Cassazione Penale, Sentenza n. 7169/2024 del 16/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, impugnava la sentenza del 15/05/2023 che lo aveva giudicato in assenza per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25/07/1998, n. 286. Denunciava violazione di legge sostenendo che la pronuncia di contumacia fosse illegittima poiché la citazione a giudizio era stata notificata al difensore d'ufficio e non direttamente a lui; affermava di avere interesse all'impugnazione perché la mancata conoscenza del processo gli avrebbe impedito di ottenere l'assoluzione nel merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto degli oneri di allegazione introdotti dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150 e richiamati nell'art. 581 cod. proc. pen.: il ricorso non conteneva la dichiarazione o elezione di domicilio prevista dal comma 1-ter, effettuata dopo la sentenza, né lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dall'imputato dopo la pronuncia (comma 1-quater), obbligatori nel caso di imputato assente. La Corte ha ritenuto che anche l'assente che contesti la dichiarazione di assenza sia comunque tenuto a depositare il mandato post-sentenza corredato dalla dichiarazione/elezione di domicilio; in mancanza il ricorso incorre nella causa di inammissibilità. Ha inoltre indicato il rimedio alternativo per l'assente che provi di non aver avuto conoscenza del processo: la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. La decisione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende secondo l'art. 616 c.1.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma che definisce il reato per il quale l'imputato era stato giudicato; oggetto dell'accusa nella sentenza del giudice di pace.
art. 581 cod. proc. pen. (commi 1-ter e 1-quater)
Impone oneri di allegazione a pena di inammissibilità per l'atto di impugnazione: il comma 1-ter richiede la dichiarazione o elezione di domicilio successiva alla sentenza; il comma 1-quater prevede lo specifico mandato ad impugnare per l'imputato assente. La Corte ha interpretato che tali oneri si applicano anche quando l'assente contesti la dichiarazione di assenza.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Novella che ha riscritto il diritto delle impugnazioni e introdotto gli oneri di allegazione dell'art. 581, finalizzati a evitare impugnazioni effettuate senza la consapevolezza e volontà dell'imputato.
art. 175 cod. proc. pen.
"se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorita' giudiziaria compie ogni necessaria verifica."
Rimedio restitutorio destinato all'imputato giudicato in assenza che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del processo e di non aver potuto impugnare senza sua colpa; la Corte indica questo strumento come percorso corretto per chi contesti la dichiarazione di assenza.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina i presupposti della dichiarazione di assenza; richiamata come riferimento per i casi in cui l'assente possa chiedere la restituzione nel termine.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di decisione sulla inammissibilità; applicata nella sentenza.
Direttiva 2016/343/UE, art. 8 comma 4
"Qualora gli Stati membri prevedano la possibilita' di svolgimento di processi in assenza... gli Stati membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilita' di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale."
Richiama il principio UE che consente decisioni in assenza purché sia garantito un rimedio efficace all'imputato una volta informato; la Corte usa la direttiva per sostenere che il sistema interno che prevede rimedi restitutori è compatibile con il diritto europeo.
Massime di principio
- Se il ricorso è proposto dopo la pronuncia della sentenza e l'imputato è stato giudicato in assenza, il difensore deve allegare la dichiarazione/elezione di domicilio effettuata dopo la sentenza (art. 581 c.1-ter) e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dall'imputato dopo la sentenza (art. 581 c.1-quater); l'assenza di questi documenti espone il ricorso a inammissibilità.
- Anche l'imputato assente che contesti la correttezza della dichiarazione di assenza non è esentato dagli oneri di cui all'art. 581: il rimedio corretto per chi non ha avuto conoscenza del processo resta la restituzione nel termine (art. 175), con la prova della mancata conoscenza e dell'assenza di colpa.
- Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 mirano a prevenire impugnazioni disposte senza la consapevolezza dell'imputato e a evitare la duplicazione di impugnazioni che poi possano essere invalidate da rimedi straordinari; va quindi garantita la prova che l'imputato "conosce e vuole" l'impugnazione.
- In presenza di notifiche al difensore d'ufficio, è prudente raccogliere e depositare immediatamente, dopo la sentenza, la dichiarazione/elezione di domicilio e ottenere il mandato specifico all'impugnazione dall'imputato, onde evitare eccezioni di inammissibilità.
- Se l'imputato sostiene di non aver avuto conoscenza del procedimento, valutare l'azione tempestiva per la restituzione nel termine (art. 175) e la raccolta di prove documentali o dichiarative che dimostrino la mancata conoscenza e l'assenza di colpa.
- La mancata osservanza degli oneri formali di allegazione nel nuovo sistema processuale porta a conseguenze gravi (inammissibilità e condanna alle spese); pertanto, nella fase di impugnazione il rispetto dei requisiti formali è essenziale.
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