Sentenza n. 3631/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1. del provvedimento di approvazione della graduatoria della prova scritta del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - CODICE 02", pubblicato in data 28 ottobre 2025, nella parte in cui dichiara la ricorrente non ammessa alla fase successiva con il punteggio di 20,25; 2. dei verbali della Commissione esaminatrice, non conosciuti, nella parte in cui sono stati formulati i giudizi negativi sulle risposte fornite dalla ricorrente ai quesiti nn. 11, 12 e 31 della prova d'esame del 23 ottobre 2025, sessione ore 08:00; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluso il bando di concorso, ove interpretato in modo da legittimare la formulazione di quesiti ambigui o la valutazione erronea di risposte corrette, per quanto di interesse della parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria della prova scritta di un concorso per il reclutamento di 2.600 assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, nella parte in cui la candidata è stata dichiarata non ammessa con il punteggio di 20,25/30, nonché i giudizi negativi sulle risposte ai quesiti nn. 11, 12 e 31
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso, sostenendo che la valutazione delle risposte ai quesiti nn. 11, 12 e 31 fosse erronea e che i quesiti potessero essere ambigui. Ha chiesto l'annullamento della graduatoria nella parte in cui è stata dichiarata non idonea, avendo conseguito 20,25/30 a fronte della soglia minima di 21/30, nonché degli atti della Commissione esaminatrice e, ove occorresse, del bando nella parte interpretata come legittimante quesiti ambigui o la valutazione di risposte corrette. La domanda era proposta anche in via cautelare.
La decisione
Il TAR, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha preso atto della rinuncia agli atti del ricorso sottoscritta dal difensore munito del relativo potere, notificata alle controparti e depositata in giudizio. Le amministrazioni resistenti hanno aderito alla rinuncia chiedendo la compensazione delle spese. Il giudice ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, senza esaminare i motivi relativi alla correttezza delle risposte, all'eventuale ambiguità dei quesiti o alla legittimità della graduatoria. Le spese e gli onorari sono stati compensati in ragione della peculiarità della vicenda e dell'adesione delle amministrazioni.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti processuali, la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata in sede cautelare, dopo aver verificato il decorso dei termini e la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria.
art. 60, comma 1, c.p.a.
il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata
La disposizione è stata utilizzata per adottare una sentenza definitiva senza esaminare nel merito le censure, poiché il ricorso è stato abbandonato mediante rinuncia agli atti.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio, validamente formulata dal difensore munito del relativo potere, notificata alle controparti e depositata in giudizio, consente di dichiarare l'estinzione del processo quando le parti resistenti vi aderiscono.
- In presenza dei presupposti previsti dall'art. 60 c.p.a., il TAR può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata in sede di esame della domanda cautelare; tuttavia, la rinuncia al ricorso impedisce ogni decisione sulle censure di merito.
- L'adesione delle amministrazioni resistenti alla rinuncia può giustificare la compensazione delle spese di giudizio, ove il giudice ravvisi anche la peculiarità della vicenda.
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