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Sentenza

Sentenza n. 5584/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Recesso dal rapporto contrattuale durante il periodo di prova e decreto rettorale di cessazione dal ruolo dei professori associati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il docente, abilitato scientificamente e risultato vincitore di una procedura di chiamata ex art. 18, comma 1, l. 240/2010, era stato immesso nel ruolo di professore di seconda fascia presso un’università telematica. Durante i primi tre mesi di servizio, l’Università gli comunicava, mediante nota del Direttore Generale trasmessa via PEC, il recesso dal rapporto per mancato soddisfacente superamento del periodo di prova e per l’esito negativo della prova relativa alla conoscenza e all’uso del VLE, cioè la piattaforma didattica telematica dell’Ateneo. Un successivo decreto rettorale dichiarava la cessazione dal ruolo con decorrenza dal 1° giugno 2023. Il ricorrente impugnava gli atti deducendo, in primo luogo, la tardività del recesso: la nota del Direttore Generale sarebbe stata una comunicazione interlocutoria, adottata da organo incompetente e priva di natura provvedimentale, mentre il decreto rettorale sarebbe intervenuto oltre il termine trimestrale previsto dal regolamento, senza possibilità di ratifica con efficacia retroattiva. In secondo luogo, lamentava il difetto di motivazione, sostenendo che la formula relativa al periodo di prova non soddisfacente fosse meramente tautologica e che il recesso, quale esercizio di potere autoritativo nel pubblico impiego non privatizzato, dovesse indicare le concrete ragioni dell’inadeguatezza. Deduceva inoltre la violazione delle garanzie partecipative. Infine, contestava lo svolgimento della prova VLE, affermando che l’Ateneo aveva omesso la prova pratica, il colloquio e la valutazione dell’effettivo uso della piattaforma, nonché la verbalizzazione e l’istruttoria necessarie, in violazione dell’art. 7 del regolamento integrativo e dell’autovincolo procedimentale. L’Università e il controinteressato eccepivano anche l’improcedibilità per mancata impugnazione dell’atto di chiamata del controinteressato; il Consiglio di Stato, applicando il principio della ragione più liquida, prescindeva dall’eccezione, ritenendo l’appello infondato nel merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Quanto alla tempestività, ha ritenuto che la nota del Direttore Generale avesse natura provvedimentale, poiché esprimeva in modo inequivoco la volontà dell’Ateneo di recedere, era indirizzata specificamente al docente e trasmessa tramite PEC istituzionale. Anche nell’ipotesi di incompetenza originaria del Direttore Generale, il decreto rettorale successivo ha validamente ratificato l’atto con efficacia ex tunc, rendendo tempestivo il recesso esercitato entro il termine regolamentare. Quanto alla motivazione, il Collegio ha affermato che il recesso durante il periodo di prova, pur non essendo assimilabile al licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, resta soggetto ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento e deve consentire un controllo giurisdizionale minimo. Nel caso concreto, tuttavia, la motivazione non era meramente apparente: oltre al riferimento al mancato soddisfacente superamento del periodo di prova, indicava la scarsa padronanza del VLE, elemento direttamente pertinente alla funzione docente in un’università telematica. Il docente non aveva dimostrato finalità discriminatorie, illecite o estranee alla causa del patto di prova. Quanto alla prova VLE, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo l’omesso svolgimento delle fasi successive al test a risposta multipla, poiché il docente aveva conseguito 10/30, pari a una risposta corretta su tre, in presenza di un punteggio minimo complessivo regolamentare di 40/60. Tale grave insufficienza era idonea a evidenziare l’inadeguatezza rispetto all’uso dello strumento essenziale della didattica dell’Ateneo e rendeva economicamente inutile lo svolgimento delle ulteriori prove. L’autovincolo regolamentare non imponeva quindi di completare automaticamente tutte le fasi quando l’esito della prima prova rendeva già insuperabile il mancato raggiungimento della soglia complessiva. Le spese del grado sono state compensate per la complessità delle questioni; il contributo unificato è rimasto definitivamente a carico dell’appellante.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 1, l. 240/2010

    Richiamato quale base normativa della procedura selettiva per la chiamata del professore universitario.

  • art. 17 del Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia

    durante i primi tre mesi successivi all’immissione in ruolo il Professore e/o l’Università possono recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso

    La disposizione consente il recesso durante il periodo di prova entro il termine trimestrale, senza specifici oneri partecipativi o motivazionali ulteriori rispetto a quelli ricavabili dalla natura pubblicistica del rapporto; il recesso deve essere esercitato entro il termine, ma l’atto adottato da organo incompetente può essere ratificato dall’organo competente con efficacia ex tunc.

  • art. 7 del Regolamento integrativo del rapporto contrattuale dei professori di prima e seconda fascia

    Nel caso in cui il contratto con il Docente preveda la possibilità per i contraenti di recedere dal medesimo nei primi tre mesi e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, il mancato superamento dell’esame di certificazione consente l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’Università.

    Il mancato superamento dell’esame di certificazione VLE può giustificare il recesso. Una grave insufficienza nella prima prova può rendere non necessario lo svolgimento delle fasi successive quando, anche con il massimo punteggio residuo, non sarebbe raggiungibile il punteggio minimo complessivo previsto.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Richiamato dal giudice di primo grado per la possibilità di fare proprie motivazioni e precedenti giurisprudenziali.

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla domanda cautelare proposta in appello, non esaminata con autonoma decisione perché la causa è stata rinviata alla trattazione del merito.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per la riproposizione in appello dell’eccezione di improcedibilità e delle censure assorbite in primo grado.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione al deposito delle memorie difensive in vista dell’udienza pubblica.

  • art. 97 Cost.

    Fondamento dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e proporzionalità cui resta soggetto il recesso dell’amministrazione durante il periodo di prova nel pubblico impiego non privatizzato.

Massime di principio

  • La comunicazione con cui un’amministrazione manifesta in modo inequivoco, verso uno specifico destinatario e tramite un canale ufficiale, la volontà definitiva di recedere da un rapporto può avere natura provvedimentale anche se adottata da un organo la cui competenza sia contestata; l’eventuale vizio di incompetenza può essere sanato dall’organo competente mediante ratifica con efficacia ex tunc, purché l’atto originario contenesse già una manifestazione completa e definitiva della volontà amministrativa entro il termine previsto per l’esercizio del potere.
  • Nel pubblico impiego non privatizzato, il recesso durante il periodo di prova conserva natura ampiamente discrezionale e non richiede una motivazione assimilabile a quella di un licenziamento disciplinare o per giustificato motivo; tuttavia deve contenere almeno elementi idonei a rendere percepibile la correlazione tra il giudizio negativo e la causa del patto di prova, così da consentire il sindacato giurisdizionale sul rispetto dei principi di legalità, imparzialità, non discriminazione e buon andamento.
  • Il lavoratore che contesti il recesso durante il periodo di prova deve dimostrare la contraddittorietà tra il recesso e la causa del patto di prova, oppure il perseguimento di finalità discriminatorie, illecite o estranee; l’obbligo motivazionale minimo dell’amministrazione non trasferisce su quest’ultima l’onere di provare in giudizio una giustificazione analitica del recesso.
  • Quando una disciplina regolamentare prevede più fasi di una prova valutativa e una soglia minima complessiva, l’amministrazione può arrestare la procedura dopo una prima prova gravemente insufficiente se, anche attribuendo il massimo punteggio nelle fasi residue, il candidato non potrebbe raggiungere la soglia richiesta. In tal caso l’autovincolo regolamentare non impone lo svolgimento di attività ulteriori ormai prive di utilità, nel rispetto del principio di economicità dell’azione amministrativa.
  • Nel giudizio amministrativo, il giudice può prescindere dall’esame di un’eccezione preliminare e decidere direttamente il merito quando la controversia è manifestamente infondata sotto il profilo sostanziale, in applicazione del principio della ragione più liquida.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoInvalidità del provvedimentoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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