Sentenza n. 140/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento del permesso di costruire parzialmente in sanatoria n. 59/2022 di data 2 settembre 2022, rilasciato dal responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata all’azienda agricola controinteressata per la copertura del paddock esistente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire parzialmente in sanatoria n. 59/2022 per la copertura di un paddock e la realizzazione di un nuovo fabbricato destinato a stalla
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il permesso di costruire parzialmente in sanatoria rilasciato all’azienda agricola confinante, deducendo: 1) violazione della distanza minima di 100 metri prevista dal Regolamento locale di igiene per le nuove stalle con più di 200 bovini rispetto alle case sparse abitate da terzi, sostenendo che l’intervento costituisse la realizzazione di una nuova stalla e non la mera copertura del paddock; 2) violazione del divieto di diminuzione della distanza preesistente, assumendo che il nuovo edificio si avvicinasse alla propria abitazione; 3) mancata adozione delle migliori tecnologie disponibili (MTD), richieste dal Regolamento locale di igiene per gli interventi sulle stalle esistenti poste a distanza inferiore rispetto a quella prevista per i nuovi allevamenti. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che la struttura avrebbe determinato un aumento dei bovini ospitati nella porzione interessata e un incremento delle emissioni di ammoniaca.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate congiuntamente le censure. Ha qualificato la copertura del paddock come ampliamento della stalla sotto il profilo edilizio, ma ha escluso che essa comportasse una diminuzione della distanza preesistente: la distanza deve essere misurata dal punto dell’allevamento più vicino agli edifici residenziali, coincidente con uno spigolo della stalla già esistente, mentre il nuovo fabbricato risultava più arretrato e disposto lateralmente. Il paddock, essendo stabilmente destinato alla presenza degli animali nell’ambito dell’organizzazione complessiva dell’allevamento, può essere assimilato a una stalla; la sua sostituzione con una struttura chiusa costituisce ampliamento volumetrico, ma non modifica il perimetro rilevante dell’allevamento ai fini delle distanze. Il Collegio ha escluso che la distanza dovesse essere calcolata prendendo a riferimento soltanto i fabbricati con maggiore o più prolungata presenza di bovini, poiché l’organizzazione interna degli spazi dipende da scelte aziendali variabili e non incide sulla qualificazione urbanistica dell’allevamento. Quanto alle MTD, il giudice ha rilevato che esse devono essere individuate in rapporto allo specifico intervento e alle caratteristiche dei luoghi; non era quindi sufficiente prospettare soluzioni alternative, mentre la copertura era stata autorizzata a parità di numero complessivo di capi e di peso degli animali. Le verifiche successive dell’amministrazione non avevano evidenziato difformità dall’intervento assentito né un aumento del numero complessivo dei bovini o dell’impatto sanitario dell’allevamento. Il rischio di eventuali emissioni moleste o pericolose resta comunque a carico del gestore dell’attività produttiva, ferma la possibilità per i soggetti esposti di ottenere misure limitative o conformative. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 51 NTA del PGT
Ai fini della distanza dagli allevamenti di terzi i fabbricati rientranti nella suddetta classificazione sono considerati edifici residenziali sparsi.
L’immobile residenziale rurale classificato come edificio rurale di interesse storico-ambientale è stato considerato edificio residenziale sparso ai fini delle distanze dagli allevamenti.
art. 46.2 NTA del Piano delle Regole del PGT
Per gli allevamenti esistenti ed interventi di riconversione e trasferimento [...] si applica quanto previsto dalle vigenti norme in materia.
La disciplina del PGT rinvia al Regolamento locale di igiene per la classificazione degli allevamenti e per le distanze relative agli allevamenti esistenti e agli interventi edilizi su di essi.
art. 3.10.5 Regolamento locale di igiene
Nel caso di aziende agricole esistenti che non rispettino i limiti di distanza fissati per i nuovi allevamenti, sono ammessi interventi edilizi, purchè tali opere non comportino una diminuzione delle distanze già in essere [...] e purchè gli interventi edilizi vengano realizzati adottando le MTD per lo specifico intervento.
Per gli allevamenti esistenti collocati a distanza inferiore rispetto a quella prescritta per i nuovi impianti, gli interventi edilizi sono ammessi se non riducono la distanza preesistente e se adottano le migliori tecnologie disponibili specifiche per l’intervento.
Decreto del Direttore dell’ASL di Brescia n. 173/2015
La successiva tabella prevede la distanza di m. 100 [...] nel caso di allevamenti di bovini superiori a 200.
La distanza di 100 metri opera per la costruzione di nuovi allevamenti, mentre per gli allevamenti esistenti trova applicazione la disciplina derogatoria relativa al mantenimento delle distanze preesistenti e all’adozione delle MTD.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Per gli allevamenti esistenti collocati a distanza inferiore rispetto a quella prescritta per i nuovi allevamenti, un intervento edilizio è ammissibile se non determina una diminuzione della distanza preesistente dal punto dell’allevamento più vicino all’edificio residenziale protetto e se sono adottate le migliori tecnologie disponibili specifiche per l’intervento.
- Ai fini delle distanze urbanistiche, la distanza da un allevamento deve essere misurata rispetto al fabbricato o alla porzione dell’insediamento aziendale più vicina all’edificio residenziale, senza selezionare il fabbricato in cui si svolge la maggiore o più prolungata presenza degli animali.
- Un paddock stabilmente destinato alla presenza di animali può essere assimilato a una struttura di allevamento ai fini del calcolo delle distanze; la sua sostituzione con una stalla chiusa costituisce ampliamento edilizio, ma non comporta diminuzione della distanza se il perimetro dell’allevamento già comprendeva l’area del paddock e la nuova struttura non oltrepassa il punto più vicino preesistente.
- L’adozione delle migliori tecnologie disponibili deve essere valutata in relazione allo specifico intervento, alla situazione dei luoghi e alle modalità concrete di contenimento delle emissioni; la mera indicazione di soluzioni alternative non dimostra, di per sé, la violazione dell’obbligo.
- La verifica dell’aumento dell’impatto dell’allevamento deve considerare il numero complessivo dei capi e il peso complessivo autorizzati e allevati, non soltanto la diversa distribuzione interna degli animali tra spazi scoperti e coperti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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