Sentenza del 21/06/2016 n. 12772 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava due avvisi di accertamento ICI per gli anni 2003 e 2004, relativi a fabbricati di proprietà della società classificati nelle categorie catastali D/7 e C/3. La contribuente sosteneva che gli immobili, destinati alla manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci, fossero esenti. In cassazione ha dedotto, in primo luogo, lo ius superveniens introdotto dall'art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D.L. n. 70/2011, sostenendo che i requisiti per la categoria D/10 potessero essere riconosciuti anche retroattivamente; in subordine, ha denunciato violazione di legge, affermando che la strumentalità agricola comportasse la non imponibilità a prescindere dalla classificazione catastale.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale di Forlì aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna aveva accolto l'appello solo quanto alle sanzioni, dichiarandole non dovute, e confermato la pretesa ICI nel resto, ritenendo che gli immobili classificati D/7 e C/3 non potessero beneficiare dell'esenzione riservata ai fabbricati rurali. In cassazione la Corte non ha esaminato nel merito i due motivi: dopo il deposito della rinuncia agli atti da parte della ricorrente, sottoscritta per adesione dal sindaco del Comune, ha dichiarato estinto il giudizio e compensato integralmente le spese.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio, quando ritualmente presentata e accettata dalla controparte nei termini risultanti dal provvedimento, può determinare l'estinzione del processo senza una decisione sul merito delle questioni controverse.
- L'estinzione per rinuncia non equivale a una pronuncia che confermi o smentisca le tesi sostanziali delle parti: in questo caso la Corte non ha stabilito se i fabbricati fossero esenti dall'ICI o se la classificazione catastale fosse decisiva.
- Le spese possono essere compensate quando le parti concordano su tale esito, come avvenuto nel caso esaminato.
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