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Sentenza

Sentenza del 27/11/2015 n. 24265 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva confermato la legittimità di un avviso di liquidazione INVIM. I motivi riguardavano: l'omessa pronuncia su alcune eccezioni, tra cui la violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente e del D.Lgs. n. 472/1997; la pretesa decadenza dell'Ufficio dal potere di iscrivere a ruolo, in relazione ai termini del D.P.R. n. 602/1973; e l'insufficiente motivazione dell'avviso, poiché gli importi indicati non sarebbero stati adeguatamente spiegati.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'omessa pronuncia deve essere denunciata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e perché la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito esaminando per la prima volta le questioni omesse. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: quando l'imposta è stata definitivamente accertata da una sentenza passata in giudicato, la riscossione si fonda sulla sentenza e non è soggetta al termine decadenziale previsto per l'originario atto impositivo, ma al termine generale di prescrizione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la contribuente non aveva trascritto l'avviso di liquidazione né indicato dove fosse stato prodotto. La contribuente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in 2.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell'art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia deve essere dedotta come error in procedendo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; non è sufficiente invocare i numeri 3 o 5 della stessa disposizione.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È la disposizione corretta per denunciare in cassazione la nullità della sentenza derivante dall'omessa pronuncia su una domanda, eccezione o istanza ritualmente proposta.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Non sono strumenti idonei per censurare l'omessa pronuncia su motivi di appello; inoltre, la Corte di cassazione non può essere sollecitata a decidere direttamente questioni non esaminate dal giudice di merito.

  • Art. 384, comma 4, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione di correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è corretto, come avvenuto riguardo al regime dei termini applicabili alla riscossione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1, lett. c)

    Il termine decadenziale previsto per l'iscrizione a ruolo riguarda la messa in esecuzione dell'originario atto impositivo e non si applica nello stesso modo quando la pretesa tributaria è stata definitivamente accertata da una sentenza passata in giudicato.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2, lett. b)

    La CTR ha ritenuto che l'avviso di liquidazione fosse stato notificato entro i termini previsti dalla legge; tale conclusione non è stata superata dalla Corte.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    La contribuente ne aveva dedotto la violazione in relazione alla motivazione dell'atto, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del motivo di ricorso.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La contribuente ne aveva prospettato la violazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per le modalità con cui è stata formulata.

Massime di principio

  • Quando una pretesa tributaria è stata definitivamente confermata da una sentenza passata in giudicato, l'atto successivo di riscossione trova il proprio fondamento nel giudicato e, secondo l'orientamento richiamato, è soggetto al termine generale di prescrizione anziché al termine decadenziale previsto per l'originario atto impositivo.
  • L'omessa pronuncia del giudice di merito deve essere denunciata in cassazione come violazione dell'art. 112 c.p.c., mediante il corretto motivo processuale; una diversa qualificazione determina l'inammissibilità.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi contesta la motivazione di un atto deve trascriverne le parti rilevanti e indicare con precisione dove l'atto è stato prodotto nel giudizio di merito.
  • La Corte di cassazione non può esaminare per la prima volta questioni o eccezioni non valutate dal giudice di merito, né può sostituirsi a quest'ultimo nella decisione.
  • La definitività dell'accertamento tributario rafforza la posizione dell'amministrazione nella fase di riscossione; le contestazioni successive devono concentrarsi su vizi propri dell'atto successivo o sull'eventuale prescrizione, non su questioni già coperte dal giudicato.

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