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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32373/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza di riesame che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per reati di traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90). Il ricorrente contestava: 1) la sussistenza della gravità indiziaria, sostenendo che la ricostruzione «diacronica» aveva illegittimamente esteso gli elementi indiziari di un episodio ad altri fatti antecedenti e che vi fosse dubbio sull'identificazione del ricorrente quale cedente; 2) l'adeguatezza della misura cautelare più afflittiva, anche in considerazione del tempo trascorso dagli eventi (ultimo episodio 8/3/2021). Successivamente la difesa comunicava che la misura carceraria era stata sostituita con arresti domiciliari con braccialetto elettronico e chiedeva che, trattandosi di sopravvenienza, non fosse irrogata condanna per spese e sanzione pecuniaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e aspecifiche, essenzialmente critiche di merito sui fatti (vietate in sede di legittimità), senza confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza che era congrua e non illogica. La Corte ha confermato che i giudicanti avevano adeguatamente documentato i gravi indizi tramite osservazioni degli operanti, video-riprese, sequestro della sostanza e riscontro del modus operandi (incontri preliminari, mezzi utilizzati, proprietà/disponibilità della VW Golf del ricorrente), con particolare riferimento all'episodio del 18/3/2021. Il motivo relativo all'adeguatezza della custodia è stato considerato sopravvenuto e quindi superato dalla sostituzione della misura con gli arresti domiciliari. Per l'inammissibilità del ricorso e per non ravvisata mancanza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 art. 73

    Norma penale sostanziale in base alla quale sono contestati i reati di traffico di stupefacenti; la Corte si è limitata a richiamarla come titolo di reato oggetto della provvisoria imputazione.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p. art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata come regola procedurale relativa ai limiti dell'impugnazione: il ricorso deve specificare le censure e confrontarsi con la motivazione impugnata; le censure generiche sono inammissibili.

  • Codice di procedura penale art. 606

    Richiamato per delimitare il ruolo della Corte di legittimità: essa verifica la correttezza giuridica e motivazionale del provvedimento e non riesamina i fatti come un giudice di merito.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 26992/2013 (Tiana)

    Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01

    Cita il principio consolidato secondo cui la Cassazione non valuta ex novo il peso delle prove ma controlla la congruenza e la logica della motivazione del giudice di merito in ordine alla gravità indiziaria.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Corte cost. sent. n. 186/2000

    Riferimento per la determinazione della responsabilità dell'istante nella proposizione di ricorso inammissibile: la Corte ha ritenuto che, in presenza di colpa nella scelta di dedurre censure manifestamente infondate, è legittima l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è competente a rivedere la valutazione di merito degli indizi: i ricorsi che si limitano a criticare l'apprezzamento probatorio senza censire vizi giuridici o carenze motivazionali puntuali sono inammissibili.
  • Per mettere in discussione la gravità indiziaria in Cassazione è necessario indicare specifici profili di illogicità, contraddittorietà o carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata, non semplici alternative interpretative dei fatti.
  • La sopravvenienza di una misura meno afflittiva (es. sostituzione della custodia con arresti domiciliari e braccialetto elettronico) rende in gran parte privo di oggetto il motivo relativo all'adeguatezza della custodia, ma non elimina il rischio di condanna per spese o sanzioni se il ricorso è comunque inammissibile per colpa.
  • Le impugnazioni devono essere precise e puntuali: censure generiche o aspecifiche sul quadro indiziario espongono il ricorrente a inammissibilità e a possibili sanzioni economiche per avere proposto un ricorso privo di fondatezza giuridica.
  • In casi di indizi basati su video, modus operandi e sequestro collegato, il giudice di merito può legittimamente fondare la gravità indiziaria su un insieme di elementi connettivi (coincidenza di luoghi, orari, mezzi e comportamenti) purché la motivazione renda chiaro il nesso logico tra elementi e conclusione.

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