Cassazione Penale, Sentenza n. 7410/2025 del 24/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione di legge e vizio della motivazione: la Corte territoriale avrebbe illegittimamente negato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art. 175 c.p.), nonostante l'esistenza di un precedente risultante dal certificato penale relativo a fatto 'similare' dichiarato non punibile per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131‑bis c.p. Il ricorrente ha sostenuto che, essendo stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e trattandosi di danno di tenue entità, la negazione della non menzione sarebbe illogica e contraria alla finalità di recupero del reo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il giudizio discrezionale del giudice di merito sul riconoscimento del beneficio di non menzione (art. 175 c.p.), osservando che: il beneficio è finalizzato all'emenda e alla reintegrazione sociale e la sua concessione è affidata alla valutazione del giudice di merito; la pronuncia di non punibilità per particolare tenuità (D.Lgs. n.28/2015, art.131‑bis) pur non costituendo "condanna" automatica ostativa, configura comunque un precedente giudiziario valutabile nel complesso degli elementi rilevanti (modalità della condotta, entità del danno, intensità del dolo) ai sensi dell'art. 133 c.p.; la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità, pronunciata dopo dibattimento, ha efficacia di accertamento del fatto (art. 651‑bis c.p.p.) e può essere considerata nella valutazione negativa circa la persistenza di un processo deliberativo dell'illecito; la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. ha natura oggettiva e non impedisce al giudice di negare il beneficio ove emerga una valutazione complessiva avversa. Infine, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamata come norma costituente del reato in concorso; usata per ricostruire la responsabilità penale dell'imputato nell'ambito del fatto oggetto di condanna.
art. 624 cod. pen.
Norma sostanziale del reato per cui l'imputato è stato condannato (furto/rapina a seconda del caso concreto); citata per definire il tipo di illecito accertato.
art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
Aggravanti contestate insieme al reato principale; determinano la gravità della pena applicata e sono state valutate nella commisurazione della sanzione.
art. 175 cod. pen.
Regola il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; la Corte ha ribadito che la sua concessione è discrezionale e subordinata alla valutazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p., e che il giudice deve motivare il diniego.
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri per la commisurazione della pena e per l'esercizio del potere discrezionale del giudice; richiamato quale base per valutare la gravità complessiva della condotta, inclusi antecedenti o "precedenti" anche di non punibilità.
art. 131‑bis cod. pen.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha precisato che, pur escludendo l'inflizione della sanzione, essa presuppone comunque un fatto tipico, antigiuridico e colpevole e può essere valutata come precedente nel bilanciamento discrezionale relativo alla non menzione.
D.Lgs. n. 28/2015
Richiamato per inquadrare l'istituto dell'art. 131‑bis come causa sostanziale di non punibilità e per spiegare la sua natura nel sistema, ossia rinuncia all'inflizione della pena per ragioni di politica giudiziaria.
art. 651‑bis cod. proc. pen.
Stabilisce l'efficacia del giudicato di proscioglimento per particolare tenuità nel giudizio civile o amministrativo circa l'accertamento del fatto; la Corte ne trae la conseguenza che la pronuncia di non punibilità è valutabile come precedente giudiziario nella commisurazione della pena e nella valutazione della non menzione.
art. 62 n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante riferibile alla tenuità del pregiudizio: la Corte ricorda la natura oggettiva di tale attenuante, che costituisce un criterio nella determinazione del trattamento sanzionatorio ma non vincola automaticamente alla concessione dei benefici come la non menzione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede che, in caso di reiezione del ricorso in Cassazione, il ricorrente sia condannato alle spese del procedimento; applicata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La concessione del beneficio della non menzione (art. 175 c.p.) è discrezionale: anche se sussistono attenuanti oggettive, il giudice di merito può negarlo sulla base della valutazione complessiva dei parametri di cui all'art. 133 c.p.
- Una pronuncia di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.) non costituisce automaticamente un ostacolo formale alla concessione della non menzione, ma può essere valutata come precedente giudiziario e influire negativamente se indica persistenza del processo deliberativo dell'illecito.
- Il giudice deve motivare specificamente il diniego della non menzione riferendosi agli elementi di cui all'art. 133 c.p. (modalità della condotta, entità del danno, intensità del dolo, precedenti), e la valutazione comparativa tra attenuanti e aggravanti rientra nel suo apprezzamento discrezionale.
- La circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p. ha natura oggettiva e non impone automaticamente benefici accessori: è solo uno dei criteri per la calibrazione della pena e dei benefici.
- In sede di cassazione il sindacato è limitato: per ottenere l'annullamento per vizio di motivazione occorre dimostrare l'illogicità manifesta della valutazione di merito o la violazione delle norme che governano l'esercizio del potere discrezionale; il semplice contrasto tra attenuante riconosciuta e diniego di non menzione non è sufficiente.
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