Sentenza del 15/11/2021 n. 34399 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento (D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d) relativi a IVA e IRAP 2004 a carico della società e conseguenti avvisi IRPEF a carico dei soci, nonché delle cartelle di pagamento emesse. L'Ufficio aveva effettuato una verifica 'a tavolino' rilevando una gestione antieconomica sulla base di dati di bilancio (indici di valore aggiunto per addetto, margine operativo lordo, ecc.) e dello scostamento nella percentuale di ricarico rispetto ai coefficienti di settore; i ricorrenti contestavano la legittimità delle presunzioni usate, l'errata attribuzione dell'onere della prova, l'utilizzo degli studi di settore senza preventiva attivazione del contraddittorio e la valutazione di merito compiuta dalla C.T.R.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti del socio S.A. per cessazione della materia del contendere in quanto questi aveva definito la controversia ai sensi del D.L. n. 119/2018, art. 6. Ha rigettato il ricorso principale (r.g. 9537/2014) proposto da L. S. s.a.s. e dai soci S.L., S.V., S.C. e S.C., confermando la legittimità degli avvisi di accertamento. La Corte ha ritenuto inammissibili molti censure che in realtà contestavano la valutazione di merito del giudice d'appello e ha osservato che l'accertamento era fondato su elementi di antieconomicità ricavabili dai prospetti contabili, non solo sul mero scostamento del ricarico. Ha inoltre richiamato il principio che per gli accertamenti 'a tavolino' relativi a tributi non armonizzati non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate (complessivi Euro 7.300 oltre spese prenotate a debito) e rilievo su eventuale pagamento ulteriore del contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
art. 39, comma 1, lett. d)
norma che legittima verifiche e accertamenti "a tavolino"; la Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento basato su elementi contabili che evidenziavano antieconomicità gestionale
D.L. n. 119 del 2018, art. 6
consente la definizione agevolata delle controversie fiscali; il perfezionamento della domanda e il pagamento hanno determinato l'estinzione del giudizio nei confronti del socio che ha aderito
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3
norma richiamata in relazione alle conseguenze processuali della definizione della controversia e alla compensazione delle spese, applicata per dichiarare l'estinzione senza pronuncia sulle spese nel caso di definizione
Codice Civile, art. 2697
regola l'onere della prova; i ricorrenti lamentavano lo spostamento dell'onere probatorio ma la Corte ha ritenuto che i dati prodotti dall'Ufficio giustificassero la presunzione di antieconomicità e che mancassero giustificazioni convincenti da parte dei contribuenti
Codice Civile, artt. 2727 e 2729
richiamati dai ricorrenti in tema di sindacabilità della valutazione probatoria e delle presunzioni; la Corte ha osservato che le doglianze erano in realtà contestazioni della valutazione di merito e quindi inammissibili
Legge n. 488 del 1999, art. 7, comma 11, lett. a (decreti dirigenziali sui coefficienti)
art. 7, comma 11, lett. a
i coefficienti di maggiorazione (tabella dei coefficienti di ricarico) sono stati utilizzati per parametrizzare la percentuale di ricarico; l'Ufficio ha applicato la tabella per difetto come elemento di riscontro
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1-bis e art. 13
norme sul contributo unificato; la Corte ha rilevato l'eventuale obbligo dei ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Giurisprudenza: Sezioni Unite, sentenza n. 24823 del 09/12/2015
principio secondo cui non sussiste obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per accertamenti 'a tavolino' su tributi non armonizzati; per i tributi "armonizzati" invece il contraddittorio è generalmente richiesto
Massime di principio
- Per accertamenti "a tavolino" su tributi non armonizzati (es. alcune componenti di IRPEF/IRAP/IVA secondo il contesto) non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale: l'Amministrazione può muovere dall'analisi dei dati contabili e dagli indici economico-finanziari; il contribuente deve fornire elementi concreti e convincenti per confutare la ricostruzione.
- Quando l'Ufficio fonda l'accertamento su elementi oggettivi desumibili dai bilanci (indici di valore aggiunto per addetto, M.O.L., ecc.) la contestazione del contribuente che si limiti a criticare la valutazione di merito del giudice è spesso inammissibile: le censure devono indicare errori di diritto o di logica dimostrabili.
- L'utilizzo di studi di settore o di tabelle di coefficienti come parametro non è automaticamente invalido; se l'accertamento è basato esclusivamente su studi di settore senza altra istruttoria il contraddittorio può essere rilevante, ma se si riscontra una gestione antieconomica attraverso altre risultanze, l'accertamento può essere valido anche senza contraddittorio preventivo.
- La definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119/2018, art. 6 estingue il giudizio per la parte che perfeziona la definizione mediante il pagamento: occorre verificare l'effettivo perfezionamento per ottenere la cessazione della materia del contendere.
- Le doglianze che impugnano la valutazione delle risultanze probatorie in sede di merito vanno articolate con precisione e non possono essere ricondotte genericamente a violazioni delle regole probatorie; altrimenti il motivo può risultare inammissibile.
- In caso di soccombenza del contribuente, sono a carico di quest'ultimo le spese e possono essere richiesti integrazioni per il contributo unificato quando sussistono le relative condizioni procedurali.
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