Cassazione Penale, Sentenza n. 25558/2024 del 28/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La B.N.L. S.p.A., intervenuta nel procedimento per l'applicazione della sorveglianza speciale e per il sequestro/confisca nei confronti di Giovanni Savalle come creditore ipotecario, aveva chiesto il riconoscimento del proprio credito e dei diritti reali di garanzia. Denuncia che il Tribunale e la Corte d'appello non hanno deciso sulle sue conclusioni e che il decreto di confisca del 1° agosto 2022 è silente sulla sua posizione e non le è stato notificato. Aveva depositato un'istanza di ammissione del credito (12/01/2024) che il Tribunale ha ritenuto non doversi provvedere, rinviando ogni determinazione alla fase di verifica dei crediti; la banca ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del Tribunale (e il provvedimento della Corte che aveva inoltrato l'istanza per competenza), denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata estromessa dal giudizio di secondo grado e per l'omessa valutazione della nullità del decreto di confisca e della mancata notifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto contro un provvedimento non impugnabile (atto interlocutorio che non ha deciso sull'istanza). Tuttavia ha ritenuto fondate le doglianze della B.N.L., richiamando la modifica normativa introdotta dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, che impone la citazione anche dei terzi titolari di diritti reali di garanzia e consente che il riconoscimento del credito sia trattato nella fase di confisca. La Corte ha quindi chiarito il corretto quadro normativo e segnalato che un concreto pregiudizio alla banca si verificherà solo se, a seguito del giudizio d'appello, non venga comunque resa una pronuncia sulla sua istanza; in tale ipotesi la banca potrà far valere l'omessa pronuncia. Per questo motivo la Corte non ha condannato la B.N.L. al pagamento delle spese processuali né al versamento di somme rituali.
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 23, commi 2 e 4; art. 52, comma 1, lett. a) e b); artt. 57 e ss.
La Corte interpreta l'art. 23 (come modificato) nel senso che il Tribunale deve citare anche i terzi titolari di diritti reali di garanzia e che tali terzi possono chiedere il riconoscimento del credito già nella fase di confisca. L'art. 52 contiene i presupposti per la tutela del terzo (es. buona fede) che devono essere valutati, mentre l'art. 57 disciplina la fase di verifica dei crediti, tradizionalmente successiva ma non esclusiva rispetto alla fase di confisca dopo la modifica normativa.
modifica del comma 4 dell'art. 23 del d.lgs. n. 159/2011
Con la modifica la legge ha esteso l'obbligo di citazione anche ai creditori con diritti reali di garanzia, imponendo che la richiesta di riconoscimento del credito possa essere proposta già nell'udienza di confisca; ciò supera l'orientamento precedente che rimandava tale valutazione solo alla fase esecutiva/di verifica dei crediti.
giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 31988 del 13/05/2016, Marino)
orientamento precedente non massimato
La sentenza viene richiamata come esempio dell'orientamento antecedente alla modifica legislativa che riteneva la verifica dei crediti di competenza della fase esecutiva; la Corte di Cassazione nel caso in esame afferma che tale orientamento è superato dalla legge 161/2017.
Massime di principio
- I terzi titolari di diritti reali di garanzia (es. creditori ipotecari) devono essere citati nel procedimento di prevenzione/ confisca e possono far valere il proprio credito già nella fase di confisca, in virtù della modifica legislativa del 2017.
- Se un giudice emette un provvedimento interlocutorio che "non provvede" sull'istanza di ammissione del credito rinviando ogni determinazione alla fase di verifica, ciò non impedisce in astratto che la questione venga decisa nella fase di confisca: l'effettiva lesione del diritto del terzo si realizza solo se, a conclusione del giudizio, la Corte omette definitivamente di pronunciarsi sulla domanda.
- Il ricorso per Cassazione contro atti interlocutori non impugnabili è inammissibile; pertanto, quando il provvedimento è meramente interlocutorio, il rimedio va calibrato sul grado e sul momento processuale in cui è sorto il pregiudizio (eventuale impugnazione successiva per omessa pronuncia).
- Se la questione riguarda la competenza o la trasmissione degli atti tra giudici, è utile verificare che la trasmissione sia formalmente disposta (provvedimento di trasmissione) e non limitata a adempimenti d'ufficio informali; irregolarità formali possono essere rilevanti per il decorso dei termini e per i diritti delle parti.
- In situazioni analoghe conviene ai terzi interessati depositare tempestivamente istanza di ammissione del credito e documentazione probatoria e sollecitare la decisione nell'udienza di confisca, richiamando la disciplina post-2017 che legittima la trattazione nella fase cautelare/confiscatoria.
- Qualora il giudice di merito ometta di decidere, il terzo potrà sia proporre impugnazione dell'omessa pronuncia (ove consentito) sia riproporre la richiesta nella fase di verifica ex artt. 57 e ss., salvo che la decisione di merito sul punto sia stata già definitivamente resa.
- La Corte può riconoscere il fondamento giuridico delle doglianze anche quando il ricorso è formalmente inammissibile; questo può evitare la condanna alle spese e preservare i diritti processuali del terzo in vista di futuri provvedimenti decisori.
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