Cassazione Penale, Sentenza n. 17836/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna che li aveva confermati responsabili di bancarotta fraudolenta (art. 223 I. fall. e art. 223 II, n.1 I. fall.). I motivi di ricorso contestavano: (1) vizi procedurali per mancata comunicazione specifica dell'avviso relativo alla trattazione orale ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 137/2020; (2) carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo per la distrazione patrimoniale nella complessa vicenda di affitto e cessione di rami d'azienda tra CEE Electra s.r.l. e CEE Electrotec s.r.l.; (3) illegittimità della condanna relativa alla capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo, ritenendo conforme al codice civile e ai principi contabili e non causativa del dissesto; (4) mancanza dell'elemento soggettivo quanto alla posizione di Labbruzzo, definita "casalinga" o mera amministratrice di facciata; (5) mancata riqualificazione dei fatti come bancarotta semplice; (6) diniego delle circostanze attenuanti generiche e del trattamento per danno di lieve entità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo irrilevante la mancata indicazione specifica nel decreto di citazione in quanto le norme sull'organizzazione della trattazione d'appello sono di natura imperativa e conosciute dal difensore. Il secondo, terzo e quinto motivo sono stati ritenuti infondati: la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito sulla sussistenza di indici di fraudolenza (mancato recupero dei corrispettivi, trasferimento di componenti attive senza reale corrispettivo, e rilevanza delle violazioni dei principi contabili nella capitalizzazione dei costi R&S). Il quarto motivo relativo alla posizione di Labbruzzo è stato ritenuto fondato: non emergono dai fatti segnali di allarme inequivoci che possano indicare la sua consapevolezza e accettazione del disegno criminoso; pertanto la sentenza è annullata nei suoi confronti e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione. Il sesto motivo sulle attenuanti è inammissibile per genericità; la Corte ha inoltre confermato che il ricorso di Collina è da rigettare e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 223 I. fall.
Norma relativa alla bancarotta fraudolenta per distrazione: la Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie in presenza di indici di fraudolenza e di comportamenti volti a spogliare la società cedente senza reale corrispettivo
art. 223 II, n.1 I. fall.
Comma richiamato nel capo di imputazione: la Corte ha confermato l'applicabilità in considerazione degli atti dispositivi e della loro ricaduta sul patrimonio sociale
art. 2560 cod. civ.
Richiamato dai ricorrenti sul punto dell'operatività della responsabilità della cessionaria; la Corte ha ritenuto però che la mera deduzione generica non fosse sufficiente a escludere la distrazione e che la valutazione dei giudici di merito fosse fondata
art. 2621 cod. civ.
Normativa societaria sulla sovrapprezzo e capitale sociale richiamata per valutare l'effetto delle iscrizioni contabili sui parametri societari; la Corte ha ritenuto che la corretta contabilizzazione avrebbe portato ad esiti rilevanti per la situazione patrimoniale
art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137/2020, conv. con l. n. 176/2020
Disciplina temporanea sulle modalità di trattazione dei processi d'appello (anche telematiche/terrestri); la Corte ha ritenuto che l'assenza di un avviso specifico nel decreto di citazione non invalidasse le regole imperative introdotte dalla legge
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma sulla procedura e termini per la trasmissione di documenti e deduzioni scritte: la Corte ha rilevato che l'istanza di trattazione orale trasmessa via PEC era tardiva e quindi disattesa
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di specificazione dei motivi di cassazione: il ricorso è stato formulato nei limiti previsti dalla disposizione
art. 219 I. fall.
Riferimento alla circostanza attenuante del danno di speciale tenuità: Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate in relazione all'insussistenza dei presupposti
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che consente la condanna alle spese del ricorrente; applicata alla condanna di Collina per le spese processuali in Cassazione
Massime di principio
- La mancata indicazione specifica nel decreto di citazione della facoltà di chiedere la trattazione orale non rende inammissibile o invalida il procedimento: le regole imperative introdotte da legge devono essere conosciute e rispettate dal difensore.
- Per configurare la bancarotta fraudolenta per distrazione occorre valorizzare indici di fraudolenza concreti (es. trasferimento di asset senza corrispettivo reale, mancato recupero dei crediti, assenza di iniziative di recupero), non la sola operazione negoziale astratta.
- La capitalizzazione di costi (es. ricerca e sviluppo) è ammissibile solo se correlata a progetti specifici, concretamente realizzabili e documentati secondo principi contabili; la contabilizzazione errata può avere rilievo penale se altera la rappresentazione della situazione patrimoniale in modo da cagionare il dissesto.
- La qualifica di "testa di legno" o amministratore di facciata non esonera dalla responsabilità penale solo se emergono segnali di allarme inequivocabili che dimostrino la consapevolezza e l'accettazione del disegno criminoso; senza tali elementi, la posizione va valutata con favore dell'imputato.
- Le circostanze attenuanti generiche devono essere dedotte con specificità: censure generiche e prive di concreti elementi non sono ammissibili in Cassazione.
- Le istanze o memorie trasmesse oltre i termini specificati da norme emergenziali (es. art. 23 d.l. 137/2020) possono essere disattese per tardività; è importante il rispetto rigoroso dei termini procedurali introdotti anche con norme temporanee.
- La valutazione degli elementi di dolo e della pericolosità concreta richiede un giudizio complessivo sulla condotta dell'imprenditore/amministratore, la situazione economico-patrimoniale dell'impresa e le relazioni con altre società/cointeressenze.
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