appellante a impugnare gli atti della procedura espropriativa. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35 c.p.a.
La disposizione è richiamata con riferimento alle condizioni dell’azione e alla conseguenza processuale della carenza di legittimazione a ricorrere.
art. 24 Cost.
È stato invocato dall’appellante a sostegno dei principi di effettività della tutela e del giusto processo, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto che tali principi non escludano la necessità di dimostrare l’effettiva titolarità della posizione giuridica fatta valere.
art. 680 c.c.
La revocazione espressa di un precedente testamento può farsi con un nuovo testamento.
La norma è stata applicata per ritenere efficace la revoca dei precedenti testamenti contenuta nell’ultima scheda testamentaria pubblicata e, conseguentemente, per individuare il soggetto destinatario dei terreni.
art. 948 c.c.
La disposizione è richiamata per distinguere il rigoroso regime probatorio dell’azione di rivendicazione dalla prova della proprietà mediante presunzioni in altre controversie.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la legittimazione ad agire richiede la concreta titolarità della posizione giuridica soggettiva fatta valere e non si esaurisce nella mera allegazione o prospettazione di tale titolarità.
- Poiché l’interesse legittimo è individuabile in relazione allo specifico rapporto tra il soggetto e il potere amministrativo concretamente esercitato, la verifica della sua titolarità può essere compiuta nella fase preliminare relativa alle condizioni dell’azione.
- La dichiarazione di successione ha natura fiscale e non costituisce, di per sé, titolo attributivo della proprietà o di altri diritti ereditari.
- Le risultanze catastali e dei registri immobiliari possono costituire elementi presuntivi della proprietà, ma non attestano automaticamente la titolarità del diritto dominicale e devono essere valutate insieme al titolo di acquisto.
- Quando la proprietà di beni sottoposti a espropriazione è dedotta a titolo ereditario, la titolarità deve essere verificata sulla base del titolo successorio rilevante, incluso l’ultimo testamento pubblicato, idoneo a revocare le precedenti disposizioni testamentarie.
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