Cassazione Penale, Sentenza n. 26680/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il dissequestro e la restituzione dell'oro depositato con il contratto "Conto Tesoro" presso E.G.M. s.p.a., ovvero il pagamento del relativo controvalore in denaro. Sosteneva di essere terzo in buona fede e titolare del diritto di proprietà sui preziosi, richiamando la validità del contratto di adesione e la tutela prevista per i terzi dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159/2011 (applicati ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p.), nonché la possibilità di ottenere il riconoscimento del credito ai sensi dell'art. 58 del medesimo d.lgs. Contestava inoltre la valutazione sulla "confusione contabile" e la mancata considerazione della consulenza tecnica di parte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi principali: (i) l'appello era in massima parte meramente ripropositivo rispetto a istanze già decise con provvedimenti precedenti (effetti preclusivi non contestati), mancava quindi la specificità richiesta per un gravame cautelare; (ii) l'appellante non ha dimostrato un interesse concreto ed attuale a ottenere un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sua sfera giuridica, posto che l'amministratore giudiziario aveva ottenuto l'autorizzazione a vendere l'oro sequestrato e a versarne il ricavato nel F.U.G.; (iii) anche riconoscendo la validità del contratto, le eventuali pretese contrattuali e di ricezione del controvalore devono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario o nel procedimento di verifica dei crediti ai sensi degli artt. 52 e ss. del d.lgs. 159/2011 (art. 57 e segg.), sicché l'incidente cautelare reale non poteva produrre un effetto restitutorio immediato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione)
artt. 52 e ss.; art. 56; art. 57; art. 58
Le disposizioni regolano la tutela dei terzi estranei al reato: il terzo in buona fede può presentare domanda di riconoscimento del credito e partecipare alla verifica dei crediti (procedura concorsuale davanti al giudice delegato, fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 57, formazione dello stato passivo e piano di riparto). L'amministratore giudiziario può subentrare e decidere sulle pretese contrattuali ex art. 56; dunque le pretese patrimoniali non vengono automaticamente soddisfatte mediante incidente cautelare reale se sussiste il percorso di verifica previsto dal codice.
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
richiamo all'applicazione del d.lgs. n. 159/2011
Disposizione che consente l'applicazione delle norme del codice antimafia al procedimento penale cautelare, rendendo operativi gli strumenti di tutela per i terzi (ammissione al passivo, udienza di verifica, ecc.) nel contesto del sequestro disposto nel procedimento penale.
richiamato nella giurisprudenza citata sul profilo formale dell'appello cautelare
L'appello cautelare ha natura e requisiti analoghi agli ordinari mezzi di impugnazione: deve indicare specificamente i punti della decisione impugnata e i motivi di fatto e di diritto, non potendo limitarsi a reiterare argomentazioni già esaminate e respinte.
Massime di principio
- Se il bene è stato oggetto di sequestro nell'ambito di indagini e l'amministratore giudiziario ha venduto il bene autorizzato dal giudice delegato con versamento del ricavato nel F.U.G., il terzo titolare di presunti diritti reali avrà prevalentemente una posizione creditoria da far valere nel procedimento di verifica dei crediti (artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011) e non un immediato diritto alla restituzione.
- La buona fede del terzo è condizione necessaria ma non automaticamente sufficiente per ottenere il dissequestro: occorre seguire la procedura di ammissione dei crediti prevista dal codice antimafia; la prova della buona fede agevola l'esito positivo ma non sostituisce il rito concorsuale.
- Le pretese contrattuali contro una società sottoposta a sequestro possono essere presentate all'amministratore giudiziario e, ove questi subentri (art. 56 d.lgs. 159/2011), le facoltà contrattuali possono essere esercitate nei suoi confronti, salvo necessità di autorizzazione del giudice delegato per atti di straordinaria amministrazione.
- Gli appelli che ripropongono argomentazioni già esaminate e rigettate in precedenti provvedimenti rischiano l'inammissibilità per effetto di preclusione: l'impugnazione deve evidenziare elementi nuovi o errori specifici nella motivazione impugnata.
- Quando la ricognizione materiale non consente di individuare beni materialmente separati o identificati per i singoli sottoscrittori (es. assenza di caveau o lotti distinti), ciò rafforza la necessità del rimedio concorsuale anziché di un incidente cautelare reale finalizzato alla restituzione immediata.
- Per ottenere un risultato processuale immediato (ad es. dissequestro o restituzione) il ricorrente deve dimostrare non solo il diritto sostanziale ma anche l'esistenza di condizioni che rendano possibile un effetto diretto dell'impugnazione sulla sua sfera giuridica (interesse concreto ed attuale).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26479/2025 del 21/07/2025
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26480/2025 del 21/07/2025
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26483/2025 del 21/07/2025
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26484/2025 del 21/07/2025
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26485/2025 del 21/07/2025
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26486/2025 del 21/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →