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Sentenza

Sentenza n. 1718/2026 - Napoli, Sezione 5

per l’esecuzione del giudicato formatosi a seguito di sentenza n. 5784/2016, della Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, emessa in data 17.10.2016, depositata e resa pubblica in pari data, relativa al giudizio recante R.G. n. 62313/2011;

Giustizia amministrativa202506612

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a. L’estinzione è stata pronunciata anche in considerazione dell’assenza di rilievi dell’amministrazione resistente. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, mentre il contributo unificato è rimasto a carico del ricorrente.

TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5784/2016 della Corte di Appello di Napoli

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5784/2016 della Corte di Appello di Napoli, relativa al giudizio R.G. n. 62313/2011. Nel corso del processo il Ministero della Salute si è costituito depositando documentazione attestante l’avvio della procedura di liquidazione delle somme vantate dal ricorrente. Successivamente, il ricorrente ha notificato all’amministrazione la rinuncia al ricorso, senza che il Ministero formulasse rilievi.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio.

  • art. 84 c.p.a.

    Disciplina la rinuncia al ricorso e i suoi effetti estintivi nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando intervenga nel corso del giudizio e sia portata a conoscenza della controparte, comporta la dichiarazione di estinzione del processo ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a., salvo rilievi o opposizioni rilevanti della parte resistente.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’avvio da parte dell’amministrazione della procedura di liquidazione delle somme dovute può costituire il presupposto della rinuncia del creditore al ricorso; in presenza della rinuncia notificata e dell’assenza di contestazioni dell’amministrazione, il giudice dichiara estinto il giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate tra le parti e il contributo unificato può restare a carico della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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