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Sentenza

Sentenza n. 5232/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - del verbale n. -OMISSIS- di prot. del 21 ottobre 2025 della Commissione di riesame per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, notificato a mezzo pec in il 22 ottobre 2025, con il quale è stato confermato il giudizio già emesso con il verbale n. -OMISSIS- del 3 ottobre 2025; - del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. -OMISSIS- del 3 ottobre 2025, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “INIDONEO” al “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale in quanto è stato riscontrato affetto da “1- Cheratocono in OO (Lettera S – Punto5); 2- Presenta IMC<20 (18,9) (Lettera A – Morfologia Generale – Costituzione Somatica) Condizioni contemplate quali cause di non idoneità al servizio militare dall’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”; - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione di riesame per gli accertamenti psico-fisici (richiesti con istanza di accesso atti e non trasmessi) e sulla base dei quali è stato confermato il giudizio già emesso con il verbale n. -OMISSIS- del 3 ottobre 2025; - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all’accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto; - ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, concernente le “ Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”; - ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell’art. 11, comma 1, 2° cpv., del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “L’idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse” nonché dell’art. 11, comma 6, 2° cpv., del bando di concorso, nella parte in cui dispone che il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici “è definitivo, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.”; ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. e per il conseguente accertamento del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Giustizia amministrativa202515103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica al concorso per il reclutamento di allievi carabinieri e successiva conferma da parte della Commissione di riesame

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici e confermato dalla Commissione di riesame, fondato sul riscontro di cheratocono bilaterale e di un indice di massa corporea inferiore a 20, nonché gli atti presupposti, le norme tecniche concorsuali e, ove occorrente, le disposizioni regolamentari e del bando relative ai requisiti di idoneità psico-fisica. Ha chiesto l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo. Nel corso del giudizio è stata disposta una verificazione. L'organo verificatore ha riconosciuto l'idoneità del candidato quanto alla composizione corporea, ma ha confermato la non idoneità con riguardo al cheratocono.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della difesa del ricorrente. La verificazione aveva infatti confermato il giudizio conclusivo di non idoneità per il cheratocono, pur riconoscendo l'idoneità relativa alla composizione corporea. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti. È stata invece respinta la richiesta del ricorrente di porre a carico delle parti, nella misura del 50%, le spese di verificazione, poiché l'esito dell'accertamento era comunque sfavorevole all'istante; il ricorrente è stato condannato a corrispondere all'organismo verificatore 500 euro.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente e risultante dagli sviluppi della verificazione, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 60 c.p.a.

    decisione in forma semplificata

    Il ricorso è stato definito in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 582 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare

    La disposizione è indicata tra le basi normative del giudizio di non idoneità, ma la sentenza non ne esamina nel merito l'interpretazione o l'applicazione.

  • d.m. 4 giugno 2014

    Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare

    La direttiva è richiamata quale disciplina tecnica degli accertamenti psico-fisici, senza specifica valutazione di merito nella sentenza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    La norma è richiamata quale base per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    dati relativi alla salute

    La disposizione è richiamata a tutela dei dati sanitari contenuti nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    dati relativi alla salute

    La disposizione concorre a fondare l'ordine di oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, sopravviene una carenza di interesse alla decisione di merito ed essa viene dichiarata dalla parte ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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