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Sentenza

Sentenza n. 9681/2026 - Roma, Sezione 2

per l’annullamento - del decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 novembre 2019, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - dell’Intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in data 14 settembre 2022 e di quella sancita dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 28 settembre 2022; - del decreto n. 24681 del 14.12.2022, con cui la Regione Toscana ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;

Giustizia amministrativa202306062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di determinazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e degli importi di ripiano dovuti per gli anni 2015-2018

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente, con ricorso integrato da motivi aggiunti, aveva impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 relativo alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per l’adozione dei provvedimenti regionali di ripiano, l’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 che aveva fissato il tetto di spesa regionale nella misura del 4,4%, nonché il provvedimento della Regione Toscana del 14 dicembre 2022 con gli elenchi delle aziende soggette al ripiano e i relativi importi. Nel corso del giudizio è intervenuta la disciplina dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l’estinzione dell’obbligazione delle aziende mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, tale pronuncia presupponga non soltanto il pagamento della quota ridotta da parte dell’azienda, ma anche la comunicazione al Tribunale del provvedimento regionale di accertamento dell’avvenuto versamento. La Regione Toscana ha confermato il pagamento con memoria del 13 marzo 2026; pertanto, risultando integrata la condizione prevista dalla disciplina sopravvenuta, il giudizio è stato definito senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni sostanziali e processuali.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L'integrale versamento dell'importo [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.

    La cessazione della materia del contendere relativamente ai ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano richiede il pagamento della quota del 25% e la comunicazione al TAR del provvedimento regionale o provinciale che accerta tale pagamento.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    È richiamato quale base normativa dei provvedimenti regionali contenenti gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano e gli importi dovuti.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito lo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Quando una disposizione sopravvenuta prevede la definizione agevolata di obblighi economici gravanti su operatori privati e collega a tale adempimento la cessazione dei giudizi amministrativi, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo dopo l’effettivo versamento dell’importo previsto e l’accertamento formale dell’avvenuto pagamento da parte dell’amministrazione competente, comunicato al giudice.
  • Il pagamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta, una volta accertato dall’amministrazione competente, estingue l’obbligazione relativa agli importi oggetto della definizione agevolata e determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi proposti contro i provvedimenti regionali o provinciali di ripiano.
  • La cessazione della materia del contendere definisce il giudizio senza che il giudice debba esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati; le spese possono essere compensate quando la controversia presenti rilevanti e complesse questioni sostanziali e processuali.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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