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Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 2421 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio sostenendo la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, e vizi di motivazione. Contestava che l'attività fosse svolta con lavoro dipendente, chiarendo che il pagamento di Lire 16.578 a favore di un altro promotore finanziario era occasionale. Sosteneva inoltre che i beni strumentali, del valore complessivo di Lire 60.287.000, costituiti da arredi d'ufficio, computer, telefono cellulare e autovettura, non eccedessero il minimo indispensabile e che i costi sostenuti non dimostrassero l'esistenza di un'autonoma organizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il diniego del rimborso IRAP relativo all'anno 2008. Ha ritenuto sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione, valorizzando sia il valore dei beni strumentali, considerato significativo e superiore al minimo indispensabile, sia i compensi corrisposti a un altro promotore finanziario, ritenuti incompatibili con una prestazione meramente occasionale. Il contribuente non ha assolto l'onere di provare l'assenza dell'autonoma organizzazione. Non è stata disposta la condanna alle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2

    L'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

    L'IRAP non colpisce il lavoro autonomo in quanto tale, ma l'attività esercitata mediante un'autonoma organizzazione, intesa come elemento impersonale e aggiuntivo rispetto all'attività personale del professionista.

  • Costituzione, sentenza n. 156 del 2001

    La capacità produttiva che deriva dalla "autonoma organizzazione".

    Il presupposto dell'IRAP consiste nell'esistenza di una struttura organizzativa ulteriore rispetto al solo lavoro personale del contribuente.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016

    L'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente è responsabile dell'organizzazione, impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui. La valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenze nn. 12108, 12109, 12110 e 12111 del 26 maggio 2009

    Gli agenti di commercio e i promotori finanziari non sono automaticamente soggetti all'IRAP per il solo fatto di svolgere attività considerate imprenditoriali dall'art. 2195 c.c.; anche per loro deve essere accertata in concreto l'esistenza dell'autonoma organizzazione.

  • Codice civile, art. 2195

    La qualificazione dell'attività come attività d'impresa non comporta automaticamente l'assoggettamento all'IRAP; resta necessario verificare il requisito specifico dell'autonoma organizzazione.

Massime di principio

  • Un promotore finanziario o agente di commercio non è automaticamente soggetto all'IRAP: occorre verificare caso per caso l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
  • L'autonoma organizzazione può essere desunta dall'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure dall'utilizzo non occasionale di lavoro altrui.
  • Chi chiede il rimborso dell'IRAP deve provare concretamente l'assenza di una struttura organizzativa autonoma; non è sufficiente affermare che i beni o i costi siano necessari all'attività.
  • Anche un singolo elemento, come il ricorso a collaboratori o il valore significativo dei beni strumentali, può concorrere a dimostrare l'esistenza dell'autonoma organizzazione se valutato nel contesto complessivo.
  • La valutazione dei fatti e della sufficienza degli elementi organizzativi spetta principalmente al giudice di merito; in cassazione può essere contestata solo in presenza di una violazione di legge o di una motivazione effettivamente carente o illogica.

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