Cassazione Penale, Sentenza n. 27076/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Cosenza che aveva confermato il sequestro preventivo, disposto dal GIP, di un rilevatore di velocità denominato T-EXSPEED V 2.0 e di altri apparecchi prodotti da KRIA s.r.l. e commercializzati da LabConsulenze ai vari Comuni, per il reato previsto dall'art. 356 c.p. Il ricorrente denunciava: (i) insussistenza dell'elemento oggettivo del reato (violazione di legge artt. 321 c.p.p. e 356 c.p.); (ii) violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla documentazione relativa all'apparato T-EXSPEED V 2.0 allegata come motivo nuovo (artt. 356 c.p., 125 c.p.p.); (iii) errata valutazione dell'elemento psicologico e possibile errore su legge extra-penale (artt. 356 c.p., 42, 43, 47 c.p.). Sul piano fattuale era contestata l'affermazione secondo cui il fornitore avrebbe attestato l'omologazione dell'apparecchio quando in realtà sarebbe stata presente solo un'approvazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia: il ricorrente ha depositato in cancelleria un atto di rinuncia all'impugnazione la cui firma era autenticata dal difensore, ragion per cui, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 300 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p., che consente l'applicazione della sanzione pecuniaria per qualsiasi forma di inammissibilità, ivi compresa la rinuncia all'impugnazione. La Corte non si è pronunciata nel merito sulle questioni sostanziali relative alla qualificazione dell'omologazione/approvazione o sull'elemento psicologico a causa dell'inammissibilità per rinuncia.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Stabilisce che il ricorso è inammissibile quando vi sia rinuncia all'impugnazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proprio per la rituale rinuncia depositata.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che la sanzione pecuniaria sia applicabile anche quando l'inammissibilità derivi da rinuncia.
art. 356 c.p.
Norma penale contestata in ordine alla attestazione di requisiti tecnici degli apparecchi; il ricorrente sosteneva l'insussistenza dell'elemento oggettivo (diversa natura dell'atto: omologazione vs approvazione), ma la Corte non ha esaminato il merito per effetto della rinuncia.
art. 321 c.p.p.
Riferito dal ricorrente in relazione alla legittimità del provvedimento di sequestro; la censura riguardava l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato che avrebbe giustificato il sequestro.
art. 125 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai motivi nuovi e alla documentazione allegata; la questione attinente alla mancata valutazione di tale documentazione non è stata esaminata per effetto della inammissibilità.
artt. 42, 43, 47 c.p.
Norme relative all'elemento psicologico e all'errore di diritto/fatto; il ricorrente deduceva la configurabilità di un errore su legge extra-penale che avrebbe escluso il dolo, ma la Corte non ha pronunciato osservazioni su tali profili a causa della rinuncia all'impugnazione.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma procedurale sulla sintesi dei motivi in cassazione; la Corte osserva che i motivi sono stati sintetizzati conformemente a tale disposizione.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione depositata dal ricorrente rende il ricorso inammissibile e impedisce alla Corte di entrare nel merito delle censure; porre attenzione a eventuali atti di rinuncia firmati o autenticati.
- In caso di inammissibilità per rinuncia può essere comunque disposta la condanna alle spese e l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.; quindi la rinuncia non è priva di conseguenze economiche.
- Le questioni tecnico‑scientifiche (es. distinzione tra 'omologazione' e 'approvazione' di apparecchiature) devono essere tempestivamente documentate e portate all'attenzione del giudice nei termini e nelle forme procedurali utili: se il processo viene estromesso per motivi formali non si otterrà valutazione sul merito.
- Le censure riguardanti l'elemento soggettivo (dolo, errore di diritto/fatto) richiedono una precisa e motivata allegazione di elementi probatori; in assenza di esame di merito (per es. per inammissibilità) tali argomentazioni rimangono inesaminate.
- Per evitare la perdita della possibilità di decisione nel merito, il difensore deve vigilare sul deposito e sull'autenticazione di atti che possano essere interpretati come rinuncia all'impugnazione.
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