Cassazione Penale, Sentenza n. 32373/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza di riesame che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per reati di traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90). Il ricorrente contestava: 1) la sussistenza della gravità indiziaria, sostenendo che la ricostruzione «diacronica» aveva illegittimamente esteso gli elementi indiziari di un episodio ad altri fatti antecedenti e che vi fosse dubbio sull'identificazione del ricorrente quale cedente; 2) l'adeguatezza della misura cautelare più afflittiva, anche in considerazione del tempo trascorso dagli eventi (ultimo episodio 8/3/2021). Successivamente la difesa comunicava che la misura carceraria era stata sostituita con arresti domiciliari con braccialetto elettronico e chiedeva che, trattandosi di sopravvenienza, non fosse irrogata condanna per spese e sanzione pecuniaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e aspecifiche, essenzialmente critiche di merito sui fatti (vietate in sede di legittimità), senza confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza che era congrua e non illogica. La Corte ha confermato che i giudicanti avevano adeguatamente documentato i gravi indizi tramite osservazioni degli operanti, video-riprese, sequestro della sostanza e riscontro del modus operandi (incontri preliminari, mezzi utilizzati, proprietà/disponibilità della VW Golf del ricorrente), con particolare riferimento all'episodio del 18/3/2021. Il motivo relativo all'adeguatezza della custodia è stato considerato sopravvenuto e quindi superato dalla sostituzione della misura con gli arresti domiciliari. Per l'inammissibilità del ricorso e per non ravvisata mancanza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 art. 73
Norma penale sostanziale in base alla quale sono contestati i reati di traffico di stupefacenti; la Corte si è limitata a richiamarla come titolo di reato oggetto della provvisoria imputazione.
Disposizioni di attuazione c.p.p. art. 173, comma 1
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come regola procedurale relativa ai limiti dell'impugnazione: il ricorso deve specificare le censure e confrontarsi con la motivazione impugnata; le censure generiche sono inammissibili.
Codice di procedura penale art. 606
Richiamato per delimitare il ruolo della Corte di legittimità: essa verifica la correttezza giuridica e motivazionale del provvedimento e non riesamina i fatti come un giudice di merito.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 26992/2013 (Tiana)
Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01
Cita il principio consolidato secondo cui la Cassazione non valuta ex novo il peso delle prove ma controlla la congruenza e la logica della motivazione del giudice di merito in ordine alla gravità indiziaria.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Corte cost. sent. n. 186/2000
Riferimento per la determinazione della responsabilità dell'istante nella proposizione di ricorso inammissibile: la Corte ha ritenuto che, in presenza di colpa nella scelta di dedurre censure manifestamente infondate, è legittima l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è competente a rivedere la valutazione di merito degli indizi: i ricorsi che si limitano a criticare l'apprezzamento probatorio senza censire vizi giuridici o carenze motivazionali puntuali sono inammissibili.
- Per mettere in discussione la gravità indiziaria in Cassazione è necessario indicare specifici profili di illogicità, contraddittorietà o carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata, non semplici alternative interpretative dei fatti.
- La sopravvenienza di una misura meno afflittiva (es. sostituzione della custodia con arresti domiciliari e braccialetto elettronico) rende in gran parte privo di oggetto il motivo relativo all'adeguatezza della custodia, ma non elimina il rischio di condanna per spese o sanzioni se il ricorso è comunque inammissibile per colpa.
- Le impugnazioni devono essere precise e puntuali: censure generiche o aspecifiche sul quadro indiziario espongono il ricorrente a inammissibilità e a possibili sanzioni economiche per avere proposto un ricorso privo di fondatezza giuridica.
- In casi di indizi basati su video, modus operandi e sequestro collegato, il giudice di merito può legittimamente fondare la gravità indiziaria su un insieme di elementi connettivi (coincidenza di luoghi, orari, mezzi e comportamenti) purché la motivazione renda chiaro il nesso logico tra elementi e conclusione.
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