Sentenza del 12/01/2018 n. 624 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il sollecito di pagamento e gli atti presupposti, costituiti dalla cartella di pagamento e dall'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativa al 2007, sostenendo di non aver ricevuto previamente tali atti. In Cassazione ha inoltre contestato la validità delle notifiche, perché la cartella sarebbe stata consegnata a una persona non dipendente, perché non sarebbe stata inviata la raccomandata informativa prevista per la consegna a persona diversa dal destinatario e perché l'avviso di liquidazione sarebbe stato notificato in un comune diverso da quello del domicilio fiscale senza consegna personale al legale rappresentante.
La decisione
La Corte Suprema ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica della cartella presso la sede sociale, poiché l'atto era stato ricevuto da una persona qualificatasi come impiegata della società. Le ulteriori contestazioni sulle modalità di notifica sono state dichiarate inammissibili perché nuove e non adeguatamente documentate nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha inoltre precisato che il sollecito di pagamento è autonomamente impugnabile, correggendo sul punto la motivazione della sentenza d'appello; tuttavia, poiché gli atti presupposti erano stati validamente notificati e non erano stati tempestivamente impugnati, la pretesa tributaria era divenuta definitiva. La società è stata condannata al pagamento di 5.000 euro di spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e di 5.000 euro in favore di Equitalia Centro, oltre agli ulteriori accessori, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 145 cod. proc. civ.
La notifica degli atti alle persone giuridiche può essere validamente eseguita presso la sede sociale a persona che si qualifichi come impiegata o comunque autorizzata a ricevere l'atto. Chi contesta tale qualifica deve allegare e dimostrare specificamente la prova contraria.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
La ricorrente ne ha invocato l'applicazione sostenendo la mancata comunicazione mediante raccomandata informativa, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in Cassazione e non adeguatamente riportata nei precedenti atti.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
La contestazione relativa al luogo e alle modalità di notifica dell'avviso di liquidazione è stata dichiarata inammissibile perché nuova, non essendo stata dedotta nel giudizio di appello.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
Il sollecito di pagamento è un atto autonomamente impugnabile dal destinatario, anche quando costituisca il primo atto ricevuto. Tuttavia, l'impugnazione non consente di rimettere in discussione atti presupposti già validamente notificati e non impugnati nei termini.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto dell'impugnazione, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, quando ne ricorrono i presupposti temporali.
Massime di principio
- Un sollecito di pagamento può essere autonomamente impugnato, ma non riapre necessariamente i termini per contestare nel merito o per vizi di notifica atti precedenti già validamente notificati.
- La notifica presso la sede di una società è normalmente valida se l'atto viene ricevuto da una persona che si qualifica come dipendente o incaricata; la società deve fornire una prova concreta della mancanza di tale qualifica.
- Le contestazioni sulla notifica devono essere sollevate tempestivamente e già nei gradi di merito: una questione nuova introdotta per la prima volta in Cassazione è generalmente inammissibile.
- Nel ricorso per Cassazione occorre trascrivere con precisione gli atti e i passaggi processuali rilevanti, così da consentire alla Corte di verificare che la questione sia stata effettivamente proposta in precedenza.
- Se gli atti tributari presupposti sono stati validamente notificati e non sono stati impugnati entro i termini, la pretesa fiscale diventa definitiva e il successivo sollecito può normalmente essere contestato solo per vizi propri o per fatti successivi.
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