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Risoluzione

Risoluzione n. 311 del 21/07/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che i compensi derivanti dalla cessione di diritti d'autore, se percepiti nell'ambito dell'attività giornalistica, concorrono al limite di 30.000 euro per l'accesso e la permanenza nel regime dei contribuenti minimi e, se l'operazione avviene nel regime agevolato, sono soggetti agli obblighi di certificazione e all'imposta sostitutiva. Viene inoltre richiamata la distinzione tra cessioni di diritti d'autore rilevanti ai fini IVA e quelle escluse, in base ai requisiti di originalità e creatività dell'opera.

Requisiti di accesso al regime dei contribuenti minimi e trattamento dei compensi da diritti d'autore

Requisiti di accesso al regime dei contribuenti minimi e compensi da diritti d'autore

La risoluzione esamina l'applicazione del regime dei contribuenti minimi a un soggetto che svolge attività giornalistica, percepisce reddito di lavoro dipendente e svolge anche attività di lavoro autonomo con partita IVA. Il chiarimento richiesto riguarda in particolare i compensi per cessioni di diritti d'autore: se tali importi vadano fatturati secondo le regole del regime dei minimi e se debbano essere sommati ai compensi professionali per verificare il limite annuo di 30.000 euro previsto dall'art. 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Quesito prospettato

L'istante riferisce di aver svolto e di poter svolgere in futuro prestazioni qualificabili come cessione di diritti d'autore. Chiede due chiarimenti operativi:

  • se i compensi percepiti per tali cessioni debbano essere assoggettati alle regole di certificazione previste per il regime dei contribuenti minimi;
  • se tali compensi debbano essere cumulati con quelli derivanti dall'attività professionale ai fini del controllo del limite di 30.000 euro.

Inquadramento normativo del diritto d'autore

L'Agenzia richiama l'art. 2575 c.c., secondo cui formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo, e la legge 22 aprile 1941, n. 633, che disciplina la materia. Sottolinea che il diritto d'autore ha una protezione particolare sia in sede civilistica sia tributaria, dato che l'utilizzazione economica di tali diritti è regolata da norme specifiche in materia di IVA e imposte sui redditi.

Disciplina IVA delle cessioni di diritti d'autore

Ai fini IVA, l'art. 3, comma 2, n. 2), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 considera prestazioni di servizi le cessioni, concessioni e licenze relative a diritti d'autore se effettuate verso corrispettivo. Tuttavia, il comma 4 dello stesso articolo esclude dal campo di applicazione dell'IVA le medesime operazioni se effettuate dagli autori, dai loro eredi o legatari, salvo le eccezioni previste per:

  • le opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 della legge n. 633 del 1941;
  • le opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale.

La risoluzione evidenzia che la ratio della norma è legata alla difficoltà di individuare, nel campo delle opere dell'ingegno, quando sussista l'esercizio concreto di attività professionale; tale incertezza viene meno in alcune ipotesi, come i diritti d'autore relativi a opere di ingegneria, alla produzione cinematografica e alle opere utilizzate per pubblicità commerciale.

Richiamo a precedenti chiarimenti amministrativi

Viene richiamata la risoluzione n. 94/E-III-7-657 del 30 aprile 1997, relativa alla cessione di immagini fotografiche. In tale occasione era stato precisato che:

  • sono escluse da IVA le cessioni di opere fotografiche riconducibili all'art. 2, punto 7), della legge n. 633 del 1941;
  • sono invece imponibili le cessioni di semplici immagini fotografiche prive dei requisiti di protezione del diritto d'autore.

Ne deriva che l'imponibilità IVA dipende dalla riconducibilità concreta dell'operazione alle fattispecie tutelate dalla legge sul diritto d'autore.

Trattamento reddituale ai fini delle imposte sui redditi

Ai fini IRPEF, l'art. 53, comma 2, lett. b), del TUIR considera redditi di lavoro autonomo anche quelli derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, brevetti industriali e di processi, formule o informazioni scientifiche, purché non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. Tali redditi sono distinti da quelli derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni, disciplinati dal comma 1 dello stesso articolo.

L'art. 54, comma 8, del TUIR stabilisce che tali redditi sono costituiti dall'ammontare percepito nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto:

  • del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;
  • del 40 per cento se i compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni.

L'Agenzia precisa che l'utilizzazione economica dei diritti d'autore produce reddito secondo criteri specifici di classificazione e determinazione, diversi da quelli del reddito professionale; per qualificare la prestazione come cessione di diritto d'autore è necessario che l'opera presenti requisiti di originalità e creatività tali da rientrare nella legge n. 633 del 1941.

Cumulo dei compensi ai fini del limite di 30.000 euro

Con riferimento al regime dei contribuenti minimi, l'Agenzia richiama la circolare n. 13/E del 26 febbraio 2008, che aveva già chiarito come il limite di 30.000 euro si riferisca ai ricavi o compensi complessivamente conseguiti dall'imprenditore o professionista, a prescindere dalla specifica attività cui si riferiscono. La verifica va quindi compiuta sulla posizione complessiva del contribuente e non sulle singole attività considerate separatamente.

Nel caso esaminato, poiché la cessione dei diritti d'autore avviene nell'ambito della professione giornalistica, essa contribuisce a caratterizzare l'attività complessiva svolta dal contribuente. Per questo motivo, l'Agenzia ritiene che i compensi derivanti dal contratto di cessione di diritti d'autore debbano essere sommati ai compensi percepiti per l'attività professionale giornalistica al fine di verificare il superamento del limite dei 30.000 euro.

Obblighi nel regime agevolato

Qualora la cessione del diritto d'autore avvenga durante la permanenza nel regime dei contribuenti minimi, l'operazione:

  • soggiace all'obbligo di certificazione dei compensi previsto dall'art. 1, comma 96, della legge n. 244 del 2007;
  • è soggetta all'imposta sostitutiva prevista dal successivo comma 105.

Conclusione operativa

La risoluzione conclude dunque che, nel caso di un giornalista che opera anche in regime di lavoro autonomo, i compensi da cessione di diritti d'autore non restano separati rispetto ai compensi professionali ai fini della soglia di accesso e permanenza nel regime dei minimi. Essi vanno considerati unitariamente e, se percepiti durante il regime agevolato, seguono gli obblighi di certificazione e imposizione sostitutiva propri di tale regime.

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