Cassazione Civile, Ordinanza n. 30434/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un investitore contro una banca per ottenere, in via principale, la dichiarazione di nullità o l'annullamento per errore o dolo di un contratto di acquisto di obbligazioni subordinate; in subordine, la risoluzione del contratto per inadempimento degli obblighi informativi previsti dal TUF e, ulteriormente in subordine, l'accertamento della responsabilità precontrattuale o extracontrattuale dell'intermediario, con condanna alla restituzione delle somme versate e/o al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Siena aveva inizialmente dichiarato la propria incompetenza e il giudizio era stato riassunto davanti al Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di impresa. Quest'ultimo ha però sollevato conflitto negativo di competenza, ritenendo che la causa petendi riguardasse il contratto di investimento e non il trasferimento di partecipazioni sociali, e che la successiva conversione delle obbligazioni in azioni fosse un fatto successivo all'investimento, insufficiente a radicare la competenza della sezione specializzata. La banca, nelle memorie, ha chiesto invece la dichiarazione della competenza del Tribunale di Firenze, sezione specializzata.
La decisione
La Corte ha risolto il conflitto dichiarando la competenza del Tribunale di Siena. Ha ritenuto che la lite, pur riguardando obbligazioni poi convertite in azioni, avesse ad oggetto il contratto di investimento e la violazione degli obblighi informativi dell'intermediario, dunque una controversia in materia di intermediazione finanziaria estranea alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa. La successiva conversione in azioni è stata considerata un fatto successivo e non idoneo a mutare la natura della controversia. Le parti sono state rimesse davanti al Tribunale di Siena. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la natura ufficiosa del regolamento di competenza.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa richiede un legame diretto con rapporti societari o con le partecipazioni sociali e i diritti inerenti; non si estende alle controversie bancarie relative ai contratti di investimento, anche se abbiano ad oggetto l'acquisto di azioni.
art. 2 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27
La disciplina della specializzazione del tribunale delle imprese non include i rapporti di intermediazione mobiliare, i servizi e contratti di investimento e le altre controversie finanziarie indicate dalla norma.
art. 1, comma primo, lett. b), d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
Richiamato in contrapposizione al successivo assetto normativo, per evidenziare che il legislatore del 2012 ha escluso dalla competenza specializzata le controversie in materia di intermediazione mobiliare.
artt. 21, 22 e 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Sono le disposizioni invocate come fonte degli obblighi informativi dell'intermediario, la cui violazione è posta a base delle domande di invalidità, risoluzione e risarcimento.
Massime di principio
- La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi: occorre un collegamento diretto con rapporti societari o partecipazioni sociali, non essendo sufficiente un nesso solo occasionale o successivo.
- Le controversie relative ai contratti di investimento e alla violazione degli obblighi informativi dell'intermediario restano, di regola, estranee alla competenza delle sezioni specializzate, anche quando il prodotto finanziario sia costituito da azioni o titoli poi convertiti in partecipazioni sociali.
- Ai fini della competenza, il fatto successivo all'investimento, come la conversione di obbligazioni in azioni, non muta la causa della controversia quando la domanda resta imperniata sulla validità/efficacia del contratto originario e sull'inosservanza degli obblighi dell'intermediario.
- La domanda risarcitoria o restitutoria connessa alla domanda principale non sposta la competenza se deriva dalla medesima causa petendi e non introduce un autonomo rapporto societario.
- rami":["Bancario e finanziario","Processo civile"],"materie":["Intermediazione finanziaria","Competenza"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Onere della prova"]}]} }️```json`}]} }}## Broken by design to satisfy formatting?**
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30367/2023 del 02/11/2023
- ordinanza_civile · 2 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30369/2023 del 02/11/2023
- ordinanza_civile · 2 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30371/2023 del 02/11/2023
- ordinanza_civile · 2 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30372/2023 del 02/11/2023
- ordinanza_civile · 2 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30373/2023 del 02/11/2023
- ordinanza_civile · 2 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30375/2023 del 02/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →